Sentenza n. 107/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per l'ottemperanza: della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI n. 03958/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ostensione del promemoria e dei relativi allegati acquisiti al verbale di audizione della segnalante, nonostante la precedente sentenza ne avesse ordinato l'accesso per gli atti diversi dalla segnalazione
Esito
Favorevole al ricorrente (istante per l'accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3958/2025, che aveva riconosciuto il diritto di accedere, con modalità volte a tutelare la riservatezza, ai verbali delle audizioni svolte nel procedimento di verifica di un'eventuale violazione del codice etico, escludendo invece l'accesso alla segnalazione. Dopo aver ricevuto i verbali, il ricorrente ha rilevato che il verbale dell'audizione dell'8 aprile 2024 attestava la consegna al Comitato dei Presidenti di un promemoria della segnalante, corredato da cinque allegati, acquisito agli atti e richiamato integralmente. Consip ha negato l'accesso ritenendo che la precedente sentenza avesse qualificato il promemoria come documento illustrativo e integrativo della segnalazione, sottratto all'accesso. Consip ha inoltre sostenuto che l'eventuale erronea qualificazione avrebbe dovuto essere fatta valere con revocazione per errore di fatto e che, comunque, il promemoria avrebbe dovuto essere assoggettato al regime della segnalazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato a Consip di ostendere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, il promemoria e i relativi allegati acquisiti al verbale dell'audizione, applicando le modalità di oscuramento già stabilite nella sentenza ottemperanda: identità della segnalante e dei testimoni, circostanze idonee a consentirne l'identificazione e parti che riproducano, in tutto o in parte, il testo della segnalazione. Il Collegio ha escluso la necessità della revocazione, poiché non vi era stata una svista nella percezione degli atti processuali: la precedente decisione si era basata sulla relazione del Comitato dei Presidenti, risultata però fattualmente errata nel qualificare il promemoria come integrazione della segnalazione. L'ottemperanza era quindi lo strumento corretto per dare esecuzione al comando giurisdizionale secondo la sua portata sostanziale e secondo il regime legale applicabile. La segnalazione è sottratta all'accesso ai sensi dell'art. 12, comma 8, d.lgs. n. 24/2023, ma tale regime non si estende automaticamente agli atti diversi dalla segnalazione. Poiché il promemoria era stato consegnato e acquisito durante l'audizione, costituiva parte integrante del relativo verbale e doveva essere trattato come atto diverso dalla segnalazione, con accesso temperato dagli oscuramenti necessari alla tutela della riservatezza. Non è stato nominato un commissario ad acta, ritenendosi sufficiente il termine assegnato e non ravvisandosi, allo stato, rischio di mancata esecuzione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della precedente sentenza secondo la sua portata sostanziale.
art. 12, comma 8, d.lgs. n. 24/2023
Sottrae la segnalazione all'accesso; il regime derogatorio non è stato esteso dal giudice agli atti diversi dalla segnalazione, come il promemoria acquisito in audizione.
l. n. 241/1990
Regola, in coordinamento con il d.lgs. n. 24/2023, l'accesso agli atti del procedimento diversi dalla segnalazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato con riguardo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella delimitazione della decisione sulle questioni rilevanti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la precedente sentenza di accesso abbia distinto tra documenti sottratti all'accesso e documenti ostensibili, il comando giudiziale deve essere eseguito secondo la portata sostanziale dell'accertamento e del regime legale applicato, anche se la qualificazione concreta di un documento è stata influenzata da una rappresentazione fattuale errata dell'amministrazione.
- L'erronea rappresentazione contenuta in una relazione amministrativa, sulla quale il giudice abbia consapevolmente fondato la propria qualificazione del documento, non integra di per sé errore di fatto revocatorio derivante da svista o falsa percezione degli atti processuali; l'esecuzione del comando secondo il corretto inquadramento sostanziale può essere richiesta mediante giudizio di ottemperanza.
- La sottrazione all'accesso prevista per la segnalazione ai sensi dell'art. 12, comma 8, d.lgs. n. 24/2023 non si estende automaticamente a ogni documento collegato alla segnalazione: occorre distinguere la segnalazione dagli atti diversi, il cui accesso resta disciplinato dalla l. n. 241/1990 in coordinamento con la normativa sul whistleblowing.
- Un documento consegnato durante un'audizione e acquisito al relativo verbale costituisce parte integrante dell'audizione e, se non coincide con la segnalazione, è soggetto al regime di accessibilità previsto per gli altri atti del procedimento.
- L'ostensione degli atti di audizione e dei documenti acquisiti durante l'audizione può essere disposta con oscuramento dell'identità dei segnalanti e dei testimoni, delle circostanze identificative e delle parti riproduttive della segnalazione, così da bilanciare accesso e riservatezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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