Regolamento (UE) 2026/132
Regolamento delegato (UE) 2026/132 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 per quanto riguarda le norme relative alla tracciabilità di cani, gatti e furetti detenuti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2026/132 aggiorna la disciplina della tracciabilità di cani, gatti e furetti detenuti contenuta nel regolamento delegato (UE) 2019/2035. L’intervento mira a rafforzare l’identificazione individuale mediante transponder e a disciplinare in modo più puntuale il passaporto che deve accompagnare gli animali negli spostamenti verso un altro Stato membro. Sono inoltre previsti requisiti tecnici per i transponder, regole su rilascio, compilazione e conservazione dei passaporti e disposizioni transitorie per evitare interruzioni nei movimenti e duplicazioni di identificazione.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 rafforzando le regole su identificazione e passaporto per la tracciabilità di cani, gatti e furetti detenuti negli spostamenti tra Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che detengono cani, gatti e furetti quando tali animali sono spostati in un altro Stato membro. Riguarda i mezzi di identificazione individuale (transponder iniettabili), le modalità del loro impianto, il documento di identificazione sotto forma di passaporto, il rilascio e la gestione dei passaporti in bianco, nonché gli obblighi delle autorità competenti e dei veterinari ufficiali o autorizzati. Si applica dal 22 aprile 2026; resta ferma la validità di alcuni passaporti rilasciati prima di tale data secondo le regole transitorie previste. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.
Tracciabilità di cani, gatti e furetti detenuti
Il regolamento delegato (UE) 2026/132 interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/2035 per rafforzare la tracciabilità dei cani, gatti e furetti detenuti che sono spostati in un altro Stato membro. L’obiettivo dichiarato nei considerando è correggere i limiti emersi nell’applicazione pratica delle regole vigenti, garantendo una corretta identificazione degli animali e un livello adeguato di tracciabilità, senza creare interruzioni nei movimenti intracomunitari né imporre inutili re-identificazioni o il rinnovo dei passaporti già validamente rilasciati.
Quadro normativo e finalità della modifica
Il regolamento si innesta nel sistema del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili, e sostituisce alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/2035 in materia di identificazione e documentazione di accompagnamento. Nei considerando si evidenzia che le regole sul documento di identificazione già previste per i movimenti non commerciali di animali da compagnia nel vecchio regolamento (UE) n. 576/2013 si sono dimostrate efficaci e vengono quindi sostanzialmente mantenute, ma aggiornate e rese coerenti con il nuovo quadro normativo. Viene inoltre valorizzata la necessità di una transizione agevole tra il vecchio regime e quello nuovo, con applicazione dal 22 aprile 2026.
Identificazione individuale mediante transponder
Il nuovo articolo 70 rafforza l’obbligo di identificazione individuale. Quando gli animali sono spostati in un altro Stato membro, l’operatore deve garantire che siano identificati mediante transponder iniettabile impiantato conforme all’allegato III, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2019/2035. L’impianto può essere effettuato solo da:
- un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato ai sensi del regolamento delegato (UE) 2026/131, secondo quanto deciso dall’autorità competente; oppure
- una persona fisica o giuridica autorizzata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, se lo Stato membro lo prevede.
Requisiti tecnici dei transponder
Con l’articolo 70 bis vengono precisati i requisiti dei transponder usati per cani, gatti e furetti detenuti. Essi devono:
- essere conformi ai requisiti tecnici dell’allegato IV;
- recare un codice di identificazione individuale non ripetibile e non riprogrammabile;
- contenere un numero di serie unico;
- dal 1° gennaio 2028, iniziare con il codice del paese in cui l’animale è stato inizialmente identificato, secondo la norma ISO 3166;
- essere approvati dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’animale è inizialmente identificato.
L’allegato IV richiede, inoltre, la conformità alle norme ISO 11784 e 11785 e la valutazione secondo la norma ISO 24631-1, a garanzia dell’affidabilità tecnica del sistema di identificazione a radiofrequenza.
Passaporto per lo spostamento in un altro Stato membro
Il nuovo articolo 71 sostituisce la precedente disciplina del documento di identificazione e stabilisce che ogni cane, gatto o furetto destinato a essere spostato in un altro Stato membro debba essere accompagnato da un passaporto conforme al modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2026/705, debitamente compilato e rilasciato secondo l’articolo 71 bis. Il passaporto deve includere le voci necessarie per le informazioni elencate nell’allegato V e riportare un numero composto dal codice ISO dello Stato membro di rilascio, seguito da un codice alfanumerico unico.
Sono espressamente fatti salvi i passaporti non conformi ai nuovi requisiti ma rilasciati in precedenza secondo due regimi storici:
- i passaporti conformi alla decisione 2003/803/CE e rilasciati prima del 29 dicembre 2014;
- i passaporti conformi all’allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 e rilasciati prima del 22 aprile 2026.
Rilascio, compilazione e conservazione del passaporto
L’articolo 71 bis riserva il rilascio del passaporto ai soli veterinari ufficiali o veterinari autorizzati, come definiti dal regolamento delegato (UE) 2026/131 e secondo quanto deciso dall’autorità competente. Il passaporto può essere rilasciato solo dopo che siano state soddisfatte specifiche condizioni: verifica dell’identificazione dell’animale ai sensi dell’articolo 70; compilazione delle informazioni di cui all’allegato V, lettere da a) a g); firma dell’operatore; inserimento delle informazioni di cui all’allegato V, lettere da j) a n), quando pertinenti, per attestare il rispetto delle condizioni dell’articolo 53, lettere c) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/688; firma del veterinario e data di rilascio.
La voce relativa alle informazioni di cui all’allegato V, lettera l), può essere compilata e certificata anche da un veterinario diverso da quello che rilascia il passaporto. Inoltre, i veterinari devono conservare la documentazione contenente i dati richiamati dall’articolo 71, paragrafo 3, e dall’allegato V, lettere da a) a f), per almeno tre anni o per un periodo più lungo se stabilito dall’autorità competente.
Passaporti in bianco e obblighi dell’autorità competente
L’articolo 71 ter disciplina la distribuzione e la gestione dei passaporti in bianco in formato cartaceo. L’autorità competente può metterli a disposizione solo dei veterinari ufficiali o autorizzati. I veterinari non possono ridistribuirli ulteriormente.
I passaporti in bianco devono essere restituiti all’autorità competente quando il veterinario non è più autorizzato a rilasciare passaporti o quando il modello non può più essere usato secondo la normativa applicabile. In quest’ultimo caso, i passaporti in bianco sono distrutti dall’autorità competente o sotto la sua supervisione. L’autorità competente deve conservare la documentazione relativa ai veterinari destinatari e ai soggetti che restituiscono i passaporti per almeno tre anni.
Informazioni obbligatorie nel passaporto
L’allegato V elenca in modo dettagliato le informazioni che devono figurare nel passaporto per cani, gatti e furetti. Tra queste rientrano:
- ubicazione, data di applicazione o lettura e codice del transponder o del tatuaggio;
- dati identificativi dell’animale e del suo operatore o proprietario;
- dati e firma del veterinario;
- firma dell’operatore o del proprietario;
- data di rilascio;
- dati relativi alla vaccinazione antirabbica;
- data del prelievo per la prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia;
- dettagli del trattamento contro Echinococcus multilocularis;
- conformità alle misure di riduzione dei rischi per altre malattie;
- ogni altra informazione sanitaria pertinente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 22 aprile 2026. La scelta dell’applicazione differita è collegata alla scadenza del periodo transitorio previsto per il regolamento (UE) n. 576/2013 al 21 aprile 2026, così da garantire continuità normativa nei movimenti intracomunitari di animali da compagnia e dei relativi documenti di identificazione.
Disposizioni principali
Rafforzamento dell’identificazione mediante transponder
L’articolo 70 è sostituito e impone che, quando cani, gatti e furetti sono spostati in un altro Stato membro, siano identificati individualmente mediante transponder iniettabile impiantato conforme all’allegato III, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2019/2035. L’impianto deve essere effettuato, secondo quanto deciso dall’autorità competente, da un veterinario ufficiale o da un veterinario autorizzato ai sensi del regolamento delegato (UE) 2026/131, oppure, se previsto nello Stato membro, da una persona fisica o giuridica autorizzata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.
Requisiti dei transponder
È introdotto l’articolo 70 bis, che stabilisce che i transponder iniettabili devono essere conformi ai requisiti tecnici dell’allegato IV, recare un codice di identificazione individuale non ripetibile e non riprogrammabile, contenere un numero di serie unico e, dal 1° gennaio 2028, iniziare con il codice del paese in cui gli animali sono stati inizialmente identificati secondo la norma ISO 3166. I transponder devono inoltre essere approvati dall’autorità competente dello Stato membro in cui gli animali sono inizialmente identificati.
Passaporto per lo spostamento intracomunitario
L’articolo 71 è sostituito e prevede che ciascun animale destinato a essere spostato in un altro Stato membro sia accompagnato da un passaporto conforme all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2026/705, debitamente compilato e rilasciato conformemente all’articolo 71 bis. Il passaporto deve contenere le voci necessarie per le informazioni indicate nell’allegato V e riportare un numero composto dal codice ISO dello Stato membro di rilascio, seguito da un codice alfanumerico unico. Sono riconosciuti come conformi, ai fini dell’articolo 71, i passaporti non conformi ai nuovi requisiti ma rilasciati prima del 29 dicembre 2014 secondo la decisione 2003/803/CE, nonché quelli rilasciati prima del 22 aprile 2026 secondo il modello dell’allegato III, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
Rilascio e compilazione del passaporto
Il nuovo articolo 71 bis riserva il rilascio del passaporto ai soli veterinari ufficiali o veterinari autorizzati, secondo la definizione del regolamento delegato (UE) 2026/131 e secondo quanto deciso dall’autorità competente. Il passaporto può essere rilasciato solo dopo la verifica dell’identificazione dell’animale ai sensi dell’articolo 70, dopo la compilazione delle informazioni richieste dall’allegato V, lettere da a) a g), dopo la firma dell’operatore, dopo l’inserimento delle informazioni di cui all’allegato V, lettere da j) a n), quando pertinenti, per attestare il rispetto delle condizioni dell’articolo 53, lettere c) e d), del regolamento delegato (UE) 2020/688, e dopo la firma del veterinario e l’indicazione della data di rilascio. La voce di cui all’allegato V, lettera l), può essere compilata e certificata anche da un veterinario diverso. I veterinari devono conservare la documentazione indicata per almeno tre anni o per il periodo minimo stabilito dall’autorità competente, se superiore.
Gestione dei passaporti in bianco
L’articolo 71 ter disciplina i passaporti in bianco in formato cartaceo, che l’autorità competente può mettere a disposizione solo dei veterinari ufficiali o autorizzati. Tali passaporti non possono essere ulteriormente distribuiti dai veterinari che li ricevono. Devono essere restituiti all’autorità competente se il veterinario non è più autorizzato a rilasciare passaporti oppure se il relativo modello non è più utilizzabile; in quest’ultimo caso i passaporti in bianco sono distrutti dall’autorità competente o sotto la sua supervisione. L’autorità competente conserva la documentazione sui veterinari destinatari e sui soggetti che restituiscono i passaporti per almeno tre anni.
Nuovi allegati tecnici e informativi
Sono aggiunti i nuovi allegati IV e V al regolamento delegato (UE) 2019/2035. L’allegato IV stabilisce che i transponder devono rispettare le norme ISO 11784 e 11785 sulla struttura dei codici e sulle specifiche di identificazione a radiofrequenza, e devono essere valutati conformemente alla norma ISO 24631-1. L’allegato V elenca le informazioni obbligatorie nel passaporto, tra cui dati identificativi dell’animale e del detentore, dati del veterinario, dettagli del transponder o tatuaggio, data di rilascio, vaccinazione antirabbica, prelievo per titolazione anticorpale, trattamento contro Echinococcus multilocularis, misure di riduzione dei rischi e altre informazioni sanitarie pertinenti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 22 aprile 2026. È adottato con urgenza per assicurare la transizione dopo la cessazione dell’applicazione del regolamento (UE) n. 576/2013 prevista al 21 aprile 2026.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 20 gen 2026Regolamento (UE) 2026/119
- Regolamento · 20 gen 2026Regolamento (UE) 2026/131
- Regolamento · 20 gen 2026Regolamento (UE) 2026/133
- Regolamento · 20 gen 2026Regolamento (UE) 2026/134
- Regolamento · 20 gen 2026Regolamento (UE) 2026/135
- Regolamento · 20 gen 2026Regolamento (UE) 2026/173
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →