Regolamento (UE) 2026/173
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/173 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/173 aggiorna, con effetto urgente, gli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 per tenere conto di nuovi focolai di HPAI nel Regno Unito e negli Stati Uniti e del miglioramento della situazione epidemiologica in alcune zone del Canada e del Regno Unito. Di conseguenza, alcune aree vengono nuovamente sospese all’importazione nell’UE, mentre per altre viene ripristinata l’autorizzazione all’ingresso. Le modifiche incidono sulle zone ammesse per partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Modifica gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati per l’ingresso nell’UE di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, aggiornando le restrizioni e le riaperture per Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, limitatamente ai paesi terzi, territori e zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano in particolare alcune zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti colpite o interessate da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il regolamento opera nell’ambito della sanità animale e si applica direttamente negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione; non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna gli elenchi zonali esistenti.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/173 interviene sul sistema unionale di elencazione delle zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di determinate partite di origine animale. La finalità è adeguare rapidamente le autorizzazioni e le sospensioni in funzione dell’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), sulla base delle informazioni trasmesse dai paesi interessati e valutate dalla Commissione.
Contesto normativo
Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1, lettera b), e 3, lettera b). Tale quadro prevede che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori sia consentito solo se i paesi o territori interessati sono inclusi negli elenchi UE pertinenti.
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le prescrizioni sanitarie che tali partite devono rispettare per entrare nell’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene invece gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati, collocati negli allegati da I a XXII. I presenti interventi riguardano specificamente:
- l’allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, per il pollame e il materiale germinale di pollame;
- l’allegato XIV, parte 1, sezione B, per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Motivazioni della modifica
La Commissione richiama due situazioni distinte.
Da un lato, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno notificato nuovi focolai di HPAI nel pollame: quattro focolai nel Regno Unito e diciannove negli Stati Uniti, con conferme di laboratorio tra fine dicembre 2025 e metà gennaio 2026. Le autorità veterinarie hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e adottato una politica di abbattimento totale per contenere la malattia.
Dall’altro lato, Canada e Regno Unito hanno trasmesso informazioni aggiornate su focolai precedenti, riferendo di aver applicato la politica di abbattimento totale e completato le operazioni di pulizia e disinfezione. La Commissione ha ritenuto che, per alcune zone, la situazione non costituisca più una minaccia per la sanità animale nell’Unione e che l’ingresso possa essere nuovamente autorizzato.
Effetti sulle zone del Canada
Per il Canada, il regolamento aggiorna le tabelle degli allegati V e XIV relativamente alle zone:
- CA-2.292;
- CA-2.293;
- CA-2.295;
- CA-2.307;
- CA-2.318.
Le modifiche riflettono la riapertura dell’ingresso per tali zone, sulla base delle date dei focolai e delle date di aggiornamento indicate nelle tabelle. Nell’allegato XIV le stesse zone sono riportate anche con le categorie POU, RAT e GBM.
Effetti sul Regno Unito
Per il Regno Unito, il regolamento:
- aggiorna la zona GB-2.421;
- aggiunge le nuove zone GB-2.456, GB-2.457, GB-2.458 e GB-2.459.
Le nuove zone corrispondono a aree di restrizione di 10 km attorno a focolai localizzati a Newark-on-Trent, Blairgowrie e Penicuik, con coordinate geografiche specificate nell’allegato. Nell’allegato XIV, le medesime zone vengono recepite per le categorie di prodotti rilevanti, con i corrispondenti codici e date.
Effetti sugli Stati Uniti
Per gli Stati Uniti vengono aggiunte numerose nuove zone soggette a restrizione, da US-2.1218 a US-2.1236, relative a diversi Stati e con indicazione puntuale delle contee e delle coordinate GPS. Tra le aree interessate figurano, tra le altre, Pennsylvania, Nebraska, Kansas, Arkansas, California, New York, North Carolina, Missouri, Indiana, Minnesota, Delaware e Georgia.
La logica dell’intervento è la medesima: il riconoscimento di zone di restrizione di 10 km a seguito dei nuovi focolai di HPAI, con conseguente aggiornamento delle possibilità di ingresso nell’Unione per le partite interessate.
Struttura dell’intervento negli allegati
Le modifiche sono puramente tabellari e operano attraverso la sostituzione di alcune righe e l’aggiunta di nuove zone. Nell’allegato V sono disciplinati i profili relativi al pollame e al materiale germinale di pollame; nell’allegato XIV quelli relativi alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Il regolamento non introduce nuove procedure generali, ma riallinea l’elenco delle zone ammesse o sospese alla situazione sanitaria attuale.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea espressamente l’urgenza dell’aggiornamento per evitare perturbazioni ingiustificate degli scambi, in particolare con Canada e Regno Unito.
Rilievo pratico per gli operatori
Per gli operatori italiani coinvolti nell’importazione di pollame, materiale germinale e carni fresche di pollame o selvaggina da penna, il regolamento impone una verifica puntuale della zona di origine della merce rispetto agli allegati aggiornati del regolamento (UE) 2021/404. La conformità alla sola provenienza da un paese terzo non è sufficiente: è necessario controllare la specifica zona autorizzata o sospesa, poiché il regime UE continua a essere fondato su un’elencazione zonale e dinamica collegata all’evoluzione dell’HPAI.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di zone autorizzate
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento. Le tabelle aggiornano le zone dei paesi terzi autorizzate o sospese per l’ingresso nell’Unione di specifiche partite di pollame, materiale germinale e carni fresche.
Canada: riapertura di alcune zone
Per il Canada, le modifiche agli allegati V e XIV riattivano l’autorizzazione per le zone CA-2.292, CA-2.293, CA-2.295, CA-2.307 e CA-2.318, con date di riferimento indicate nelle tabelle (22.10.2025, 28.10.2025, 12.11.2025 e 1.12.2025, con diverse date di fine sospensione riportate negli allegati).
Regno Unito: nuove sospensioni e ripristino parziale
Per il Regno Unito, le voci relative alla zona GB-2.421 sono aggiornate e vengono aggiunte le nuove zone GB-2.456, GB-2.457, GB-2.458 e GB-2.459, conseguenti a nuovi focolai di HPAI notificati in Inghilterra e Scozia. Le zone aggiunte corrispondono a aree soggette a restrizioni di 10 km attorno ai focolai.
Stati Uniti: nuove zone soggette a restrizioni
Per gli Stati Uniti, vengono aggiunte numerose nuove zone (US-2.1218 a US-2.1236) a seguito di 19 nuovi focolai di HPAI in diversi Stati, tra cui Arkansas, California, Delaware, Georgia, Indiana, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, New York, North Carolina, Pennsylvania. Le tabelle indicano per ciascuna zona la data del focolaio e l’area di restrizione di 10 km.
Aggiornamento parallelo per carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Le modifiche agli allegati V e XIV operano in parallelo per le due categorie di prodotti: da un lato pollame e materiale germinale di pollame; dall’altro carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Nell’allegato XIV vengono riportati anche i codici relativi a POU, RAT e GBM, con aggiornamento coerente delle zone e delle date.
Entrata in vigore e urgenza applicativa
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 15 evidenzia l’urgenza delle modifiche per evitare inutili perturbazioni degli scambi con Canada e Regno Unito.
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