Sentenza del 04/02/2015 n. 1981 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva acquistato un terreno agricolo usufruendo provvisoriamente delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura agevolata, dichiarando nell'atto di voler conseguire la qualifica di imprenditore agricolo. Entro il termine perentorio di tre anni non aveva però prodotto la certificazione prescritta dalla legge, limitandosi a presentare un'autocertificazione. La CTR aveva ritenuto quest'ultima sufficiente, ma l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l'autocertificazione potesse sostituire la certificazione soltanto per la prova della capacità professionale, non per i requisiti reddituali e temporali necessari a ottenere l'agevolazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che la mancata produzione, entro tre anni dalla registrazione dell'atto, della certificazione richiesta comporta la decadenza dall'agevolazione e consente all'Amministrazione di recuperare la differenza d'imposta. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 1, nota 1, Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986
Il beneficio è esteso agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i requisiti e che entro il triennio producano la certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta, l'ufficio provvede al recupero della differenza di imposta.
L'agevolazione concessa provvisoriamente al momento dell'acquisto è subordinata alla produzione della certificazione entro il termine perentorio di tre anni. La mancata produzione determina la decadenza dal beneficio.
Art. 12 della Legge n. 153 del 1975
Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle regioni.
I requisiti reddituali e temporali devono essere comprovati mediante la certificazione prevista dalla norma; non possono essere sostituiti da una semplice autocertificazione.
Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può essere utilizzata, nel contesto esaminato, limitatamente alla prova di determinate condizioni relative alla capacità professionale, come lo svolgimento di attività agricola nel triennio precedente, ma non per sostituire la certificazione dei requisiti reddituali e temporali.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è concessa in via provvisoria subordinatamente alla produzione di documenti entro un termine espressamente previsto, tale termine deve essere rispettato rigorosamente e la sua scadenza può comportare automaticamente la decadenza dal beneficio.
- Un'autocertificazione non sostituisce necessariamente la certificazione richiesta dalla legge: occorre verificare quali specifici requisiti la normativa consenta di autocertificare e quali, invece, debbano risultare da un'attestazione dell'autorità competente.
- La dichiarazione nell'atto di voler conseguire in futuro i requisiti agevolativi non è sufficiente a conservare il beneficio se i requisiti non vengono acquisiti e documentati entro il termine stabilito.
- In caso di acquisto agevolato di un terreno agricolo da parte di un soggetto che intenda diventare imprenditore agricolo, è necessario ottenere e depositare tempestivamente la certificazione richiesta, conservando prova della presentazione entro il termine triennale.
- La decadenza dall'agevolazione può comportare il recupero della differenza tra le imposte ordinarie e quelle pagate in misura ridotta, anche se il contribuente ha presentato documentazione sostitutiva non idonea.
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