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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/133

Regolamento delegato (UE) 2026/133 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda le norme relative ai movimenti all’interno dell’Unione di cani, gatti, furetti e altri carnivori detenuti

Normativa europea32026R0133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il regolamento (UE) 2020/688 per riallineare le regole sui movimenti intra-UE di cani, gatti, furetti e altri carnivori ai nuovi riferimenti in materia di tracciabilità e ai requisiti già sperimentati nella prassi. In particolare, disciplina in modo più dettagliato la validità della vaccinazione antirabbica, le misure di prevenzione contro Echinococcus multilocularis e la documentazione sanitaria che deve accompagnare gli animali. Vengono inoltre semplificate o soppresse alcune previsioni ormai superate e reso coerente l’apparato normativo con la fine del periodo transitorio legato al regolamento (UE) n. 576/2013.

Modifica le norme UE sui movimenti all’interno dell’Unione di cani, gatti, furetti e altri carnivori detenuti, aggiornando requisiti su identificazione, vaccinazione antirabbica, trattamento contro Echinococcus multilocularis e certificazione sanitaria.

Ambito di applicazione

Si applica ai movimenti tra Stati membri di cani, gatti e furetti, inclusi quelli detenuti come animali da compagnia e quelli spostati da operatori, nonché ai movimenti di altri carnivori detenuti verso un altro Stato membro. Riguarda anche i movimenti effettuati da operatori di circhi itineranti ed esibizioni di animali e, per alcuni casi, i movimenti non commerciali di animali da compagnia che non rientrano nelle condizioni ordinarie del regolamento (UE) 2016/429. Non disciplina i movimenti verso Paesi terzi; opera nell’ambito del mercato interno ed è applicabile dal 22 aprile 2026, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2020/688 sui movimenti intra-UE di cani, gatti, furetti e altri carnivori

Il regolamento delegato (UE) 2026/133 interviene sul quadro UE dei movimenti di animali terrestri detenuti per aggiornare le regole applicabili a cani, gatti, furetti e altri carnivori all’interno dell’Unione. La modifica risponde alla scadenza del regime transitorio legato al regolamento (UE) n. 576/2013 e mira a consolidare nel regolamento (UE) 2020/688 le regole sostanziali già ritenute efficaci in materia di vaccinazione antirabbica e prevenzione dell’infestazione da Echinococcus multilocularis.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che le norme precedenti sulla validità della vaccinazione antirabbica e sulle misure di prevenzione contro Echinococcus multilocularis si sono dimostrate efficaci nel ridurre il rischio di diffusione di malattie attraverso i movimenti di cani, gatti e furetti. Il nuovo regolamento recepisce tali regole in modo più organico nel regolamento delegato (UE) 2020/688, tenendo conto dell’esperienza applicativa degli Stati membri e delle modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2026/132 in materia di tracciabilità e documentazione identificativa.

Ambito oggettivo e soggettivo

Le modifiche riguardano:

  • i movimenti verso altri Stati membri di cani, gatti e furetti;
  • i movimenti non commerciali di animali da compagnia che, in taluni casi, non possono essere effettuati secondo le condizioni ordinarie del regolamento (UE) 2016/429;
  • i movimenti di altri carnivori detenuti;
  • i movimenti effettuati da operatori di circhi itineranti ed esibizioni di animali;
  • i casi in cui è richiesto un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine.

Identificazione degli animali e documentazione

L’articolo 53 viene sostituito e rafforza il sistema di identificazione e accompagnamento documentale. Per il movimento in un altro Stato membro, cani, gatti e furetti devono essere:

  • identificati individualmente con transponder iniettabile conforme al regolamento delegato (UE) 2019/2035, oppure con tatuaggio chiaramente leggibile eseguito prima del 3 luglio 2011;
  • provenire da stabilimenti nei quali non siano stati segnalati casi di rabbia nei 30 giorni precedenti la spedizione;
  • accompagnati da vaccinazione antirabbica valida;
  • per i cani diretti verso Stati membri o zone indenni da Echinococcus multilocularis, sottoposti al trattamento richiesto entro il termine previsto dall’allegato VII.

Il documento di identificazione individuale deve attestare la conformità alle prescrizioni rilevanti e, se gli animali vengono raggruppati dopo aver lasciato lo stabilimento di origine, il raggruppamento deve avvenire in centri di raccolta di cani, gatti e furetti riconosciuti.

Vaccinazione antirabbica: requisiti di validità

Il nuovo allegato VII, parte 1, contiene le regole dettagliate sulla validità della vaccinazione antirabbica per cani, gatti, furetti e altri carnivori. Il vaccino deve essere:

  • inattivato con almeno un’unità antigenica per dose, oppure ricombinante;
  • autorizzato nell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2019/6, oppure omologato/autorizzato dall’autorità competente se somministrato in un paese terzo o territorio e conforme ai requisiti WOAH.

La vaccinazione è valida solo se:

  • è somministrata da un veterinario ufficiale o da un veterinario autorizzato, secondo la decisione dell’autorità competente;
  • l’animale ha almeno 12 settimane al momento della vaccinazione primaria;
  • la data di somministrazione è annotata nel documento di identificazione;
  • la data di somministrazione non è precedente alla data di identificazione o di lettura del mezzo di identificazione;
  • il periodo di validità decorre da non meno di 21 giorni dal completamento del protocollo primario e continua fino alla fine del periodo di immunità protettiva;
  • una rivaccinazione tardiva è trattata come vaccinazione primaria.

Misure contro Echinococcus multilocularis

La parte 2 dell’allegato VII disciplina le misure di riduzione dei rischi per l’infestazione da Echinococcus multilocularis. Il trattamento consiste nella somministrazione da parte di un veterinario di un medicinale veterinario contenente praziquantel o sostanze equivalenti, autorizzato secondo il regolamento (UE) 2019/6 o autorizzato dall’autorità competente del paese terzo.

Per cani e gatti diretti verso Stati membri o zone con status di indenni da tale parassita, il trattamento deve essere effettuato tra 120 e 24 ore prima dell’ingresso previsto. Per i canidi diversi dai cani, il trattamento richiesto dall’articolo 58, paragrafo 1, lettera d), deve essere eseguito non più di 48 ore prima dell’ingresso.

Modifiche specifiche a singoli articoli del regolamento (UE) 2020/688

Oltre alla riscrittura dell’articolo 53, il regolamento:

  • aggiorna l’articolo 55 per i movimenti non commerciali che non rientrano nelle condizioni ordinarie, imponendo identificazione, documento di identificazione individuale, vaccinazione antirabbica valida e, per i cani, trattamento contro Echinococcus multilocularis;
  • modifica l’articolo 58, sostituendo la lettera d) e sopprimendo la lettera e), quest’ultima rimossa per mancanza di misure UE su altre malattie rispetto a rabbia ed Echinococcus multilocularis;
  • aggiorna l’articolo 65 per i circhi itineranti e le esibizioni di animali, imponendo che il documento individuale riporti le informazioni previste dall’articolo 53 sulle condizioni sanitarie rilevanti;
  • riscrive l’articolo 71 per estendere l’obbligo di certificato sanitario anche ai cani, gatti, furetti e altri carnivori spostati in altro Stato membro.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 22 aprile 2026. La scelta di una applicazione differita è motivata dalla necessità di coordinarsi con la cessazione del periodo transitorio connesso all’abrogazione del regolamento (UE) n. 576/2013. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle prescrizioni per cani, gatti e furetti

L’articolo 53 è sostituito integralmente: gli animali possono essere spostati in un altro Stato membro solo se sono individualmente identificati mediante transponder conforme al regolamento delegato (UE) 2019/2035, oppure mediante tatuaggio leggibile eseguito prima del 3 luglio 2011; provengono da stabilimenti senza casi segnalati di rabbia nei 30 giorni precedenti; hanno completato il primo ciclo vaccinale antirabbico almeno 21 giorni prima del movimento o sono stati rivaccinati secondo l’allegato VII, parte 1; per i cani diretti verso Stati membri o zone indenni da Echinococcus multilocularis, hanno ricevuto il trattamento richiesto entro il termine dell’allegato VII, parte 2; sono accompagnati dal documento di identificazione individuale che attesta conformità alle prescrizioni; se raggruppati dopo la partenza, devono essere raccolti in centri di raccolta riconosciuti.

Movimenti non commerciali di animali da compagnia non conformi alle condizioni ordinarie

L’articolo 55 viene aggiornato per richiedere, anche nei casi in cui i movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti non possano essere effettuati ai sensi degli articoli 245, paragrafo 2, o 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429, l’identificazione con transponder conforme al regolamento delegato (UE) 2019/2035 e il documento di identificazione individuale attestante la vaccinazione antirabbica valida; per i cani destinati a Stati membri o zone indenni da Echinococcus multilocularis, è richiesto anche il trattamento antiparassitario conforme all’allegato VII.

Movimenti di altri carnivori e soppressione di una previsione

All’articolo 58, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita per prevedere che i canidi spostati verso Stati membri o zone indenni da Echinococcus multilocularis siano trattati secondo l’allegato VII, parte 2, punto 3, entro il termine previsto; la lettera e) è soppressa, perché al momento non sono ancora state adottate misure di riduzione dei rischi per malattie diverse da rabbia ed Echinococcus multilocularis.

Aggiornamento per circhi itineranti ed esibizioni di animali

All’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), punto i), si precisa che il documento di identificazione individuale di ciascun cane, gatto e furetto deve essere compilato con le informazioni di cui all’articolo 53, lettere b), c) e d), cioè i dati relativi all’origine, alla vaccinazione antirabbica e, per i cani, al trattamento contro Echinococcus multilocularis.

Certificato sanitario per i movimenti tra Stati membri

L’articolo 71, paragrafo 1, è riscritto per includere, tra gli animali che possono essere spostati in un altro Stato membro solo con certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine, anche cani, gatti, furetti e altri carnivori, oltre ai volatili in cattività, api mellifere, bombi e primati.

Nuovo allegato VII su vaccino antirabbico e Echinococcus multilocularis

L’allegato VII è sostituito integralmente. La parte 1 stabilisce i requisiti di validità della vaccinazione antirabbica: il vaccino deve essere inattivato o ricombinante, non un vaccino vivo modificato; deve essere autorizzato o omologato secondo il regolamento (UE) 2019/6 o dall’autorità competente del paese terzo/territorio e conforme ai requisiti WOAH; deve essere somministrato da un veterinario ufficiale o autorizzato; l’animale deve avere almeno 12 settimane; la somministrazione deve essere registrata nel documento di identificazione; la validità decorre da non meno di 21 giorni dal completamento del protocollo primario e dura fino alla fine del periodo di immunità protettiva; una rivaccinazione tardiva è considerata vaccinazione primaria. La parte 2 disciplina il trattamento contro Echinococcus multilocularis: deve essere effettuato da un veterinario con medicinale contenente praziquantel o sostanze equivalenti, autorizzato o omologato; per cani e gatti il trattamento va somministrato tra 120 e 24 ore prima dell’ingresso nello Stato membro o zona indenni; per i canidi diversi dai cani, il trattamento va eseguito non più di 48 ore prima dell’ingresso.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 22 aprile 2026, in coerenza con la cessazione del periodo transitorio relativo al regolamento (UE) n. 576/2013.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemovimenti di animali all'interno dell'unionebenessere e tracciabilità animalemedicina veterinaria

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