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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20337/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un Comune aveva chiesto al giudice del lavoro di accertare l’illegittimità del suo trasferimento d’ufficio da un settore all’altro, disposto per asserita incompatibilità ambientale derivante da un conflitto con la direttrice del settore di provenienza. Il tribunale aveva accolto la domanda, ordinando la reintegra nelle precedenti mansioni e condannando il Comune anche a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. In appello, però, il Comune aveva ottenuto la riforma integrale della decisione e il rigetto di tutte le domande del lavoratore. Il ricorrente ha quindi proposto cinque motivi di cassazione: 1) contestava la validità della procura alle liti del Comune in appello, sostenendo che la copia notificata dell’atto non riproducesse il testo della procura ma solo la dicitura "procura come in originale"; 2) deduceva omessa pronuncia e inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi e violazione del c.d. filtro in appello; 3) lamentava violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che la corte territoriale avesse accolto la tesi della mera incompatibilità potenziale e non di quella effettiva; 4) censurava la ritenuta validità del trasferimento nonostante la motivazione fosse stata compiutamente esplicitata solo nel corso del giudizio; 5) denunciava la violazione dell’art. 96 c.p.c., perché la corte d’appello aveva riformato anche la condanna del Comune al pagamento equitativo per responsabilità processuale aggravata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la procura risultava regolarmente apposta sull’originale depositato in cancelleria, sicché la copia notificata non poteva smentire l’originale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per genericità e difetto di specificità, rilevando anche che non è configurabile omessa pronuncia sulle eccezioni di rito quando l’appello viene accolto. Ha respinto in parte e dichiarato inammissibile in parte il terzo motivo: correttamente la corte d’appello aveva posto a carico del datore di lavoro la prova delle ragioni organizzative del trasferimento, e la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il quarto motivo, perché non era stato indicato se e come la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito e, comunque, nel rapporto di lavoro si valutano la legittimità e la funzionalità del comportamento datoriale secondo i criteri dell’art. 2103 c.c., non quelli propri del sindacato sugli atti amministrativi. Ha infine ritenuto infondato il quinto motivo: una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere pronunciata solo nei confronti della parte soccombente e come somma aggiuntiva rispetto alla rifusione delle spese, sicché non può gravare sulla parte risultata vittoriosa in appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di procura alle liti e rappresentanza processuale; la Corte ha escluso che vi fosse inesistenza della procura sull’originale depositato.

  • art. 125 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla forma della procura e degli atti processuali.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nel primo motivo sulla fede privilegiata dell’atto e della relativa attestazione, ma la Corte ha evidenziato che l’eventuale difformità riguarda semmai la copia, non l’originale.

  • art. 2714 c.c.

    richiamato nel primo motivo sulla copia conforme; la Corte ha affermato che l’originale prevale sulla copia difforme.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato più volte quale norma sul ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato alcuni motivi inammissibili per difetto di specificità e altri infondati.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo; la Corte ha escluso l’omessa pronuncia sulle eccezioni di rito quando l’appello è stato accolto.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo sul requisito di specificità dei motivi di appello; la censura è stata ritenuta generica.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di filtro in appello; la Corte ha respinto la doglianza per genericità e per insussistenza dell’omessa pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo; la Corte non ha ravvisato violazioni nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo; la censura tendeva in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 2103 c.c.

    norma di riferimento per valutare la legittimità del trasferimento del lavoratore anche nel pubblico impiego contrattualizzato; la Corte ne ribadisce l’applicazione ai criteri di correttezza organizzativa del datore di lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel terzo motivo sull’onere della prova; la Corte ha confermato che grava sul datore di lavoro la prova dei fatti giustificativi del trasferimento d’ufficio.

  • art. 3 L. 241/1990

    richiamato nel quarto motivo; la Corte ha escluso che i limiti alla motivazione successiva propri degli atti amministrativi siano automaticamente trasponibili al giudizio sulla legittimità del comportamento datoriale nel rapporto di lavoro.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel quarto motivo, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura nel quadro della disciplina del rapporto di lavoro.

  • art. 96 c.p.c.

    la somma equitativa per responsabilità processuale aggravata può essere pronunciata solo in favore della parte vittoriosa/soccombente nel rapporto di spese e soltanto come aggiunta alla condanna ex art. 91 c.p.c.; non può essere posta a carico della parte vittoriosa.

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una statuizione sulle spese che condanni la parte soccombente; la parte vittoriosa non può esserne destinataria.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per affermare che la compensazione integrale delle spese è compatibile con il pieno successo di una parte, ma non giustifica una condanna ex art. 96 c.p.c. contro la parte vittoriosa.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura relativa all’inesistenza della procura alle liti è infondata quando l’originale depositato in cancelleria contiene regolarmente la procura; una eventuale difformità della copia notificata non può smentire il contenuto dell’originale.
  • L’omessa pronuncia non è configurabile sulle eccezioni di rito quando la decisione di merito, accogliendo l’impugnazione, comporta implicitamente il rigetto dell’eccezione di inammissibilità; inoltre, in cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente quanto all’atto e alle deduzioni rilevanti.
  • In tema di trasferimento d’ufficio del lavoratore per esigenze organizzative o incompatibilità ambientale, il datore di lavoro sopporta l’onere di provare i fatti costitutivi delle ragioni poste a base del trasferimento; una volta accertata tale prova, la valutazione di congruità organizzativa non è riesaminabile in cassazione come se fosse un nuovo giudizio di merito.
  • Nel rapporto di lavoro, la legittimità del trasferimento va valutata secondo i criteri propri della disciplina contrattuale e dell’art. 2103 c.c., non secondo i limiti motivazionali elaborati per gli atti amministrativi, salvo specifiche norme applicabili.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una statuizione sulle spese che individui la parte soccombente e può essere disposta solo come importo aggiuntivo rispetto alla condanna alle spese; non può essere pronunciata contro la parte vittoriosa, neppure se le spese siano state compensate.
  • Le doglianze che mirano a contestare l’apprezzamento delle prove o la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione quando sotto la veste di violazione di legge perseguono in realtà una rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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