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Ordinanza

Ordinanza n. 750/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficaci del progetto terapeutico, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- redatto dalla Asl -OMISSIS- – Ambulatorio -OMISSIS-, nella parte in cui prescrive la terapia -OMISSIS- domiciliare per un numero di sole 2/4 ore settimanali più 1 ora di supervisione mensile per la durata di 6 mesi e nella parte in cui non prevede la -OMISSIS-in acqua; nonché per l’accertamento del diritto soggettivo del minore -OMISSIS-a ricevere dalla Asl -OMISSIS- l’erogazione in via diretta, mediante un trattamento specifico, individualizzato e intensivo con terapia -OMISSIS-da erogarsi nella misura di 15 ore settimanali, oltre 3 ore settimanali di -OMISSIS-, per la per la durata di 48 mesi a decorrere dal 01/06/2025 o, in via indiretta, mediante il pagamento da parte della Asl -OMISSIS-, in favore dei ricorrenti delle documentate spese di terapia -OMISSIS- effettuate presso strutture o professionisti privati per un minimo di 15 ore settimanali oltre 3 ore settimanali di -OMISSIS- per la durata di 48 mesi a decorrere dal 01/06/2025; nonché per la condanna della Asl -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno patrimoniale consistente nel mancato rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti per il -OMISSIS- ad indirizzo -OMISSIS- dal 1.06.2025 fino al giorno dell’effettiva erogazione o rimborso, che oggi si quantificano in € 3.430,88.

Giustizia amministrativa202500978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento dell’ordinanza cautelare che imponeva la rivalutazione del minore e l’erogazione, anche indiretta mediante rimborso, del trattamento terapeutico intensivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utenti del servizio sanitario)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell’art. 59 c.p.a., l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 366/2025, con la quale il TAR aveva sospeso il progetto terapeutico dell’azienda sanitaria perché adottato senza la previa valutazione dell’Unità Valutativa Multidisciplinare e non coerente con le esigenze terapeutiche del minore accertate dalla documentazione specialistica. Secondo i ricorrenti, l’azienda sanitaria, pur avendo ricevuto la notificazione dell’ordinanza, non aveva proceduto né alla compiuta rivalutazione del minore né all’erogazione del trattamento intensivo prescritto, anche mediante rimborso delle spese sostenute presso strutture o professionisti terzi in mancanza di strutture o personale aziendale. È stato quindi domandato il rimborso delle spese documentate, il pagamento delle spese legali già liquidate, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora per il protratto inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di esecuzione, ritenendo sussistente un perdurante comportamento omissivo dell’azienda sanitaria. Ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione all’ordinanza cautelare entro quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, mediante il pagamento di euro 13.038,75, comprensivi delle spese documentate per le terapie erogate da terzi e delle spese legali già liquidate nell’ordinanza cautelare, oltre agli interessi legali sino al soddisfo. Ha disposto, in caso di ulteriore inadempimento, l’intervento del commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato competente o suo delegato, con termine di sessanta giorni e compenso iniziale di euro 1.000,00, a carico dell’amministrazione soccombente. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari al tasso legale sulla somma dovuta, decorrente dalla notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento o, in alternativa, all’insediamento del commissario. Il TAR ha precisato che l’astreinte è cumulabile con gli interessi legali, avendo funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria, e che non è manifestamente iniqua quando parametrata agli interessi legali. L’azienda sanitaria è stata altresì condannata alle spese della fase, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di esercitare i poteri necessari per l’esecuzione delle misure cautelari.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

    La penalità di mora può essere applicata anche alle condanne pecuniarie; nei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e può essere fissata in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    Rileva, unitamente all’art. 59 c.p.a., per l’esercizio dei poteri del giudice dell’ottemperanza nell’esecuzione delle misure cautelari.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    Ha modificato la disciplina dell’astreinte, esplicitando l’applicabilità della penalità di mora anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce la base normativa per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Giustifica la protezione dei dati relativi alla salute mediante l’oscuramento nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute e l’oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.

Massime di principio

  • Nell’esecuzione di una misura cautelare, il giudice amministrativo esercita i poteri propri del giudice dell’ottemperanza e può imporre all’amministrazione le attività necessarie a rendere effettivo il comando cautelare, inclusa la corresponsione delle somme dovute per prestazioni sanitarie erogate da soggetti terzi quando ciò sia previsto dal titolo e l’amministrazione non disponga di strutture o personale adeguati.
  • L’inottemperanza a un’ordinanza cautelare che impone una rivalutazione sanitaria e l’erogazione, anche indiretta, di un trattamento terapeutico legittima il giudice a fissare un termine per l’adempimento, quantificare le somme dovute e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche agli obblighi di pagamento di somme di denaro, poiché ha natura sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria, ed è diretta a stimolare l’adempimento del debitore pubblico.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, l’astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari al tasso degli interessi legali; essa è cumulabile con gli interessi legali dovuti sul credito, perché assolve a una funzione diversa.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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