Cassazione Penale, Ordinanza n. 19571/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento di esecuzione, il giudice aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa all’interessato con sentenza del Tribunale di Perugia del 25/10/2022, rilevando che nel giudizio di cognizione era stato utilizzato un certificato penale non aggiornato e che non era emersa una precedente sospensione condizionale della pena risultante da sentenza del Tribunale di Perugia del 9/04/2015, divenuta irrevocabile il 5/10/2015. Con il ricorso si deduceva vizio di motivazione e si sosteneva, in sostanza, che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto considerare non solo le cause ostative effettivamente conosciute dal giudice della cognizione, ma anche quelle conoscibili mediante l’acquisizione di un certificato penale aggiornato; inoltre si richiamava il fatto che dalla sentenza che aveva concesso il beneficio risultava la conoscenza della pendenza di un procedimento. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui il giudice dell’esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell’art. 164, comma quarto, c.p. quando sussistano cause ostative, salvo che tali cause fossero documentalmente note al giudice della cognizione; a tal fine il giudice dell’esecuzione deve acquisire e verificare il fascicolo del giudizio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando cause di esonero.
Norme richiamate
art. 164, comma quarto, c.p.
La sospensione condizionale della pena concessa in violazione delle cause ostative previste dalla norma può essere revocata in sede esecutiva, salvo che tali cause risultassero documentalmente note al giudice della cognizione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.m. in proc. Longo, Rv. 264381 - 01
Il giudice dell’esecuzione, ai fini della verifica della legittimità del beneficio, acquisisce il fascicolo del giudizio di cognizione e può revocare la sospensione condizionale illegittimamente concessa in presenza di cause ostative non documentalmente note.
Massime di principio
- Il giudice dell’esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena quando il beneficio sia stato concesso in presenza di una causa ostativa prevista dall’art. 164, comma quarto, c.p., purché tale causa non fosse già documentalmente nota al giudice della cognizione.
- Ai fini della revoca del beneficio, non rileva che la causa ostativa fosse solo astrattamente conoscibile se non risulta che essa fosse già emergente dagli atti conosciuti nel giudizio di cognizione; la verifica va compiuta sul fascicolo processuale.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la motivazione del giudice dell’esecuzione senza superare il principio sulla revocabilità del beneficio in presenza di cause ostative documentalmente non note è manifestamente infondato e viene dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo esoneri, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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