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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/134

Regolamento delegato (UE) 2026/134 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza e allo status di indenne da malattia per l’infestazione da Echinococcus multilocularis

Normativa europea32026R0134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro dell’Unione sulla sorveglianza e sul riconoscimento dello status di indenne da Echinococcus multilocularis, inserendo tali regole nel regolamento delegato (UE) 2020/689. La modifica conserva l’impostazione già sperimentata sotto il previgente regime per i movimenti non commerciali di animali da compagnia, ma la colloca nel sistema generale della normativa UE in materia di sanità animale. Sono inoltre previste regole sui metodi diagnostici, sulle condizioni per ottenere lo status di indenne e sulle modalità per mantenerlo. L’applicazione è differita al 22 aprile 2026 per coordinarsi con la cessazione del regime transitorio del regolamento (UE) n. 576/2013.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2020/689 introducendo norme specifiche su sorveglianza, diagnosi e status di indenne da Echinococcus multilocularis.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, alle loro zone e, per gli aspetti di sorveglianza e status di indenne da malattia, alle autorità competenti coinvolte nell’attuazione del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/689. Riguarda l’infestazione da Echinococcus multilocularis, in particolare la sorveglianza nei canidi ospiti definitivi selvatici e il riconoscimento/mantenimento dello status di indenne da infestazione. Rileva anche per gli Stati membri o zone già riconosciuti indenni prima dell’applicazione del regolamento (UE) 2020/689, che vengono considerati in possesso di uno status riconosciuto. È adottato in forma di regolamento delegato e si applica dal 22 aprile 2026; l’entrata in vigore è il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 in materia di Echinococcus multilocularis

Il regolamento delegato (UE) 2026/134 della Commissione integra nel quadro generale della sanità animale le regole già sperimentate a livello UE per il controllo dell’infestazione da Echinococcus multilocularis. L’intervento è motivato dalla necessità di mantenere un regime efficace di sorveglianza e di status sanitario dopo la cessazione del periodo transitorio collegato al regolamento (UE) n. 576/2013, evitando discontinuità normative e rischi di diffusione nelle aree ufficialmente indenni.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si innesta sul regolamento (UE) 2016/429, che costituisce la normativa quadro in materia di sanità animale e disciplina prevenzione, controllo, sorveglianza, programmi dell’Unione e riconoscimento dello status di indenne da malattia. Il regolamento delegato (UE) 2020/689 già completa tale quadro per varie malattie elencate ed emergenti; con la presente modifica, esso viene esteso con norme dettagliate specifiche per Echinococcus multilocularis, incluse le modalità di sorveglianza, i criteri diagnostici e le condizioni per concessione e mantenimento dello status di indenne.

Ambito materiale della disciplina

La disciplina riguarda l’infestazione da Echinococcus multilocularis, qualificata come rilevante per alcuni Stati membri e per la quale sono necessarie misure di prevenzione della diffusione in parti dell’Unione ufficialmente indenni o soggette a programmi di eradicazione. Il regolamento richiama l’esperienza applicativa maturata sotto il previgente regime del regolamento (UE) n. 576/2013 e del regolamento delegato (UE) 2018/772, recependone la logica nel sistema della normativa in materia di sanità animale.

Metodi diagnostici per la sorveglianza

Nell’allegato III del regolamento (UE) 2020/689 viene inserita una nuova sezione 7 dedicata ai metodi diagnostici. Sono ammessi:

  • la tecnica di sedimentazione e conteggio (SCT), oppure tecniche equivalenti per sensibilità e specificità, per la ricerca del parassita nel contenuto intestinale;
  • metodi di reazione a catena della polimerasi (PCR), oppure tecniche equivalenti, per l’individuazione del DNA caratteristico della specie a partire da tessuti o uova del parassita nel contenuto intestinale o nelle feci.

Sorveglianza negli ospiti definitivi selvatici

La nuova parte V dell’allegato V disciplina la sorveglianza volta a dimostrare l’assenza dell’infestazione nella popolazione di ospiti definitivi selvatici. La sorveglianza deve:

  • descrivere in modo adeguato la popolazione bersaglio di canidi ospiti definitivi selvatici, includendo densità, struttura per età, distribuzione geografica e per genere;
  • prevedere la raccolta continua, in ciascun periodo di sorveglianza di 12 mesi, di campioni prelevati da canidi selvatici risultati negativi a uno dei metodi di cui all’allegato III, sezione 7;
  • essere progettata per consentire l’individuazione del parassita, in un campione basato sul rischio o rappresentativo, in qualsiasi unità geografica epidemiologicamente pertinente, con prevalenza non superiore all’1 % e livello di confidenza di almeno il 95 %.

Concessione dello status di indenne da infestazione

Lo status di indenne da infestazione da Echinococcus multilocularis può essere concesso a uno Stato membro o a una sua zona solo in presenza di specifiche condizioni. In primo luogo, per gli ultimi tre periodi consecutivi di 12 mesi deve risultare una sorveglianza annuale che abbia dimostrato, conformemente all’articolo 67, che l’infestazione non si è stabilita per l’assenza di volpi comuni come ospiti definitivi selvatici su tutto il territorio.

In presenza di popolazioni di canidi ospiti definitivi selvatici, e purché non siano stati registrati casi confermati di infestazione in tali animali, lo status è concedibile solo se ricorre una delle seguenti alternative:

  • negli ultimi 25 anni non sono stati registrati casi confermati nei canidi selvatici, conformemente all’articolo 70, paragrafo 1, lettera a), e negli ultimi 10 anni sono state rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 70, paragrafo 2, lettere b) e d);
  • per gli ultimi tre periodi consecutivi di 12 mesi, un programma di sorveglianza annuale conforme alla sezione 1 ha dimostrato l’assenza dell’infestazione nei canidi selvatici.

Mantenimento dello status di indenne

Il mantenimento dello status è disciplinato in modo differenziato a seconda della base su cui esso è stato originariamente concesso. Se lo status deriva dalla verifica dell’assenza di volpi comuni selvatiche, l’autorità competente deve:

  • mantenere una sorveglianza annuale per individuare la presenza di volpi comuni selvatiche;
  • notificare immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l’eventuale individuazione di tali animali.

Se invece lo status è stato concesso sulla base della sorveglianza nei canidi selvatici, l’autorità competente deve mantenere una sorveglianza annuale che:

  • dimostri l’assenza di infestazione nei canidi ospiti definitivi selvatici, conformemente alla sezione 1;
  • consenta l’individuazione precoce dell’infestazione.

Continuità con il regime previgente

Il regolamento chiarisce che gli Stati membri e le zone già riconosciuti ufficialmente indenni prima dell’applicazione del regolamento (UE) 2020/689 devono essere considerati come titolari di uno status di indenne riconosciuto ai sensi del nuovo quadro. Ciò evita interruzioni nel riconoscimento già acquisito e garantisce continuità amministrativa e sanitaria.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 22 aprile 2026. Tale scelta è espressamente collegata alla cessazione, il 21 aprile 2026, dell’applicazione transitoria del regolamento (UE) n. 576/2013 per i movimenti non commerciali di animali da compagnia. L’effetto pratico è quello di assicurare un passaggio ordinato al nuovo regime, senza vuoti normativi nella tutela contro la diffusione dell’infestazione.

Disposizioni principali

Inserimento di regole specifiche nel regolamento (UE) 2020/689

All’articolo 6, paragrafo 2, è inserito il riferimento all’allegato III, sezione 7, per l’infestazione da Echinococcus multilocularis. Sono inoltre aggiunti riferimenti specifici all’allegato V, parte V, sezioni 2 e 3, rispettivamente per la concessione e per il mantenimento dello status di indenne da infestazione da Echinococcus multilocularis (articoli 72 e 81, paragrafo 3).

Riconoscimento dello status già concesso in base al regolamento (UE) n. 576/2013

All’articolo 84, paragrafo 1, è aggiunta una lettera che consente di considerare come "indenne da infestazione da Echinococcus multilocularis" lo status già concesso conformemente al regolamento (UE) n. 576/2013. Ciò assicura continuità per gli Stati membri o le zone che avevano già ottenuto il riconoscimento prima dell’entrata a regime del nuovo quadro.

Metodi diagnostici per la sorveglianza

Nell’allegato III, sezione 7, sono previsti due metodi: la tecnica di sedimentazione e conteggio (SCT), o tecniche equivalenti per sensibilità e specificità, per la ricerca del parassita nel contenuto intestinale; e metodi PCR, o equivalenti, per l’individuazione del DNA di Echinococcus multilocularis a partire da tessuti o uova nel contenuto intestinale o nelle feci.

Sorveglianza negli ospiti definitivi selvatici

L’allegato V, parte V, sezione 1, disciplina la sorveglianza volta a dimostrare l’assenza dell’infestazione nella popolazione di ospiti definitivi selvatici. La sorveglianza deve descrivere la popolazione bersaglio di canidi selvatici in termini di densità, struttura per età, distribuzione geografica e di genere; deve prevedere una raccolta continua di campioni negativi durante ciascun periodo di 12 mesi; e deve essere progettata per rilevare il parassita in un campione adeguato, basato sul rischio o rappresentativo, con prevalenza non superiore all’1 % e livello di confidenza almeno del 95 %.

Condizioni per concedere lo status di indenne

L’allegato V, parte V, sezione 2, stabilisce che lo status può essere concesso a uno Stato membro o a una zona solo se, per gli ultimi tre periodi consecutivi di 12 mesi, è stata attuata una sorveglianza annuale che ha dimostrato che l’infestazione non si è stabilita a causa dell’assenza di volpi comuni come ospiti definitivi selvatici. In presenza di popolazioni di canidi selvatici e in assenza di casi confermati, lo status è concedibile solo se: negli ultimi 25 anni non vi sono stati casi confermati nei canidi selvatici e negli ultimi 10 anni sono state rispettate le prescrizioni specifiche richiamate; oppure se, per gli ultimi tre periodi consecutivi di 12 mesi, un programma di sorveglianza conforme alla sezione 1 ha dimostrato l’assenza dell’infestazione.

Mantenimento dello status di indenne

L’allegato V, parte V, sezione 3, distingue due ipotesi. Se lo status è stato concesso in base alla sezione 2, punto 1, l’autorità competente deve mantenere una sorveglianza annuale per individuare la presenza di volpi comuni selvatiche e deve notificare immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri la loro individuazione. Se lo status è stato concesso in base alla sezione 2, punto 2, l’autorità competente deve mantenere una sorveglianza annuale che dimostri l’assenza dell’infestazione nei canidi selvatici e consenta l’individuazione precoce dell’infestazione.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 22 aprile 2026. La scelta è giustificata dal venir meno, in tale data, del periodo transitorio previsto per il regolamento (UE) n. 576/2013, così da evitare vuoti di tutela e la diffusione dell’infestazione in parti dell’Unione ufficialmente indenni.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesorveglianza veterinariastatus sanitariozoonosianimali selvatici

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