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Sentenza

Sentenza n. 2772/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202403803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore della Provincia di Roma al rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente porto d’armi)

Prevale il privato

La controversia

L’interessato aveva impugnato il diniego della licenza di porto di pistola per difesa personale, deducendo eccesso di potere per insufficienza dell’istruttoria e incongruità della motivazione, erronea interpretazione della legge e violazione degli artt. 1 e 42 T.U.L.P.S. Il richiedente aveva rappresentato di svolgere attività di soccorso sanitario con l’Automedica 118, di avere subito aggressioni durante gli interventi e di dover talvolta movimentare denaro nell’interesse delle società amministrate. Aveva inoltre invocato il precedente possesso di titoli di polizia per la detenzione di armi e il conseguente affidamento sul mantenimento del titolo. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo generiche ed eventuali le situazioni di rischio, non decisiva la movimentazione di denaro e non tutelabile l’affidamento derivante dai precedenti rinnovi. In appello sono stati dedotti: il mancato controllo sull’esercizio della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e sull’adeguata valutazione delle aggressioni e del maneggio di contanti; il mancato riconoscimento del legittimo affidamento; l’erroneità dell’affermazione secondo cui i rischi prospettati dovrebbero essere fronteggiati esclusivamente dalle Autorità di pubblica sicurezza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, annullando il diniego con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Ha ritenuto non idonee, in quanto genericamente allegate, le esigenze connesse alla movimentazione di contante e ha escluso che il precedente rilascio o rinnovo del porto d’armi fosse di per sé decisivo, poiché la licenza ha durata annuale e ogni rinnovo richiede la verifica dell’attualità del pericolo. Ha però ritenuto fondata la censura relativa alla mancata considerazione delle due aggressioni subite dall’interessato durante l’attività medica, documentate da denunce e lesioni, nel più ampio contesto dell’aumento degli episodi di violenza contro il personale sanitario. L’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un approfondimento istruttorio sulle concrete condizioni di lavoro e sul rischio per l’incolumità fisica del richiedente. Il giudice ha inoltre escluso che i procedimenti penali richiamati nella relazione della Questura potessero integrare la motivazione del diniego, poiché non erano stati esplicitati nel provvedimento e la motivazione non può essere integrata postumamente. In sede di riesercizio del potere l’Amministrazione dovrà valutare complessivamente tutte le circostanze oggettive e soggettive rilevanti. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    La licenza ha durata annuale.

    Il rilascio del porto d’armi per difesa personale presuppone la dimostrazione di un effettivo e attuale bisogno di protezione da una situazione di pericolo, ricavabile da circostanze specifiche e attuali. La durata annuale consente all’Amministrazione di effettuare una nuova valutazione in occasione di ogni rinnovo, anche divergente da quella precedente, purché fondata su adeguata istruttoria e motivazione accurata.

  • art. 1 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    È richiamato quale parte del quadro normativo relativo ai titoli di polizia e alla disciplina del porto d’armi per difesa personale.

  • art. 699 codice penale

    Il porto d’armi per difesa personale è configurato come eccezione al generale divieto di circolare armati.

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    È richiamato, insieme all’art. 699 c.p., quale fondamento del generale divieto rispetto al quale il porto d’armi per difesa personale costituisce eccezione.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Non citato espressamente nel testo; il principio applicato è quello dell’impossibilità di integrare postumamente la motivazione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale richiede la dimostrazione di un bisogno effettivo, attuale e specifico di protezione, desunto da concrete circostanze di pericolo per l’incolumità personale; tale bisogno non può essere ricavato automaticamente dalla professione svolta, dall’attività imprenditoriale, dalla consistenza degli interessi patrimoniali o dalla necessità generica di movimentare denaro.
  • La licenza di porto d’armi per difesa personale, avendo durata annuale, non attribuisce al titolare un diritto alla conservazione del titolo né impedisce all’Amministrazione di rivalutare diversamente la situazione in occasione del successivo rinnovo, anche alla luce di un mutamento degli indirizzi di gestione dell’interesse pubblico, purché la nuova decisione sia preceduta da istruttoria adeguata e sorretta da motivazione accurata.
  • Quando il richiedente deduce aggressioni concrete e documentate subite nello svolgimento dell’attività lavorativa, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria specifica sulle condizioni effettive di lavoro e sul rischio per l’incolumità personale; la mera riconduzione del rischio alla generale funzione di tutela del territorio propria delle Forze di polizia non è sufficiente a motivare il diniego.
  • In sede di giudizio amministrativo, l’Amministrazione non può integrare postumamente la motivazione del diniego mediante elementi sfavorevoli non esplicitati nel provvedimento impugnato; tali circostanze possono essere valutate soltanto nell’ambito del riesercizio del potere, con una nuova istruttoria e una motivazione completa.
  • Il precedente rilascio o rinnovo di una licenza di porto d’armi non fonda, da solo, un affidamento tutelabile al rinnovo, poiché ogni richiesta successiva impone la verifica attuale dei presupposti di pericolo e di bisogno dell’arma.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiCommercio e attività produttiveEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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