Regolamento (UE) 2026/119
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/119 della Commissione, del 20 gennaio 2026, relativo al diniego di autorizzazione di un preparato di carvacrolo come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati appartenente alla categoria degli additivi zootecnici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento nega l’autorizzazione di un preparato di carvacrolo come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati. La Commissione ritiene che il richiedente non abbia dimostrato in modo adeguato e sufficiente il soddisfacimento dei requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare quanto all’efficacia dell’additivo. Il diniego deriva dall’impossibilità dell’EFSA di trarre conclusioni positive sulla base dei dati forniti e dalla mancata presentazione di informazioni supplementari da parte del richiedente.
Diniego di autorizzazione di un preparato di carvacrolo come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, nella categoria degli additivi zootecnici.
Ambito di applicazione
Si applica alla domanda di autorizzazione presentata da Techna France Nutrition ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 per un preparato di carvacrolo destinato ai suinetti svezzati, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". Il regolamento produce effetti nell’ordinamento degli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi; non disciplina altre specie animali né altri additivi diversi da quello oggetto della domanda.
Diniego di autorizzazione di un preparato di carvacrolo come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/119 della Commissione chiude negativamente il procedimento di autorizzazione avviato da Techna France Nutrition per un preparato di carvacrolo da impiegare nei mangimi per suinetti svezzati. La decisione si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, che richiede al richiedente di dimostrare in modo adeguato e sufficiente il rispetto delle condizioni di autorizzazione, incluse le caratteristiche funzionali dell’additivo.
Base normativa e iter valutativo
La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, nonché l’articolo 5 del medesimo regolamento, che individua le condizioni sostanziali per l’autorizzazione degli additivi per mangimi. Il dossier presentato da Techna France Nutrition era corredato della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
L’EFSA ha esaminato la domanda per verificare se il preparato soddisfacesse i requisiti di autorizzazione. Nei pareri del 17 marzo 2020 e del 31 gennaio 2024 l’Autorità non ha potuto concludere positivamente sull’efficacia del preparato, rilevando che i dati utili erano insufficienti rispetto al numero di studi richiesti dalle regole applicabili e dagli orientamenti scientifici richiamati nel considerando.
Motivazione del diniego: insufficienza della prova di efficacia
La Commissione evidenzia che, pur risultando due sperimentazioni favorevoli al livello nominale di 250 mg di additivo/kg di mangime completo, il richiedente non ha prodotto il terzo studio necessario per comprovare l’efficacia del preparato nei suinetti svezzati. Due ulteriori studi non sono stati considerati nella valutazione a causa dell’elevata incidenza di diarrea e mortalità, e la proposta di modificare l’analisi di uno di tali studi non è stata giudicata sufficientemente giustificata.
Di conseguenza, la Commissione ritiene non dimostrata l’esistenza delle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, e in particolare della caratteristica prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera f), relativa all’effetto favorevole sulla produzione, sulle prestazioni o sul benessere animale tramite l’azione sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità degli alimenti.
Rapporti con il richiedente e mancata integrazione del dossier
Con lettera del 10 aprile 2024 la Commissione ha offerto al richiedente la possibilità di integrare la documentazione con informazioni supplementari utili a dimostrare l’efficacia del preparato. Tuttavia, nelle risposte del 20 e 21 giugno 2024, il richiedente ha contestato la valutazione dell’EFSA e ha dichiarato di non voler presentare ulteriori elementi né ritirare la domanda.
Questa scelta ha impedito di colmare le lacune probatorie rilevate nel procedimento e ha consolidato l’esito negativo dell’istruttoria.
Dispositivo
L’articolo 1 dispone il diniego dell’autorizzazione del preparato di carvacrolo come additivo nell’alimentazione animale, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici, destinato a suinetti svezzati.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come indicato nel testo finale, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto del procedimento e base giuridica
La Commissione decide ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e i relativi motivi e procedure. La domanda riguarda un preparato di carvacrolo presentato da Techna France Nutrition per l’impiego nei mangimi destinati a suinetti svezzati, nella categoria degli additivi zootecnici.
Valutazione scientifica dell’EFSA
L’EFSA ha esaminato il dossier per verificare il rispetto delle condizioni di autorizzazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Non è riuscita a concludere sull’efficacia del preparato né nel parere del 17 marzo 2020 né nel follow-up del 31 gennaio 2024, perché ha potuto considerare solo due studi di efficacia a lungo termine positivi, mentre erano richiesti tre studi. Due ulteriori studi sono stati esclusi dalla valutazione per l’elevata incidenza di diarrea e mortalità nei suinetti; la proposta del richiedente di escludere alcuni dati da uno di tali studi non è stata ritenuta sufficientemente giustificata.
Mancata dimostrazione dei requisiti dell’articolo 5
Secondo la Commissione, il richiedente non ha dimostrato in modo adeguato e sufficiente che il preparato possieda almeno una delle caratteristiche di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. In particolare non è stata provata la funzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera f), ossia l’effetto favorevole sulla produzione, sulle prestazioni o sul benessere degli animali attraverso l’azione sulla flora gastrointestinale o sulla digeribilità degli alimenti.
Contraddittorio con il richiedente
Con lettera del 10 aprile 2024 la Commissione ha offerto al richiedente la possibilità di fornire informazioni supplementari per dimostrare l’efficacia del preparato. Con risposte del 20 e 21 giugno 2024, il richiedente ha contestato l’impossibilità dell’EFSA di esprimere un parere conclusivo e ha comunicato di non voler fornire ulteriori informazioni né ritirare la domanda.
Diniego di autorizzazione
L’articolo 1 nega l’autorizzazione del preparato di carvacrolo come additivo per mangimi, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", destinato a suinetti svezzati.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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