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Sentenza

Sentenza del 25/06/2018 n. 2904 - Comm. Trib. Prov. Milano

Imposta di registro - Immobile - Avveramento della condizione sospensiva - Versamento dell'imposta di registro senza ravvedimento operoso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto che il pagamento dell’imposta di registro effettuato in occasione della registrazione dell’avveramento della condizione sospensiva escluda un concreto danno per l’Erario e superi la tardività dell’adempimento. Non risultando un pregiudizio fiscale sostanziale, non sono state ritenute applicabili le conseguenze sanzionatorie fondate sulla tardiva registrazione, pur in assenza di ravvedimento operoso.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il pagamento dell’imposta di registro dovuta al momento dell’avveramento della condizione sospensiva prevista in un contratto di compravendita immobiliare. L’Amministrazione aveva ritenuto tardiva la registrazione dell’atto di avveramento e pretendeva le conseguenze sanzionatorie connesse alla tardività, nonostante il contribuente avesse versato l’imposta di registro senza ricorrere al ravvedimento operoso.

Norme richiamate

  • Disciplina dell’imposta di registro sui contratti sottoposti a condizione sospensiva

    L’imposta diviene esigibile in relazione all’avveramento della condizione sospensiva; il versamento effettuato in tale momento può escludere un danno erariale sostanziale.

  • Disciplina della registrazione tardiva e delle relative sanzioni

    La tardività formale dell’atto non comporta automaticamente l’applicazione delle sanzioni quando l’imposta dovuta è stata comunque versata e non si è verificato un concreto pregiudizio per l’Erario.

  • Principio di proporzionalità delle sanzioni tributarie

    Le sanzioni devono essere commisurate all’effettiva lesione degli interessi fiscali; in assenza di evasione o ritardo nel pagamento dell’imposta, la mera irregolarità formale può non essere sufficiente a giustificarle.

Massime di principio

  • Quando un contratto è sottoposto a condizione sospensiva, occorre distinguere il momento in cui l’atto deve essere registrato da quello in cui l’imposta diventa effettivamente esigibile.
  • Il pagamento integrale dell’imposta dovuta può neutralizzare gli effetti sostanziali della tardiva registrazione, soprattutto quando non vi è alcun danno finanziario per l’Erario.
  • La tardività formale non determina necessariamente l’applicazione delle sanzioni: è rilevante verificare se l’Amministrazione abbia subito un concreto pregiudizio.
  • Il mancato ricorso al ravvedimento operoso non esclude, di per sé, la possibilità di contestare le sanzioni quando il comportamento del contribuente ha comunque assicurato il pagamento tempestivo o integrale dell’imposta dovuta.
  • La valutazione deve essere effettuata caso per caso, verificando la data di avveramento della condizione, la data di registrazione, il momento del versamento e l’eventuale danno erariale.

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