Regolamento (UE) 2026/135
Regolamento delegato (UE) 2026/135 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di cani, gatti e furetti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro sanitario applicabile all’ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti, modificando il regolamento delegato (UE) 2020/692. Le principali novità riguardano l’identificazione mediante transponder, i requisiti di vaccinazione contro la rabbia, la prova di titolazione degli anticorpi e il trattamento contro Echinococcus multilocularis per i cani diretti verso Stati membri o zone indenni. È inoltre sostituito integralmente l’allegato XXI, con prescrizioni tecniche più dettagliate e un rinvio operativo alle nuove norme di tracciabilità e ai nuovi riferimenti regolamentari.
Modifica le norme UE sull’ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti, con particolare riguardo a identificazione, vaccinazione antirabbica, titolazione anticorpale e trattamento contro Echinococcus multilocularis.
Ambito di applicazione
Si applica alle partite di cani, gatti e furetti destinate all’ingresso nell’Unione da paesi terzi o territori. Incide sulle condizioni sanitarie e documentali per l’ingresso, nonché sui movimenti e sulla manipolazione dopo l’ingresso disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2020/692. Rilevano in particolare le partite dirette verso Stati membri o zone aventi status di indenni da malattia per Echinococcus multilocularis. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 22 aprile 2026.
Modifica delle norme per l’ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti
Il regolamento delegato (UE) 2026/135 interviene sul regolamento delegato (UE) 2020/692 per aggiornare le condizioni sanitarie applicabili alle partite di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi o territori. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale e mira a mantenere, con adeguamenti tecnici, il livello di protezione già perseguito dalle discipline precedenti in materia di rabbia ed Echinococcus multilocularis.
Contesto normativo e finalità
I considerando spiegano che le norme sulla vaccinazione antirabbica, sulla prova di titolazione degli anticorpi e sulle misure contro Echinococcus multilocularis hanno dato risultati efficaci nella riduzione del rischio di diffusione di tali malattie tramite i movimenti di cani, gatti e furetti. Per questo motivo, il regolamento mantiene la struttura sostanziale delle regole già esistenti, ma le aggiorna alla luce dell’esperienza applicativa degli Stati membri e delle modifiche intervenute nelle norme sull’identificazione degli animali da compagnia.
Un elemento decisivo è il superamento del periodo transitorio relativo al regolamento (UE) n. 576/2013, che cessa il 21 aprile 2026. Per evitare un vuoto normativo, il nuovo regolamento è adottato con urgenza e si applica dal 22 aprile 2026.
Ambito oggettivo e soggettivo
Le disposizioni riguardano le partite di cani, gatti e furetti destinate all’ingresso nell’Unione. Le norme incidono sia sui requisiti sanitari di ingresso sia sulla documentazione sanitaria che accompagna gli animali. In particolare, assumono rilievo i casi in cui le partite sono dirette verso Stati membri o zone aventi lo status di indenne da malattia per Echinococcus multilocularis.
Identificazione degli animali
Il nuovo testo dell’articolo 74 conferma che ogni animale deve essere identificato individualmente tramite un transponder iniettabile impiantato da un veterinario abilitato e conforme alle prescrizioni tecniche del regolamento delegato (UE) 2019/2035, come aggiornato. La modifica recepisce l’evoluzione della disciplina sulla tracciabilità di cani, gatti e furetti detenuti.
Vaccinazione antirabbica
L’articolo 76, paragrafo 1, lettera a), stabilisce condizioni più dettagliate per la vaccinazione contro la rabbia:
- la vaccinazione primaria può essere effettuata solo se l’animale ha almeno 12 settimane;
- il vaccino deve rispettare i requisiti dell’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;
- devono decorrere almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria prima della spedizione nell’Unione;
- le vaccinazioni successive sono valide solo se effettuate entro il periodo di validità della vaccinazione precedente; in difetto, sono considerate vaccinazioni primarie;
- le date di somministrazione e i periodi di validità devono risultare dal certificato sanitario di cui all’articolo 3, lettera c), punto i), e la data di somministrazione non può precedere la data di identificazione dell’animale;
- al certificato deve essere allegata una copia certificata dei dati di vaccinazione.
Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia
La lettera b) del medesimo paragrafo 1 richiede, in via generale, che gli animali siano sottoposti con esito favorevole a una prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia. Il nuovo allegato XXI specifica che:
- il prelievo deve essere effettuato da un veterinario ufficiale o autorizzato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione primaria, oppure nell’ambito di una serie di vaccinazioni valide in corso;
- il prelievo non deve essere anteriore di meno di 90 giorni alla data di rilascio del certificato sanitario;
- il titolo di anticorpi neutralizzanti deve essere pari o superiore a 0,5 IU/ml;
- la prova deve essere eseguita con il metodo previsto dal manuale WOAH per la rabbia;
- la prova deve essere eseguita da un laboratorio ufficiale designato ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625 oppure da un laboratorio situato in un paese terzo o territorio elencato nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, designato dall’autorità competente e notificato alla Commissione;
- il risultato deve essere attestato da una relazione ufficiale del laboratorio;
- per le relazioni rilasciate dal 1° gennaio 2028 è prevista una caratteristica di sicurezza sotto forma di codice verificabile online;
- la prova non deve essere ripetuta se l’animale, dopo aver superato la prova, viene rivaccinato entro il periodo di validità della vaccinazione primaria e delle successive vaccinazioni valide.
Deroga alla prova di titolazione
Il regolamento conferma e riformula la deroga per cani, gatti e furetti originari di paesi terzi, territori o zone elencati nella tabella dell’allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, o ivi transitati, purché la colonna 5 della tabella non preveda condizioni specifiche. In tali casi, l’ingresso nell’Unione è consentito senza prova di titolazione per la rabbia.
Misure contro Echinococcus multilocularis
Per i cani diretti verso uno Stato membro o una sua zona con status di indenne da Echinococcus multilocularis, l’articolo 76, paragrafo 3, impone un trattamento veterinario specifico entro il termine previsto dall’allegato XXI, punto 2. Il certificato sanitario deve riportare:
- il codice alfanumerico del transponder;
- il nome del prodotto impiegato;
- il nome del fabbricante;
- la data e l’ora del trattamento;
- il nome, il timbro e la firma del veterinario che ha somministrato il trattamento.
L’allegato XXI precisa inoltre che il trattamento deve essere effettuato con un medicinale veterinario autorizzato contenente la dose appropriata di praziquantel, oppure altre sostanze attive che abbiano dimostrato efficacia almeno pari a quella del praziquantel, e deve essere somministrato tra non più di 120 ore e non meno di 24 ore prima dell’ingresso nello Stato membro o zona interessati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 22 aprile 2026. Per gli operatori e i professionisti coinvolti nella movimentazione di animali da compagnia da paesi terzi, il termine è rilevante per l’adeguamento della documentazione sanitaria, dei protocolli vaccinali e delle verifiche di conformità prima dell’ingresso nell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’identificazione individuale
L’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 è sostituito: l’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se ogni animale è identificato individualmente mediante un transponder iniettabile impiantato da un veterinario di cui all’articolo 70, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 70, lettera a), e all’articolo 70 bis, lettere a) e b), del medesimo regolamento.
Vaccinazione antirabbica e prova di titolazione
L’articolo 76, paragrafo 1, lettere a) e b), è riscritto. Gli animali devono essere vaccinati contro la rabbia da un veterinario ufficiale o autorizzato ai sensi del regolamento delegato (UE) 2026/131, con condizioni dettagliate: età minima di 12 settimane per la vaccinazione primaria; vaccino conforme all’allegato VII, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688; decorso di almeno 21 giorni dal completamento della vaccinazione primaria prima della spedizione nell’Unione; ogni vaccinazione successiva valida solo se effettuata entro il periodo di validità della precedente; indicazione delle date e dei periodi di validità nel certificato sanitario, con allegata copia certificata dei dati di vaccinazione. In alternativa, gli animali devono aver superato una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia secondo l’allegato XXI, punto 1, con indicazione della data del prelievo nel certificato sanitario e allegazione della relazione ufficiale del laboratorio designato.
Deroga alla prova di titolazione
L’articolo 76, paragrafo 2, è sostituito: cani, gatti e furetti originari di paesi terzi, territori o zone elencati nella tabella dell’allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, oppure ivi transitati, e per i quali non sono previste condizioni specifiche nella colonna 5 di tale tabella, possono entrare nell’Unione senza essere sottoposti alla prova di titolazione per la rabbia.
Trattamento contro Echinococcus multilocularis
L’articolo 76, paragrafo 3, è sostituito: l’ingresso di partite di cani in uno Stato membro o in una sua zona avente lo status di indenne da malattia per Echinococcus multilocularis è consentito solo se i cani sono trattati da un veterinario secondo l’allegato XXI, punto 2, entro il termine previsto e se nel certificato sanitario sono attestati il codice del transponder, il nome del prodotto, il nome del fabbricante, la data e l’ora del trattamento, nonché il nome, timbro e firma del veterinario somministrante.
Nuovo allegato XXI
L’allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692 è sostituito e disciplina in modo dettagliato: i requisiti della prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia, inclusi tempi di prelievo e soglia minima di 0,5 IU/ml; i laboratori ammessi; le regole di attestazione dei risultati; la non necessità di rinnovo della prova in caso di rivaccinazione entro i termini validi; e il trattamento contro Echinococcus multilocularis nei cani, con uso di medicinali veterinari autorizzati contenenti praziquantel o sostanze equivalenti e somministrazione tra non più di 120 ore e non meno di 24 ore prima dell’ingresso nello Stato membro o zona indenni.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 22 aprile 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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