Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/12/2022 n. 36332 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento IRESA relativo al periodo 1 maggio-31 dicembre 2013 per Euro 277.097,60. TAP Portugal deduceva, con dieci motivi di cassazione, che: la L.R. Lazio 29/4/2013, n.2 non sarebbe stata applicabile ratione temporis ovvero avrebbe dovuto essere adeguata o resa inefficace dal D.L. 23/12/2013, n.145, art.13, comma 15-bis (convertito nella L.21/2/2014, n.9) che ha fissato un tetto massimo di Euro 0,50 per i parametri IRESA; omissione del giudice di appello nel pronunciarsi su detta questione; illegittimità costituzionale e violazione dell'art.117 Cost. per travalicamento delle competenze statali e regionali; contrasto con la Direttiva CE 2002/30 (v. allegato 2, par.1.4) e con il D.Lgs. di recepimento (v. D.Lgs. 17/1/2005, n.13), con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia; violazione dei principi di capacità contributiva ed uguaglianza costituzionali; e infine contestazioni sulla destinazione del gettito e sulla natura ambientale/di scopo del tributo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi in quanto: a) l'IRESA introdotta dalla L.R. Lazio 29/4/2013 n.2 è qualificabile come "tributo proprio regionale" e, pertanto, la Regione ha la competenza a determinare presupposto, soggetti passivi e misura dell'imposta, nei limiti del coordinamento statale (tra cui il tetto massimo stabilito dal D.L. 145/2013); b) il D.L. 23/12/2013, n.145, art.13, comma 15-bis ha natura di norma di coordinamento che fissa un limite massimo e criteri di modulazione e non abroga retroattivamente la legge regionale; pertanto per il periodo 1/5/2013-31/12/2013 si applicava il testo della L.R. 2013 n.2; c) la Direttiva 2002/30/CE non è self-executing in materia fiscale: non impone l'esclusione o la disapplicazione di norme tributarie interne e le sue prescrizioni sulle "misure" e sulle "restrizioni operative" non impediscono la disciplina regionale dell'imposta; d) la qualificazione del tributo come avente finalità ambientale è di tipo extrafiscale/indennitario e il vincolo di destinazione del gettito non incide sulla sussistenza dell'obbligazione tributaria; e) le censure di violazione costituzionale (art.3, 53, 117, 119 Cost.) sono infondate: l'indice prescelto (decolli/atterraggi e peso/rumorosità) è rivelatore di capacità contributiva e rientra nella discrezionalità legislativa, nei limiti di ragionevolezza. La Corte ha compensato le spese giudiziali e disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • L.R. Lazio 29 aprile 2013, n.2 (art.5)

    Costituisce la disciplina regionale che ha istituito l'IRESA quale tributo proprio regionale applicabile al periodo 1/5/2013-31/12/2013; fissa presupposto, esenzioni e aliquote differenziate; la Regione può determinare elementi essenziali del tributo entro i limiti posti dallo Stato.

  • L.R. Lazio 29 luglio 2015, n.11 (art.2)

    Adeguamento successivo delle aliquote regionali in attuazione del tetto statale; la Corte ha ritenuto che la novellazione abbia efficacia solo dalla decorrenza prevista (22/2/2014) e non sia retroattiva.

  • D.L. 23 dicembre 2013, n.145, art.13, comma 15-bis (convertito L.21/2/2014, n.9)

    "il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non può essere superiore a Euro 0,50"

    Norma di coordinamento statale che fissa un tetto massimo e criteri di modulazione (distinzione voli diurni/notturni, peculiarità urbanistiche), non una norma abrogativa retroattiva delle leggi regionali; non impone l'immediata inefficacia del testo regionale antecedente.

  • L. 21 novembre 2000, n.342 (artt.90-92)

    Legge statale che aveva originariamente disciplinato l'imposta (gettito assegnato alle Regioni e destinazione prioritaria al disinquinamento acustico); la Corte ha rilevato che la legge statale fissava parametri ma la Regione, dopo la trasformazione in tributo proprio, può ridefinire presupposti e finalità entro i limiti costituzionali e statutari.

  • Direttiva CE 2002/30 (2002/30/CE)

    Direttiva sulle restrizioni operative per il contenimento del rumore aeroportuale: non risulta self-executing in materia fiscale; fornisce obiettivi e possibili misure (inclusa menzione di imposte sul rumore nell'allegato) ma non impone il contenuto normativo fiscale né comporta automatica disapplicazione delle norme tributarie nazionali/regionale.

  • D.Lgs. 17 gennaio 2005, n.13

    Recepisce la Direttiva 2002/30 e disciplina le restrizioni operative; conferma che le imposte sul rumore sono uno degli elementi da considerare nella valutazione delle misure, senza tuttavia disciplinare direttamente l'imposizione fiscale.

  • Sentenza Corte Cost. 13 febbraio 2015, n.13

    Ha dichiarato infondate le questioni sollevate contro il D.L. 145/2013 art.13, comma 15-bis e ha interpretato la disposizione come norma di coordinamento che fissa un'aliquota massima modulabile dalle Regioni; conferma la natura dell'imposta come tributo regionale proprio.

  • D.Lgs. 6 maggio 2011, n.68 (art.8)

    Ha trasformato alcuni tributi erariali in tributi propri regionali a decorrere dal 1/1/2013; ciò ha rafforzato la potestà regionale di disciplinare l'IRESA, nel rispetto dei limiti di coordinamento statale.

Massime di principio

  • Se un tributo regionale deriva dalla trasformazione di un tributo statale in "tributo proprio", la Regione può determinare presupposto, soggetti passivi e aliquote nei limiti del coordinamento statale: le modifiche statali che fissano tetti o criteri sono norme di coordinamento e non sempre producono effetti retroattivi sulle imposte già applicate.
  • Una norma statale che fissi un limite massimo alle aliquote regionali (es. D.L. 145/2013, art.13, comma 15-bis) è interpretata come norma di coordinamento: non abroga automaticamente la disciplina regionale preesistente per i periodi anteriori alla sua efficacia, salvo chiaro espresso principio di retroattività o abrogazione.
  • Le direttive UE che trattano misure operative (es. Direttiva 2002/30) non sono automaticamente "self-executing" in materia fiscale; il giudice nazionale non è obbligato a rinviare alla CGUE se ritiene la questione sufficiently clear o se la direttiva non disciplina direttamente la materia fiscale.
  • La qualificazione di un tributo come avente finalità ambientale può essere "extrafiscale/indennitaria" senza che il presupposto impositivo incorpori direttamente il danno ambientale: il vincolo di destinazione del gettito non incide sull'obbligazione tributaria e ha rilevanza soprattutto gestionale-contabile.
  • La scelta di parametri come numero di decolli/atterraggi, peso e classi di rumorosità può essere ritenuta un indice ragionevole di capacità contributiva e quindi compatibile con i principi costituzionali di capacità contributiva e uguaglianza, purché non sia arbitraria.
  • Il giudice che ritenga la norma comunitaria non direttamente rilevante o non sufficientemente dettagliata non è obbligato a disapplicare la normativa interna o a richiedere rinvio pregiudiziale; il rinvio è necessario solo quando sussiste un effettivo dubbio interpretativo rilevante ai fini della decisione.
  • In conflitti apparenti tra disposizioni statali e regionali in materia tributaria, va valutata la natura della norma statale (principio di coordinamento vs principio fondamentale): non tutto intervento statale equivale ad abrogazione della normativa regionale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.