Sentenza n. 4626/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 1587/2025 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 4198/2024, pubblicata in data 07/04/2025, e notificata il 28/04/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per due anni scolastici, per complessivi € 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di € 500,00 annui previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2021-2022 e 2023-2024. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 28 aprile 2025, non era stata impugnata ed era divenuta definitiva. L'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, oltre agli accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondato il giudizio di ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario rientrava tra i titoli suscettibili di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; che l'azione era tempestiva; che il titolo era stato ritualmente notificato all'amministrazione; e che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non essendo stata provata l'esecuzione della sentenza, il TAR ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il periodo temporale previsto per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e l'impossibilità di fruire del beneficio nel periodo originario è imputabile all'inerzia amministrativa. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda, in caso di ulteriore inerzia, agli stanziamenti e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il TAR ha inoltre stabilito che l'esaurimento dei fondi o l'assenza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Le spese, pari a € 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell'amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario costituisce titolo per l'azione di ottemperanza quando impone alla pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione nel caso concreto.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettate le disposizioni processuali relative alla trattazione camerale del giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere alle iniziative esecutive nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso concreto, conferma la possibilità di agire in ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di € 500,00 destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa impone a una pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi alla decisione nel caso concreto, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non prova di avere adempiuto a un giudicato che le impone il pagamento o l'attribuzione di un beneficio fungibile, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato.
- Se il termine originariamente previsto per la fruizione di un beneficio economico è decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, senza che l'amministrazione possa trarre vantaggio dalla propria condotta omissiva.
- Nell'esecuzione del giudicato, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento al pagamento dovuto; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l'adempimento.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, anche senza compenso e con facoltà di delega, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
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