Regolamento (UE) 2018/949
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/949 della Commissione, del 3 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale il regime UE di importazione dei prodotti biologici dai paesi terzi, modificando gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. L'intervento recepisce nuove equivalenze, inserisce il Cile nell'elenco dei paesi riconosciuti, aggiorna organismi di controllo, codici, siti internet e autorit e0 competenti, e sopprime soggetti che hanno cessato l'attivit e0 o perso il riconoscimento. Per diversi organismi amplia o restringe l'ambito geografico e/o le categorie di prodotti autorizzati, con effetti diretti sui flussi di importazione di prodotti biologici verso l'Unione.
Modifica gli elenchi di paesi terzi e di organismi/autorit e0 di controllo del regime UE di importazione dei prodotti biologici, aggiornando il regolamento (CE) n. 1235/2008.
Ambito di applicazione
Si applica alla disciplina UE dell'importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, incidendo sugli elenchi degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Riguarda quindi i paesi terzi riconosciuti equivalenti, le autorit e0 competenti e gli organismi di controllo autorizzati a certificare prodotti biologici destinati all'immissione sul mercato dell'Unione. Include modifiche di riconoscimento, estensione o revoca per singoli organismi e aggiornamenti di dati identificativi, codici, siti web e ambiti geografici; per il Cile precisa inoltre la coesistenza con l'accordo UE-Cile sul commercio di prodotti biologici, con esclusione dei prodotti rientranti nel campo di applicazione di tale accordo.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/949 della Commissione
Il regolamento interviene sul sistema UE di importazione dei prodotti biologici dai paesi terzi, aggiornando gli elenchi contenuti negli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. La finalit�e0 �e8 allineare la disciplina alle nuove equivalenze riconosciute, alle variazioni degli organismi di controllo e all'accordo UE-Cile sul commercio di prodotti biologici.
Ambito e finalit�e0 dell'intervento
Il provvedimento riguarda il regime di importazione di prodotti biologici provenienti da paesi terzi ai fini del loro riconoscimento come biologici nel mercato dell'Unione. Le modifiche incidono sia sull'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e controllo sono ritenuti equivalenti, sia sull'elenco degli organismi e delle autorit�e0 di controllo autorizzati al rilascio dei certificati nei paesi terzi.
Inquadramento del Cile e rapporto con l'accordo UE-Cile
Tra le principali novit�e0 figura l'inserimento del Cile nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. La Commissione richiama l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici, approvato con decisione (UE) 2017/2307, che consente l'importazione e l'immissione in commercio come biologici dei prodotti elencati nell'accordo, purch�e9 conformi alle rispettive norme.
Per il Cile vengono indicati:
- le categorie di prodotti ammesse, con limitazioni ai soli prodotti elencati nell'accordo per le categorie A, D e F e per il miele;
- l'origine ammissibile degli ingredienti biologici delle categorie A e D, prodotti in Cile o importati in Cile dall'Unione o da paesi terzi riconosciuti equivalenti;
- la normativa nazionale applicabile, ossia la legge n. 20.089 del 17 gennaio 2006;
- l'autorit�e0 competente, identificata nel Servicio Agricola y Ganadero (SAG);
- gli organismi di controllo e i relativi codici;
- la data di scadenza dell'inclusione, fissata al 31 dicembre 2020.
Il regolamento precisa inoltre che, a seguito dell'inclusione del Cile, gli organismi di controllo gi�e0 riconosciuti per l'importazione di prodotti delle categorie A, D o F dal Cile continuano ad essere riconosciuti per il Cile per tali categorie, salvo i prodotti rientranti nel campo di applicazione dell'accordo commerciale.
Aggiornamenti dell'allegato III: paesi terzi, autorit�e0 competenti e organismi di controllo
L'allegato III viene aggiornato per recepire informazioni trasmesse dai paesi terzi interessati.
Per la Costa Rica viene aggiunto un nuovo organismo di controllo, Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A., con relativo codice.
Per la Svizzera vengono aggiornate le denominazioni di due organismi di controllo:
- Institut f�fcr Markt�f6kologie (IMO) diventa IMOswiss AG;
- ProCert Safety AG diventa ProCert AG.
Per la Tunisia:
- viene modificata la denominazione dell'autorit�e0 competente, ora indicata come Minist�e8re de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la P�eache;
- viene aggiunto CERES GmbH;
- Ecocert SA en Tunisie diventa Ecocert SA;
- il riconoscimento di Suolo e Salute �e8 revocato;
- vengono assegnati nuovi numeri di codice a Kiwa BCS �d6ko-Garantie GmbH e a INNORPI.
Per la Repubblica di Corea:
- sono aggiornati gli indirizzi internet di OCK e Neo environmentally-friendly;
- il riconoscimento di Ecocert �e8 revocato;
- vengono aggiunti quattro nuovi organismi di controllo: Ecolivestock Association, Association for Agricultural Products Quality Evaluation, University Industry Liaison office of CNU ed Eco Agriculture Institute Inc.
Aggiornamenti dell'allegato IV: equivalenza, categorie di prodotti e ambiti geografici
L'allegato IV, relativo alle autorit�e0 e agli organismi incaricati dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza, viene modificato in modo esteso.
Per A CERT European Organization for Certification S.A. viene precisata l'eccezione relativa ai prodotti in conversione e ai prodotti di cui all'allegato III.
Per Agreco R.F. G�f6derz GmbH:
- viene esteso il riconoscimento alla categoria di prodotti B per tutti i paesi terzi gi�e0 coperti per le altre categorie;
- viene ampliato l'ambito geografico della categoria D a Capo Verde, Figi, Iran, Cambogia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Isole Salomone, El Salvador, Tonga e Samoa;
- viene esteso l'ambito della categoria A a Messico e Uruguay.
Per Bioagricert S.r.l. il riconoscimento viene esteso alla categoria D per l'Indonesia.
Viene inserito ex novo Biocert International Pvt Ltd, riconosciuto:
- per le categorie D ed E in relazione all'India;
- per le categorie A e D in relazione allo Sri Lanka;
- con esclusione dei prodotti in conversione;
- fino al 30 giugno 2021.
Per Ecocert SA l'ambito geografico viene ampliato:
- alle categorie A e D per la Nuova Caledonia;
- alla categoria B per l'Armenia;
- alla categoria E per il Togo.
Per Ecoglobe vengono aggiornati indirizzo e sito internet.
Per Ekoagros il riconoscimento per la Russia viene esteso alle categorie A e D.
Per IMOcert Latinoam�e9rica Ltda, LACON GmbH e Oregon Tilth viene chiarito che l'eccezione comprende i prodotti in conversione e i prodotti di cui all'allegato III.
Per NASAA Certified Organic Pty Ltd viene aggiornato il sito internet.
Per OneCert International PVT Ltd. viene inserita l'estensione a Benin, Indonesia, Nigeria, Filippine e Togo per le categorie A e D.
Per Q-check, nuovo organismo inserito nell'elenco, il riconoscimento copre le categorie A e D per Albania, Emirati arabi uniti, Egitto, Giordania, Kosovo, Libano, Per�f9, Turchia, Arabia Saudita e Serbia, con esclusione dei prodotti in conversione e con scadenza al 30 giugno 2021.
Per Valsts SIA �abSertifik�e1cijas un test�eb�07anas centrs�bb viene estesa la copertura alla Bielorussia per la categoria A e all'Uzbekistan per le categorie A e B.
Soppressioni, revoche e riduzioni del perimetro
Il regolamento elimina dall'allegato IV gli organismi che hanno cessato l'attivit�e0 di certificazione nei paesi interessati o che non devono pi�f9 figurare negli elenchi:
- Organic Certifiers �e8 soppresso integralmente;
- Quality Partner �e8 soppresso integralmente;
- per Soil Association Certification Limited vengono soppresse le righe relative a Egitto e Iran;
- per ORSER viene aggiornato l'indirizzo.
Entrata in vigore e natura dell'atto
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto �e8 obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III e dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 secondo gli allegati I e II del regolamento di esecuzione, con conseguente aggiornamento degli elenchi dei paesi terzi equivalenti e degli organismi di controllo riconosciuti.
Inserimento del Cile nell'allegato III
Il Cile viene inserito nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti equivalenti, con limitazioni per categorie di prodotti A, D e F e per il miele, limitate ai prodotti elencati nell'accordo UE-Cile; sono indicati normativa nazionale di riferimento, autorit e0 competente, organismi di controllo e data di scadenza dell'inclusione al 31 dicembre 2020.
Aggiornamenti per Costa Rica, Svizzera, Tunisia e Corea del Sud
L'allegato III viene aggiornato con l'inserimento di un nuovo organismo per la Costa Rica (Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A.), la sostituzione di denominazioni di organismi svizzeri, la revisione dell'autorit e0 competente tunisina e l'aggiunta/sostituzione/soppressione di organismi di controllo in Tunisia; per la Repubblica di Corea sono aggiornati siti internet, soppresso un organismo e aggiunti quattro nuovi organismi.
Riconoscimenti e ampliamenti nell'allegato IV
Vengono aggiornate le specifiche di numerosi organismi di controllo ai fini dell'equivalenza: tra gli altri, Agreco R.F. G f6derz GmbH, Bioagricert S.r.l., Biocert International Pvt Ltd, Ecocert SA, Ekoagros, OneCert International PVT Ltd., Q-check, Valsts SIA eSertifik e1cijas un test eb 07anas centrs 03c4, con estensione o rettifica di paesi terzi, categorie di prodotti e periodi di inclusione.
Soppressioni e revoche
Sono soppressi o ridimensionati i riconoscimenti di organismi che hanno cessato l'attivit e0 o non operano pi f9 in determinati paesi terzi, tra cui Organic Certifiers e Quality Partner, oltre alla revoca o restrizione di alcune coperture territoriali per altri organismi e la rimozione di talune eccezioni per prodotti in conversione o prodotti dell'allegato III.
Entrata in vigore e applicabilit e0
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed e8 obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 2 lug 2018Regolamento (UE) 2018/941
- Regolamento · 4 lug 2018Regolamento (UE) 2018/1139
- Regolamento · 4 lug 2018Regolamento (UE) 2018/976
- Regolamento · 4 lug 2018Regolamento (UE) 2018/975
- Regolamento · 4 lug 2018Regolamento (UE) 2018/974
- Regolamento · 4 lug 2018Regolamento (UE) 2018/973
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →