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Sentenza

Sentenza n. 568/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1698/2024 del Tribunale di Bologna pubblicata il 11.12.2024.

Giustizia amministrativa202501757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1698/2024, relativa al pagamento del bonus "carta del docente"

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1698/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio, il Ministero ha documentato l'accredito, in data 11 dicembre 2025, del bonus "carta del docente" per gli anni oggetto della domanda, comunicandolo al difensore della ricorrente tramite PEC il 15 gennaio 2026. La ricorrente ha dato atto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa soltanto il 20 marzo 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio avesse integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Nonostante la cessazione della materia del contendere, il Collegio ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore dei difensori, nonché con restituzione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione del giudicato amministrativo o di altra pronuncia esecutiva.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata è stata integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • La sopravvenuta esecuzione integrale della pronuncia posta a fondamento del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno la pretesa sostanziale azionata.
  • Quando l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso, la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell'amministrazione se il ricorso risultava giustificato al momento della sua proposizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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