Cassazione Civile, Ordinanza n. 31252/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti ed ex dipendenti di un ente regionale del comparto sanità hanno agito per ottenere il pagamento di differenze retributive asseritamente dovute a titolo di quote residue di tre fondi contrattuali aziendali: fondo per la remunerazione del lavoro straordinario e di particolari condizioni di disagio, fondo per la produttività collettiva e fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune e dell'indennità professionale specifica. Le somme erano rivendicate per un lungo periodo (1999-2017) e i ricorrenti sostenevano che i fondi fossero stati determinati in misura insufficiente, anche per mancata considerazione dell'incremento del personale in servizio. La Corte d'appello aveva ritenuto che la controversia investisse atti di macro-organizzazione e che, quindi, la giurisdizione spettasse al giudice amministrativo. Con il ricorso per cassazione, i lavoratori hanno censurato tale qualificazione, denunciando violazione dell'art. 37 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la domanda riguardava in realtà diritti soggettivi di natura retributiva e che l'eventuale illegittimità di atti presupposti era solo questione incidentale, non essendo stato impugnato un provvedimento autoritativo ma il comportamento omissivo del datore di lavoro nel corretto calcolo e incremento dei fondi secondo legge e CCNL.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Vicenza, affinché riesamini la controversia nel merito. Ha ritenuto che il petitum sostanziale fosse il pagamento di differenze retributive di fonte contrattuale e non l'impugnazione di atti di macro-organizzazione o di esercizio di potere autoritativo. La questione sulla correttezza dell'incremento o della costituzione dei fondi è stata considerata solo presupposta e verificabile incidenter tantum dal giudice ordinario, senza spostare la giurisdizione sul giudice amministrativo. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio; escluso anche il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 1 c.p.c.
consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione; in tale ambito la Corte può esaminare direttamente i fatti processuali rilevanti.
art. 37 c.p.c.
richiamato come norma violata per avere la sentenza impugnata escluso erroneamente la giurisdizione ordinaria.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura sulla corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 104 del 2010
ritenuto non applicabile perché non era impugnato un provvedimento amministrativo, ma un comportamento datoriale e la domanda aveva ad oggetto diritti soggettivi retributivi.
art. 30, comma 6, d.lgs. n. 104 del 2010
ritenuto non applicabile per la medesima ragione: la controversia non concerneva un'azione tipicamente amministrativa da sottoporre alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 383 c.p.c.
utilizzato per cassare la sentenza e disporre il rinvio al giudice di primo grado indicato.
art. 353 c.p.c.
richiamato per affermare che il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere la causa al Tribunale, essendo stata rilevata la sola questione di giurisdizione.
art. 35, comma 4, d.lgs. n. 149/2022
richiamato per precisare il regime temporale applicabile al rinvio, trattandosi di impugnazione anteriore al 28.2.2023.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, da individuare in base alla causa petendi e alla natura della posizione giuridica dedotta, non la mera prospettazione formale delle parti.
- Quando il lavoratore pubblico contrattualizzato chieda differenze retributive di fonte contrattuale, la controversia appartiene al giudice ordinario anche se la pretesa presupponga la verifica incidentale della correttezza di atti o comportamenti organizzativi dell'amministrazione.
- La qualificazione di atti presupposti come atti di macro-organizzazione non basta, di per sé sola, a radicare la giurisdizione amministrativa se la posizione azionata è un diritto soggettivo retributivo e il giudice ordinario può conoscere incidentalmente della legittimità dell'atto presupposto.
- Per stabilire la giurisdizione si devono considerare i fatti allegati e il rapporto giuridico dedotto, prescindendo dalla verifica dell'effettiva sussistenza dei fatti, che attiene al merito della controversia.
- In presenza di un errore sulla giurisdizione, la Cassazione può cassare la sentenza e rinviare al giudice che avrebbe dovuto essere adito, con regolazione delle spese rimessa al giudice di rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31239/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31240/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31246/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31247/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31248/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31249/2024 del 06/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →