Regolamento (UE) 2026/131
Regolamento delegato (UE) 2026/131 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce, in attuazione del regolamento (UE) 2016/429, un quadro completo per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Regola identificazione, vaccinazione antirabbica, trattamento contro Echinococcus multilocularis, documenti di identificazione, controlli all’ingresso, quarantena per i volatili e deroghe in casi eccezionali. L’obiettivo è assicurare un livello uniforme di protezione sanitaria nell’Unione, evitando al contempo oneri inutili e mantenendo continuità con la disciplina previgente. Si applica dal 22 aprile 2026, in sostituzione dei precedenti atti delegati e, per la parte pertinente, del regime transitorio del regolamento (UE) n. 576/2013.
Regole sanitarie dell’UE per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, con disciplina distinta per cani/gatti/furetti e per volatili, inclusi identificazione, vaccinazioni, documenti e deroghe
Ambito di applicazione
Si applica ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/429 introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio. Per cani, gatti e furetti disciplina anche i movimenti intracomunitari; per i volatili da compagnia disciplina i movimenti verso l’Unione da paesi terzi o territori. Sono previste norme speciali per il transito nell’Unione, per il rientro di animali originari dell’Unione respinti da paesi terzi o territori, e per circostanze eccezionali autorizzate dagli Stati membri. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per animali già identificati e documenti già rilasciati prima del 22 aprile 2026. Il regolamento non si applica in modo autonomo ai movimenti commerciali o ai movimenti che, per numero o caratteristiche, esulano dalla nozione di movimento non commerciale e ricadono nelle parti IV o V del regolamento (UE) 2016/429.
Regolamento delegato (UE) 2026/131: prescrizioni sanitarie per i movimenti non commerciali di animali da compagnia
Il regolamento completa la disciplina del regolamento (UE) 2016/429 per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, sostituendo il regime transitorio del regolamento (UE) n. 576/2013 a partire dal 22 aprile 2026. La Commissione dichiara di voler garantire un quadro unico, più semplice e proporzionato, che riduca gli oneri amministrativi e al tempo stesso mantenga un livello elevato di tutela della sanità animale e pubblica.
Ambito oggettivo e logica della disciplina
Il regolamento si applica ai movimenti non commerciali di animali da compagnia delle specie dell’allegato I del regolamento (UE) 2016/429, distinguendo tra:
- cani, gatti e furetti, per i quali disciplina sia i movimenti intra-UE sia quelli da paesi terzi o territori verso l’Unione;
- volatili da compagnia, per i quali disciplina i movimenti da paesi terzi o territori verso l’Unione;
- ipotesi eccezionali di deroga autorizzate dagli Stati membri.
Il testo insiste sulla necessità di mantenere la distinzione tra movimenti non commerciali e altri movimenti di animali, evitando che movimenti numericamente o sostanzialmente diversi vengano artificiosamente qualificati come non commerciali.
Definizioni e soggetti rilevanti
Ai fini applicativi, assumono rilievo soprattutto:
- il "veterinario autorizzato", cioè un veterinario o un organismo delegato autorizzato secondo il regolamento (UE) 2017/625;
- il "punto di entrata dei viaggiatori", area designata per i controlli documentali e di identità sugli animali da compagnia provenienti da paesi terzi o territori.
Il regolamento chiarisce inoltre che i cani impiegati in contesti militari, di polizia o di ricerca e soccorso restano, in linea di principio, nell’alveo delle regole sui movimenti non commerciali quando si muovono sotto la responsabilità del proprietario o di una persona responsabile.
Regole generali sui movimenti non commerciali
Per i movimenti all’interno dell’Unione, l’articolo 3 richiede che il movimento avvenga entro il numero massimo consentito e su un unico mezzo di trasporto, salvo il trasporto pubblico. Se il movimento è effettuato da una persona autorizzata, l’articolo 4 impone l’allegazione di un’autorizzazione scritta firmata dal proprietario.
Il transito nell’Unione di animali non originari di uno Stato membro è possibile solo se sono rispettate tutte le condizioni applicabili all’ingresso da paesi terzi o territori; non sono invece previste prescrizioni specifiche quando gli animali restano nella zona internazionale di porto o aeroporto.
Per il rientro di animali originari dell’Unione respinti da un paese terzo o territorio, è richiesto l’accesso attraverso un punto di entrata dei viaggiatori e la presenza del passaporto o di altro documento valido, più l’eventuale documento ufficiale che attesti il diniego di ingresso.
Cani, gatti e furetti: identificazione e misure sanitarie nell’Unione
Per i movimenti intracomunitari, cani, gatti e furetti devono essere identificati individualmente mediante transponder conforme alla disciplina tecnica del regolamento delegato (UE) 2019/2035. In via alternativa, se il transponder non soddisfa determinati requisiti tecnici, il proprietario o la persona autorizzata deve fornire il lettore. Sono inoltre considerati conformi i transponder impiantati prima del 1° gennaio 2028 senza codice paese e i tatuaggi chiaramente leggibili eseguiti prima del 3 luglio 2011.
Sul piano sanitario, il regolamento richiede:
- primo ciclo vaccinale antirabbico completato almeno 21 giorni prima del movimento, oppure rivaccinazione valida;
- per i cani destinati a Stati membri o zone indenni da Echinococcus multilocularis, trattamento antiparassitario tra 24 e 120 ore prima dell’ingresso.
Per i cuccioli, l’articolo 9 consente una deroga limitata: cani, gatti e furetti sotto i 12 settimane, o tra 12 e 16 settimane se non ancora immunizzati, possono viaggiare solo se lo Stato membro di destinazione lo ha autorizzato e se ricorre una delle due condizioni alternative, ossia dichiarazione di assenza di contatti a rischio oppure accompagnamento della madre vaccinata prima della nascita.
L’articolo 10 disciplina ulteriori deroghe sul trattamento contro Echinococcus multilocularis, ammesse solo se l’animale proviene da un territorio o Stato membro indenne o se le autorità autorizzano il movimento con un regime di trattamenti ripetuti. L’articolo 12 consente che, per alcuni animali già entrati nell’Unione con certificato sanitario, la conformità sia documentata nel medesimo certificato durante successivi movimenti intra-UE.
Documenti di identificazione per i movimenti intra-UE
Per i movimenti tra Stati membri, cani, gatti e furetti devono essere accompagnati da un passaporto rilasciato nello Stato membro di residenza abituale del proprietario. Il passaporto deve essere firmato dal proprietario e correttamente compilato secondo il regolamento delegato (UE) 2019/2035; ove necessario, possono essere utilizzati più passaporti per dimostrare la conformità.
Quando gli animali provengono da un paese terzo o territorio e sono già entrati nell’Unione con certificato sanitario, tale certificato accompagna anche i successivi movimenti fino alla scadenza della sua validità.
Ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti da paesi terzi o territori
Per i movimenti verso l’Unione, il regolamento prescrive una serie più intensa di garanzie:
- identificazione mediante transponder impiantato da un veterinario abilitato o, in alternativa, tatuaggio pre-3 luglio 2011;
- assenza di segni evidenti di malattia e idoneità al movimento;
- vaccinazione antirabbica valida;
- prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia;
- per i cani verso Stati membri o zone indenni da Echinococcus multilocularis, trattamento antiparassitario entro 24-120 ore prima dell’ingresso.
L’ingresso deve avvenire, di regola, attraverso un punto di entrata dei viaggiatori. È prevista una deroga per specifici cani appartenenti a personale militare, forze dell’ordine o squadre di ricerca e soccorso, purché sia rilasciato un permesso e i controlli siano eseguiti in un luogo designato. Il documento di identificazione è il certificato sanitario stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/705, valido per sei mesi dal controllo al punto di entrata o fino alla scadenza della vaccinazione, se anteriore.
Il regolamento specifica in dettaglio le informazioni che il certificato deve contenere e le verifiche che il veterinario o funzionario competente deve svolgere prima del rilascio e della convalida. In alternativa al certificato, sono previste deroghe per alcuni passaporti rilasciati in paesi terzi o territori riconosciuti e per il rientro nell’Unione di animali originari dell’UE, a condizione che il passaporto dimostri il rispetto delle condizioni prima dell’uscita dall’Unione.
Volatili da compagnia: numero massimo, identificazione, quarantena e controlli
Per i volatili da compagnia il regolamento prevede un limite massimo di cinque animali per singolo movimento non commerciale verso l’Unione. L’identificazione deve essere individuale, permanente, inamovibile e leggibile, tramite codice alfanumerico unico; in casi particolari è ammessa una descrizione scritta del volatile o del gruppo, se gli animali viaggiano in contenitore sigillato.
Le misure sanitarie sono articolate su più opzioni alternative. Il certificato sanitario deve dimostrare che i volatili provengono da un paese terzo o territorio membro WOAH e che ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- isolamento sotto sorveglianza ufficiale per almeno 30 giorni prima del movimento;
- vaccinazione H5/H7 effettuata da almeno 60 giorni e non oltre sei mesi prima della spedizione, con eventuali richiami;
- isolamento per almeno 14 giorni con esito negativo di un test per antigene o genoma H5/H7 eseguito non prima del settimo giorno di isolamento.
Inoltre, prima della partenza deve essere eseguita un’ispezione clinica entro 48 ore e i volatili non devono essere stati a contatto con altri volatili dopo l’ispezione.
L’ingresso avviene, di regola, tramite punto di entrata dei viaggiatori; i volatili devono poi essere trasferiti direttamente a un’abitazione privata o altro luogo di residenza e restarvi isolati per almeno 30 giorni. Se non restano nell’area di ingresso, il destinatario deve informare lo Stato membro finale del luogo di isolamento. Se non sono soddisfatte le condizioni ordinarie, è obbligatorio il ricorso a una struttura di quarantena riconosciuta, con sorveglianza dell’autorità competente e autorizzazione scritta per l’uscita dalla quarantena.
L’articolo 28 prevede una deroga per i volatili provenienti da determinati paesi terzi o territori elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/636.
Deroghe eccezionali e permessi
L’articolo 29 introduce una clausola generale di deroga per casi eccezionali: gli Stati membri possono autorizzare movimenti di animali da compagnia che non rispettano le condizioni ordinarie se il proprietario presenta un permesso, l’autorità competente effettua una valutazione del rischio e conclude che il movimento è a basso rischio o senza rischio specifico, e il permesso indica le condizioni da rispettare. Può essere previsto anche un isolamento sotto sorveglianza ufficiale fino a sei mesi. Il permesso può comprendere il transito in un altro Stato membro previo consenso di quest’ultimo.
Regime transitorio, abrogazioni e decorrenza
Per evitare interruzioni e oneri eccessivi, il regolamento salva gli animali già identificati secondo il previgente regolamento (UE) n. 576/2013 e i documenti di identificazione già rilasciati prima del 22 aprile 2026, purché conformi ai modelli precedenti. Sono abrogati dal 22 aprile 2026 i regolamenti delegati (UE) 2018/772 e (UE) 2021/1933.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 22 aprile 2026.
Disposizioni principali
Oggetto e struttura del regolamento
L’articolo 1 integra la parte VI del regolamento (UE) 2016/429 e ripartisce la disciplina in tre blocchi: norme per cani, gatti e furetti; norme per i volatili da compagnia; norme speciali per deroghe in circostanze specifiche. Vengono coperti identificazione, misure di prevenzione e riduzione del rischio, documenti di identificazione e regole speciali per movimenti eccezionali.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, in particolare, il "veterinario autorizzato" e il "punto di entrata dei viaggiatori", quest’ultimo rilevante per i controlli documentali e di identità all’ingresso nell’Unione da paesi terzi o territori.
Movimento singolo e autorizzazione di terzi
L’articolo 3 richiede che i movimenti non commerciali avvengano entro il numero massimo consentito e su un unico mezzo di trasporto, salvo il trasporto pubblico. L’articolo 4 impone, quando il movimento è effettuato da una persona autorizzata, che al documento di identificazione sia allegata un’autorizzazione scritta firmata dal proprietario.
Transito e rientro nell’Unione
L’articolo 5 assoggetta il transito nell’Unione degli animali non originari di uno Stato membro alle stesse prescrizioni applicabili all’ingresso da paesi terzi o territori, salvo il transito che resti nella zona internazionale di porto o aeroporto. L’articolo 6 disciplina il rientro di animali originari dell’Unione respinti da un paese terzo o territorio, subordinandolo all’ingresso attraverso un punto di entrata dei viaggiatori e al possesso dei documenti che attestano il precedente rispetto delle condizioni.
Identificazione di cani, gatti e furetti nell’Unione
L’articolo 7 richiede, per i movimenti intracomunitari, l’identificazione individuale tramite transponder iniettabile conforme al regolamento delegato (UE) 2019/2035; in alternativa, se il transponder non soddisfa i requisiti tecnici, il proprietario o la persona autorizzata deve fornire il lettore. Sono considerati conformi anche i transponder impiantati prima del 1° gennaio 2028 senza codice paese e i tatuaggi chiaramente leggibili eseguiti prima del 3 luglio 2011.
Misure sanitarie per cani, gatti e furetti nell’Unione
L’articolo 8 richiede il completamento del primo ciclo vaccinale antirabbico almeno 21 giorni prima del movimento o una rivaccinazione valida; per i cani diretti verso Stati membri o zone indenni da Echinococcus multilocularis, è imposto il trattamento preventivo tra 24 e 120 ore prima dell’ingresso. L’articolo 9 consente, in via eccezionale e se lo Stato membro di destinazione lo autorizza e informa il pubblico, il movimento di cuccioli sotto 12 settimane o di età 12-16 settimane non ancora immunizzati, con dichiarazione di assenza di contatti a rischio oppure con la madre vaccinata. L’articolo 10 disciplina le deroghe al trattamento contro Echinococcus multilocularis, mentre l’articolo 12 regola la documentazione per cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e già entrati nell’Unione con certificato sanitario.
Passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti
L’articolo 11 stabilisce che il documento di identificazione è il passaporto rilasciato in uno Stato membro in cui il proprietario risiede abitualmente, firmato dal proprietario e compilato secondo il regolamento delegato (UE) 2019/2035. Il passaporto può essere multiplo se necessario per dimostrare il rispetto delle condizioni sanitarie. L’articolo 12 precisa che, per gli animali provenienti da paese terzo e già entrati con certificato sanitario, tale documento accompagna anche i movimenti successivi entro il periodo di validità.
Ingresso dall’esterno dell’Unione: identificazione, vaccinazione, titolazione e documenti
Gli articoli 13-20 disciplinano l’ingresso di cani, gatti e furetti da paesi terzi o territori. È richiesta l’identificazione mediante transponder impiantato da veterinario abilitato o, in alternativa, tatuaggio leggibile pre-3 luglio 2011. Sono imposti: assenza di segni evidenti di malattia e idoneità al movimento, vaccinazione antirabbica valida, prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia e, per i cani diretti verso zone indenni da Echinococcus multilocularis, trattamento antiparassitario. L’ingresso avviene di regola attraverso un punto di entrata dei viaggiatori; per taluni cani di personale militare, forze dell’ordine o squadre di soccorso è ammesso un permesso e controlli in luogo designato. Il documento di identificazione è il certificato sanitario, valido per sei mesi dal controllo al punto di ingresso o fino alla scadenza della vaccinazione antirabbica, se anteriore. L’articolo 19 specifica i requisiti di rilascio, compilazione, allegati e convalida; l’articolo 20 prevede alternative al certificato sanitario in presenza di passaporto rilasciato in specifici paesi terzi o per il rientro di animali originari dell’Unione, con mantenimento dell’efficacia della prova di titolazione e documentazione del trattamento contro Echinococcus multilocularis.
Movimenti dei volatili da compagnia verso l’Unione
Gli articoli 21-28 fissano un limite massimo di cinque volatili per singolo movimento non commerciale verso l’Unione. L’articolo 22 richiede un mezzo di identificazione individuale permanente, inamovibile e leggibile con codice alfanumerico unico, salvo alcuni casi con descrizione scritta e contenitore sigillato. L’articolo 23 impone condizioni alternative di rischio: origine da paese terzo o territorio membro WOAH e una delle tre opzioni di sicurezza sanitaria (isolamento di 30 giorni, vaccinazione H5/H7, oppure isolamento di 14 giorni con test negativo). L’articolo 24 richiede, di regola, l’ingresso attraverso un punto di entrata dei viaggiatori e l’isolamento per almeno 30 giorni in abitazione privata o altro luogo di residenza; l’articolo 25 prevede la quarantena in struttura riconosciuta per chi non soddisfa le condizioni alternative. L’articolo 26 disciplina il certificato sanitario e la dichiarazione scritta del proprietario; l’articolo 27 regola rilascio, compilazione e validità del certificato; l’articolo 28 prevede una deroga per i volatili provenienti da determinati paesi terzi o territori elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/636.
Deroga in circostanze specifiche per tutti gli animali da compagnia
L’articolo 29 consente agli Stati membri, in casi eccezionali, di autorizzare movimenti non commerciali di animali da compagnia che non rispettano le condizioni ordinarie, purché il proprietario abbia richiesto un permesso, l’autorità competente valuti il rischio come basso o nullo e il permesso stabilisca le condizioni, incluso eventualmente un isolamento sotto sorveglianza ufficiale per un periodo non superiore a sei mesi. Il permesso può includere anche il transito in un altro Stato membro con previo consenso di quest’ultimo.
Misure transitorie e abrogazioni
L’articolo 30 considera conformi gli animali identificati secondo il regolamento (UE) n. 576/2013 prima del 22 aprile 2026. L’articolo 31 mantiene validi, se rilasciati prima di tale data, i documenti di identificazione conformi ai modelli previgenti richiamati. L’articolo 32 abroga dal 22 aprile 2026 il regolamento delegato (UE) 2018/772 e il regolamento delegato (UE) 2021/1933.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 33 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 22 aprile 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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