Sentenza n. 3585/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento della nota/comunicazione via email in data 25.05.2021 del Comune di Dolzago con richiesta di integrazione documentale e sospensione del procedimento; della nota/comunicazione via email 08.06.2021 del Comune di Dolzago di richiesta di integrazione documentale; della nota/comunicazione via email 01.06.2022 del Comune di Dolzago di richiesta di integrazione documentale e di ogni eventuale atto o provvedimento a tali note connesso, o da esse derivante di sospensione di fatto dell'esame della pratica; per l’accertamento della mancata pronuncia nei termini da parte del Responsabile del Procedimento e del Sindaco alla richiesta di Axel RE di sanatoria per le modifiche apportate alla pergotenda, previo accertamento della conformità paesaggistica dell'impianto di pergotenda, presentata in data 13.02.2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richieste comunali di integrazione documentale e sospensione del procedimento relativo all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per una pergotenda
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato le comunicazioni comunali del 25 maggio 2021, 8 giugno 2021 e 1 giugno 2022, con cui il Comune aveva richiesto integrazioni documentali e sospeso o comunque rallentato l’esame dell’istanza del 13 febbraio 2021 relativa alla sanatoria paesaggistica di una pergotenda. Hanno inoltre chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento e dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento, sostenendo che l’intervento fosse riconducibile all’edilizia libera o comunque al procedimento paesaggistico semplificato, che non fossero necessarie ulteriori autorizzazioni condominiali e che il silenzio della Soprintendenza avesse determinato un esito favorevole. Le ricorrenti hanno dedotto violazione degli obblighi istruttori e decisori, dei principi di partecipazione procedimentale, illegittimità delle richieste di documentazione e della sospensione del procedimento, nonché persistente inerzia dell’amministrazione. Il Comune ha sostenuto che la struttura fosse stabile e impattante, non assimilabile all’edilizia libera, e che fosse necessario verificare la legittimazione del richiedente e acquisire il consenso dell’assemblea condominiale, oltre alla documentazione utile per la determinazione della sanzione paesaggistica. Con precedente ordinanza, il TAR aveva escluso prima facie il silenzio-inadempimento in ragione della richiesta istruttoria del 1 giugno 2022 e aveva convertito il rito camerale in rito ordinario, rimettendo al giudizio di cognizione la valutazione della natura dilatoria delle richieste.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Le comunicazioni impugnate costituiscono richieste istruttorie e hanno natura endoprocedimentale: non definiscono il procedimento, non determinano autonomamente una lesione della posizione giuridica delle ricorrenti e non sono quindi immediatamente impugnabili. La contestazione della loro eventuale natura dilatoria o dell’illegittimità della sospensione potrà essere fatta valere contro il provvedimento conclusivo, una volta definito il procedimento. Il giudice ha comunque precisato che il Comune deve concludere il procedimento già avviato, così da consentire alle ricorrenti di tutelare la propria posizione. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Le disposizioni sono state richiamate per la domanda diretta all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento; la precedente ordinanza aveva escluso prima facie la configurabilità del silenzio a fronte della richiesta istruttoria del Comune.
art. 32, comma 2, c.p.a.
conversione del rito processuale da camerale ex art. 117 cod.proc.amm. ad ordinario
La norma è stata applicata nella precedente ordinanza per convertire il rito sul silenzio in rito ordinario, in ragione della presenza di domande di annullamento e accertamento connesse.
d.lgs. 42/2004
parere di competenza della Soprintendenza
Il decreto legislativo è richiamato quale disciplina del procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica e dell’acquisizione del parere della Soprintendenza.
Massime di principio
- Le richieste di integrazione documentale e gli altri atti meramente istruttori adottati nel corso di un procedimento amministrativo sono, di regola, atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività e non sono immediatamente impugnabili; la loro eventuale illegittimità può essere dedotta contro il provvedimento conclusivo.
- La carenza di interesse all’impugnazione sussiste quando l’atto contestato non produce una lesione attuale e concreta della posizione giuridica del ricorrente, limitandosi a sollecitare la produzione di documenti o chiarimenti necessari alla definizione del procedimento.
- Anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile per l’impugnazione di atti endoprocedimentali, il giudice può precisare che l’amministrazione deve concludere il procedimento, lasciando impregiudicata la possibilità di contestare il provvedimento finale.
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