Sentenza n. 1349/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza «alla sentenza n. 279/2024 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, pubblicata in data 31/10/2024, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22 quale contributo alla sua formazione professionale. Per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, si chiede di nominare sin d'ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi. Con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari»;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro annui sulla Carta del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all'accredito sulla Carta del docente di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2021/22, per complessivi 2.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero quale titolo esecutivo e il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 era decorso prima della proposizione del ricorso. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, che non aveva effettuato l'accredito, chiedendo anche la corresponsione degli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, affermando che il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione, presso la sede del debitore, del titolo esecutivo, inteso come sentenza idonea a riconoscere un diritto certo, liquido ed esigibile e corredata dall'attestazione di conformità. Tale nozione va distinta dalla spedizione in forma esecutiva di cui all'art. 475 c.p.c., non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia. Nel merito, il giudice ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale inerzia successiva è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, da attivare mediante istanza del creditore dopo la scadenza del termine, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione; non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di interessi, perché non liquidati nel titolo esecutivo e perché l'importo della Carta del docente è previsto al valore nominale, senza maggiorazioni anche in caso di utilizzazione nell'anno successivo. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente quanto alle misure di ottemperanza, con rigetto della sola pretesa per interessi. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza al giudicato e adottare le conseguenti misure esecutive, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Il titolo esecutivo è l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.
art. 475 c.p.c.
La spedizione in forma esecutiva costituisce nozione distinta dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per l'esecuzione.
art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016
L'importo accreditato sulla Carta del docente è determinato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni o interessi, anche se utilizzato nell'anno successivo.
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità del ricorso per l'esecuzione di un obbligo pecuniario o di facere nei confronti di una pubblica amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, inteso come sentenza idonea a riconoscere un diritto certo, liquido ed esigibile e corredata dall'attestazione di conformità.
- La nozione di titolo esecutivo di cui all'art. 14 d.l. n. 669/1996 è distinta dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.; la soppressione di quest'ultima formalità a seguito della legge Cartabia non incide sulla decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine e nominare anticipatamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, subordinando l'intervento sostitutivo a un'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza non può riconoscere interessi o ulteriori somme non liquidati dal titolo esecutivo, quando la disciplina sostanziale dell'attribuzione prevede un importo nominale non suscettibile di maggiorazione.
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