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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29613/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di restituzione di una somma pari a £ 6.000.000, asseritamente mutuata in vita da una soggettiva dante causa della ricorrente a un altro soggetto poi deceduto. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda ritenendo valorizzabile un assegno bancario privo di data, intestato "a me medesimo" e girato per l'incasso, nonché un inventario ereditario nel quale il preteso debito risultava annotato tra le passività. In appello, i resistenti hanno contestato la legittimità del possesso del titolo, la sua inidoneità a valere come promessa di pagamento e l'insufficienza della prova del mutuo, sostenendo che il credito non fosse stato dimostrato e che la testimonianza raccolta fosse inattendibile. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado e ha rigettato la domanda, condannando la ricorrente alla restituzione di quanto percepito e alle spese. In Cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha lamentato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la sentenza riconosciuto all'assegno il valore di promessa di pagamento idonea a invertire l'onere della prova e per avere ritenuto contestata la legittimità del possesso del titolo; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 775, 252 e 115 c.p.c. e nullità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che l'inventario giudiziale avrebbe fatto piena prova del credito e che la testimone non poteva essere considerata inattendibile solo per i vincoli familiari e per il legato ricevuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha rilevato, quanto al primo, che la contestazione sulla legittimità del possesso dell'assegno era stata effettivamente proposta nei gradi di merito e che, pertanto, la ricorrente non poteva invocare l'inversione dell'onere probatorio senza dimostrare come la propria dante causa fosse entrata legittimamente in possesso del titolo. Quanto al secondo, ha chiarito che il verbale di inventario redatto dal cancelliere fa fede solo nei limiti dell'art. 2700 c.c., cioè per i fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale, non anche per la verità intrinseca delle dichiarazioni rese dai chiamati all'eredità circa la sussistenza di un debito contestato; ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di inattendibilità della testimone, perché fondata non soltanto sui rapporti familiari, ma anche sulla genericità e incompletezza della deposizione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La contestazione specifica dei fatti impedisce di considerare non contestato il punto decisivo e rende inoperante la censura fondata sulla pretesa mancata considerazione del fatto stesso.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito conserva il potere di valutare liberamente le prove non legali; non vi è violazione della norma quando egli applichi correttamente i limiti di efficacia probatoria dell'atto pubblico e motivi sull'attendibilità della testimonianza.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce per ottenere la restituzione di una somma asseritamente mutuata deve provare la consegna del denaro e il titolo della restituzione, salvo che ricorrano i presupposti per l'inversione dell'onere probatorio.

  • art. 2700 c.c.

    L'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso solo della provenienza dal pubblico ufficiale, delle dichiarazioni ricevute e dei fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza; non copre la verità sostanziale delle dichiarazioni delle parti.

  • artt. 769-776 c.p.c.

    L'inventario giudiziale è atto pubblico formato dal cancelliere, ma la sua efficacia probatoria va circoscritta ai fatti direttamente accertati dal pubblico ufficiale.

  • art. 2735 c.c.

    La dichiarazione resa dal chiamato all'eredità al cancelliere, in assenza della controparte o di un suo rappresentante, non integra confessione stragiudiziale opponibile alla pretesa creditoriale.

  • art. 246 c.p.c.

    L'eventuale interesse giuridico del testimone attiene alla capacità a testimoniare e va tenuto distinto dalla successiva valutazione di attendibilità della deposizione.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'assegno privo di data e intestato al traente non vale automaticamente come promessa di pagamento idonea a invertire l'onere della prova: chi lo invoca deve comunque dimostrare la legittima provenienza del titolo e il collegamento con il rapporto obbligatorio dedotto.
  • La contestazione specifica del possesso legittimo di un titolo esclude che il giudice possa presumere provata la riferibilità del documento alla parte che lo esibisce; in tal caso permane in capo all'attore l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa.
  • L'inventario ereditario, quale atto pubblico, fa piena prova soltanto dei fatti attestati dal pubblico ufficiale o da questi compiuti in sua presenza, non della verità sostanziale di crediti o debiti dichiarati dai chiamati all'eredità.
  • La mera indicazione di un debito nell'inventario non equivale, di per sé, a riconoscimento incontroverso del credito né a confessione stragiudiziale opponibile al preteso creditore.
  • La valutazione di inattendibilità del testimone è distinta dal giudizio sulla sua capacità a deporre: il giudice può valorizzare rapporti personali, interesse al risultato e genericità del racconto senza incorrere in violazione di legge, purché la motivazione non sia apodittica.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniInadempimentoSuccessione legittimaDivisione ereditaria
RamiProcesso civileObbligazioniSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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