Sentenza n. 20/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 733/2024, pubblicata in data 21 dicembre 2024 dal Tribunale di Ancona, Sez. Lavoro, all'esito del procedimento portante RG n. 1401/2024, notificata in data 12 maggio 2025, passata in giudicato e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 3.000,00;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta Elettronica del Docente per l'importo nominale di € 3.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo di € 3.000,00. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e, prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Poiché il giudicato non era stato eseguito, la ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza e l'ordine di integrale esecuzione. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che il Ministero, pur costituito, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo la notificazione del titolo all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'adempimento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio della Carta Elettronica del Docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza a una sentenza di condanna della pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
- Quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita e l'Amministrazione non opponga specifiche ragioni ostative alla spettanza o all'azionabilità del credito, il giudice dell'ottemperanza deve accertare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di inutile decorso del termine.
- L'Amministrazione inadempiente è condannabile alle spese del giudizio di ottemperanza quando l'inadempimento sussisteva già al momento della proposizione del ricorso.
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