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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3317/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per il delitto di falsa testimonianza (art. 372 c.p.). I motivi di ricorso sono: 1) presunta violazione di legge processuale (art. 544 c.p.p.) per una discrepanza tra la data apposta in calce alla motivazione (2 novembre 2021) e la data indicata in epigrafe (25 gennaio 2022), con conseguente dubbio sulla validità formale della sentenza; 2) violazione di legge e vizi di motivazione nella valutazione delle prove e degli elementi di fatto emersi in dibattimento; 3) violazione di legge e vizi di motivazione relativi alla valutazione della sussistenza del dolo necessario per il reato di falsa testimonianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato: la discordanza di date non determina nullità se, dall'insieme degli elementi dell'atto (art. 111, comma 2 c.p.p.), è possibile stabilire la data corretta; inoltre la mancanza o diversità della data di deposito della motivazione non comporta nullità (art. 546, comma 3 c.p.p.). Le rimanenti censure sono state giudicate intrinsecamente inammissibili perché riguardano il merito e la valutazione di fatto, materie non sindacabili in sede di legittimità; la questione sul dolo è stata considerata già devoluta e correttamente valutata dalla Corte territoriale. Per legge la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 372 cod. pen.

    Norma che incrimina la falsa testimonianza; la sentenza impugnata ha confermato la condanna per questo reato, posto che la valutazione della sussistenza del dolo è competenza del giudice di merito e la Corte di Cassazione non ha riesaminato la prova.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale violata in relazione alla data sulla sentenza; la Corte ha ritenuto la censura infondata, perché la presunta irregolarità non incide sulla validità dell'atto quando la data corretta è desumibile dall'insieme degli elementi.

  • art. 111, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte quale principio per stabilire che, se dall'insieme degli elementi contenuti nell'atto è possibile stabilire con certezza la data corretta, non sussiste nullità formale.

  • art. 546, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato questa disposizione per affermare che la mancanza della data, o la diversità della data di deposito della motivazione rispetto ad altra data figurante nella sentenza, non genera nullità dell'atto.

  • art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito in legge 16 settembre 2021, n. 126

    Citato per motivare le modalità di trattazione del procedimento (prosecuzione dell'efficacia delle udienze camerali in periodi emergenziali); in tal senso la trattazione è stata conforme alle proroghe previste.

  • art. 16 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15

    Analogamente richiamato per attestare la validità delle modalità di svolgimento dell'udienza camerale e la proroga degli effetti delle disposizioni emergenziali.

Massime di principio

  • Una discordanza tra la data indicata in epigrafe e la data in calce alla motivazione di una sentenza non comporta automaticamente nullità: se dall'insieme degli elementi dell'atto è possibile stabilire con certezza la data corretta, la decisione resta valida.
  • La mancanza o l'irregolarità formale relativa alla data della motivazione non determina nullità quando la normativa procedurale (es. art. 546 c.p.p.) non la contempla espressamente come vizio insanabile.
  • In Cassazione non è possibile riaprire la valutazione dei fatti e delle prove (riexaminatio facti): i vizi che riguardano la valutazione di merito e la sussistenza del dolo sono, di norma, improponibili per carenza di rilevanza in sede di legittimità.
  • Se la questione sulla responsabilità penale o sull'elemento soggettivo è già stata oggetto di valutazione in primo o secondo grado, la Corte di legittimità esamina essenzialmente questioni di diritto e non riformula la valutazione probatoria, salvo profili di illogicità palese o vizio di diritto chiaramente configurabile.
  • Ricorsi basati su difetti formali inesistenti o che non incidono sulla validità dell'atto possono essere dichiarati manifestamente infondati e comportare condanne alle spese e ammende.
  • In contesti di norme emergenziali che incidono sul procedimento (proroghe, udienze camerali), è opportuno documentare la conformità delle modalità di trattazione rispetto ai decreti e alle leggi di conversione vigenti.

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