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Sentenza

Sentenza n. 2278/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2029/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202505134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza n. 2029/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto del docente a ottenere, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, l'importo complessivo di euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un'adeguata contestazione o dimostrare l'avvenuto adempimento. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche era già decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, le somme riconosciute dal titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, la cui esatta consistenza deriva dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere entro 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per consentire alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di eseguire i provvedimenti che impongono il pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo di attribuzione riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Forniscono i parametri per verificare la misura e la decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore vincolino l'Amministrazione oltre quanto risultante dal titolo e dalla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni processuali civili applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina l'onere del contributo unificato nel processo amministrativo, richiamato nella liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del credito: l'esatta entità delle somme dovute deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi.
  • Prima di avviare il recupero coattivo di un'obbligazione pecuniaria risultante da un titolo esecutivo nei confronti di un'amministrazione dello Stato, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Nel dare esecuzione a un giudicato pecuniario, l'Amministrazione deve corrispondere anche gli accessori dovuti in base al titolo e alla legge, compresi gli interessi maturati successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza, previa verifica della relativa misura e decorrenza.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pertinente; quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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