Sentenza del 13/12/2022 n. 36332 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IRESA relativo al periodo 1 maggio-31 dicembre 2013 per Euro 277.097,60. TAP Portugal deduceva, con dieci motivi di cassazione, che: la L.R. Lazio 29/4/2013, n.2 non sarebbe stata applicabile ratione temporis ovvero avrebbe dovuto essere adeguata o resa inefficace dal D.L. 23/12/2013, n.145, art.13, comma 15-bis (convertito nella L.21/2/2014, n.9) che ha fissato un tetto massimo di Euro 0,50 per i parametri IRESA; omissione del giudice di appello nel pronunciarsi su detta questione; illegittimità costituzionale e violazione dell'art.117 Cost. per travalicamento delle competenze statali e regionali; contrasto con la Direttiva CE 2002/30 (v. allegato 2, par.1.4) e con il D.Lgs. di recepimento (v. D.Lgs. 17/1/2005, n.13), con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia; violazione dei principi di capacità contributiva ed uguaglianza costituzionali; e infine contestazioni sulla destinazione del gettito e sulla natura ambientale/di scopo del tributo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi in quanto: a) l'IRESA introdotta dalla L.R. Lazio 29/4/2013 n.2 è qualificabile come "tributo proprio regionale" e, pertanto, la Regione ha la competenza a determinare presupposto, soggetti passivi e misura dell'imposta, nei limiti del coordinamento statale (tra cui il tetto massimo stabilito dal D.L. 145/2013); b) il D.L. 23/12/2013, n.145, art.13, comma 15-bis ha natura di norma di coordinamento che fissa un limite massimo e criteri di modulazione e non abroga retroattivamente la legge regionale; pertanto per il periodo 1/5/2013-31/12/2013 si applicava il testo della L.R. 2013 n.2; c) la Direttiva 2002/30/CE non è self-executing in materia fiscale: non impone l'esclusione o la disapplicazione di norme tributarie interne e le sue prescrizioni sulle "misure" e sulle "restrizioni operative" non impediscono la disciplina regionale dell'imposta; d) la qualificazione del tributo come avente finalità ambientale è di tipo extrafiscale/indennitario e il vincolo di destinazione del gettito non incide sulla sussistenza dell'obbligazione tributaria; e) le censure di violazione costituzionale (art.3, 53, 117, 119 Cost.) sono infondate: l'indice prescelto (decolli/atterraggi e peso/rumorosità) è rivelatore di capacità contributiva e rientra nella discrezionalità legislativa, nei limiti di ragionevolezza. La Corte ha compensato le spese giudiziali e disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L.R. Lazio 29 aprile 2013, n.2 (art.5)
Costituisce la disciplina regionale che ha istituito l'IRESA quale tributo proprio regionale applicabile al periodo 1/5/2013-31/12/2013; fissa presupposto, esenzioni e aliquote differenziate; la Regione può determinare elementi essenziali del tributo entro i limiti posti dallo Stato.
L.R. Lazio 29 luglio 2015, n.11 (art.2)
Adeguamento successivo delle aliquote regionali in attuazione del tetto statale; la Corte ha ritenuto che la novellazione abbia efficacia solo dalla decorrenza prevista (22/2/2014) e non sia retroattiva.
D.L. 23 dicembre 2013, n.145, art.13, comma 15-bis (convertito L.21/2/2014, n.9)
"il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a Euro 0,50"
Norma di coordinamento statale che fissa un tetto massimo e criteri di modulazione (distinzione voli diurni/notturni, peculiarità urbanistiche), non una norma abrogativa retroattiva delle leggi regionali; non impone l'immediata inefficacia del testo regionale antecedente.
L. 21 novembre 2000, n.342 (artt.90-92)
Legge statale che aveva originariamente disciplinato l'imposta (gettito assegnato alle Regioni e destinazione prioritaria al disinquinamento acustico); la Corte ha rilevato che la legge statale fissava parametri ma la Regione, dopo la trasformazione in tributo proprio, può ridefinire presupposti e finalità entro i limiti costituzionali e statutari.
Direttiva CE 2002/30 (2002/30/CE)
Direttiva sulle restrizioni operative per il contenimento del rumore aeroportuale: non risulta self-executing in materia fiscale; fornisce obiettivi e possibili misure (inclusa menzione di imposte sul rumore nell'allegato) ma non impone il contenuto normativo fiscale né comporta automatica disapplicazione delle norme tributarie nazionali/regionale.
D.Lgs. 17 gennaio 2005, n.13
Recepisce la Direttiva 2002/30 e disciplina le restrizioni operative; conferma che le imposte sul rumore sono uno degli elementi da considerare nella valutazione delle misure, senza tuttavia disciplinare direttamente l'imposizione fiscale.
Sentenza Corte Cost. 13 febbraio 2015, n.13
Ha dichiarato infondate le questioni sollevate contro il D.L. 145/2013 art.13, comma 15-bis e ha interpretato la disposizione come norma di coordinamento che fissa un'aliquota massima modulabile dalle Regioni; conferma la natura dell'imposta come tributo regionale proprio.
D.Lgs. 6 maggio 2011, n.68 (art.8)
Ha trasformato alcuni tributi erariali in tributi propri regionali a decorrere dal 1/1/2013; ciò ha rafforzato la potestà regionale di disciplinare l'IRESA, nel rispetto dei limiti di coordinamento statale.
Massime di principio
- Se un tributo regionale deriva dalla trasformazione di un tributo statale in "tributo proprio", la Regione può determinare presupposto, soggetti passivi e aliquote nei limiti del coordinamento statale: le modifiche statali che fissano tetti o criteri sono norme di coordinamento e non sempre producono effetti retroattivi sulle imposte già applicate.
- Una norma statale che fissi un limite massimo alle aliquote regionali (es. D.L. 145/2013, art.13, comma 15-bis) è interpretata come norma di coordinamento: non abroga automaticamente la disciplina regionale preesistente per i periodi anteriori alla sua efficacia, salvo chiaro espresso principio di retroattività o abrogazione.
- Le direttive UE che trattano misure operative (es. Direttiva 2002/30) non sono automaticamente "self-executing" in materia fiscale; il giudice nazionale non è obbligato a rinviare alla CGUE se ritiene la questione sufficiently clear o se la direttiva non disciplina direttamente la materia fiscale.
- La qualificazione di un tributo come avente finalità ambientale può essere "extrafiscale/indennitaria" senza che il presupposto impositivo incorpori direttamente il danno ambientale: il vincolo di destinazione del gettito non incide sull'obbligazione tributaria e ha rilevanza soprattutto gestionale-contabile.
- La scelta di parametri come numero di decolli/atterraggi, peso e classi di rumorosità può essere ritenuta un indice ragionevole di capacità contributiva e quindi compatibile con i principi costituzionali di capacità contributiva e uguaglianza, purché non sia arbitraria.
- Il giudice che ritenga la norma comunitaria non direttamente rilevante o non sufficientemente dettagliata non è obbligato a disapplicare la normativa interna o a richiedere rinvio pregiudiziale; il rinvio è necessario solo quando sussiste un effettivo dubbio interpretativo rilevante ai fini della decisione.
- In conflitti apparenti tra disposizioni statali e regionali in materia tributaria, va valutata la natura della norma statale (principio di coordinamento vs principio fondamentale): non tutto intervento statale equivale ad abrogazione della normativa regionale.
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