Sentenza n. 821/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto nr. -OMISSIS-protocollo n. -OMISSIS-del 4 novembre 2025 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio Ispettori notificato in data 10 novembre 2025, con il quale è stata respinta l’istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001, per qualsiasi ufficio della sede di Bari; - di ogni ulteriore atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale a quello sopra impugnato ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento del diritto del ricorrente ex art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 ad essere assegnato temporaneamente presso la -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 presso un ufficio della sede di Bari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 4 novembre 2025, notificato il 10 novembre 2025, con cui era stata respinta l’istanza di assegnazione temporanea presso la sede di Bari, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’assegnazione ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha adottato, l’8 giugno 2026, un provvedimento con cui ha accolto l’istanza, disponendo l’assegnazione temporanea dal 18 gennaio 2026 per tre anni. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ai fini delle spese, il TAR ha rilevato che il ricorso sarebbe risultato fondato per carenza di motivazione del diniego, poiché l’amministrazione non aveva considerato le sopravvenute condizioni di salute del ricorrente e le conseguenti ricadute sull’organizzazione familiare, nonostante fossero state rappresentate nelle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l’accoglimento successivo dell’istanza di assegnazione temporanea è stato definitivo, pienamente satisfattivo e senza riserve. Pur non pronunciandosi sull’annullamento del diniego per sopravvenuta carenza di interesse, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza potenziale per regolare le spese, ritenendo fondato il ricorso sotto il profilo del difetto di motivazione. In particolare, il diniego non aveva considerato le sopravvenute condizioni di salute del ricorrente e le loro conseguenze sull’organizzazione familiare, già rappresentate nelle osservazioni procedimentali. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
Disciplina l’assegnazione temporanea del dipendente pubblico per esigenze familiari; l’istanza del ricorrente è stata infine accolta dall’amministrazione per tre anni con decorrenza dal 18 gennaio 2026.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Le osservazioni presentate nel procedimento devono essere effettivamente considerate dall’amministrazione; la mancata valutazione delle sopravvenute condizioni di salute e delle ricadute sull’organizzazione familiare ha determinato la carenza di motivazione del diniego.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione accoglie integralmente e senza riserve la pretesa oggetto del ricorso, con un provvedimento definitivo e satisfattivo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Ai fini della regolazione delle spese dopo la cessazione della materia del contendere, il giudice può applicare il criterio della soccombenza potenziale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base delle censure dedotte.
- Il diniego di un’istanza di assegnazione temporanea per esigenze familiari è affetto da carenza di motivazione quando omette di considerare circostanze sopravvenute, rappresentate dall’interessato nelle osservazioni procedimentali, idonee a incidere sull’organizzazione familiare e sulla valutazione dell’istanza.
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