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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/411

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/411 della Commissione, del 3 marzo 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda l’aggiunta della Georgia all’elenco dei paesi figuranti negli impegni del garante ai fini del transito

Normativa europea32025R0411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per recepire l’adesione della Georgia al regime comune di transito e alla convenzione sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci. L’adeguamento consiste nell’inserimento della Georgia negli allegati relativi agli impegni del garante e nei certificati di garanzia globale ed esonero dalla garanzia. L’atto si applica dal 1º febbraio 2025, ma consente l’uso transitorio di determinati formulari fino al 30 giugno 2026.

Modifica gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per includere la Georgia negli impegni del garante e nei certificati relativi al transito comune e alla garanzia/esonero dalla garanzia.

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure doganali connesse al transito comune e alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, in particolare ai formulari/modelli relativi all’impegno del garante e ai certificati di garanzia globale ed esonero dalla garanzia. Riguarda gli operatori e i garanti che utilizzano tali formulari nell’UE e nei paesi aderenti alla convenzione sul regime comune di transito; l’intervento si rende necessario per tenere conto dell’adesione della Georgia alla convenzione. Sono previste esclusioni solo in via temporale e pratica: i vecchi formulari possono continuare a essere usati fino al 30 giugno 2026, ma solo con gli adattamenti geografici richiesti e con l’indicazione del mandatario autorizzato in Georgia.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per l’adesione della Georgia al transito comune

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/411 della Commissione adegua la disciplina doganale secondaria dell’Unione per tener conto dell’adesione della Georgia alla convenzione relativa a un regime comune di transito e alla convenzione sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci. L’intervento risponde alle decisioni dei comitati congiunti UE-PTC richiamate nei considerando e mira ad allineare i modelli di formulari contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Contesto e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 100, paragrafo 1, lettera b), come base per l’adozione delle modifiche. Dai considerando emerge che, a seguito delle decisioni del 2024 dei comitati congiunti UE-PTC, la Georgia è stata invitata e poi è stata formalmente inserita nel regime convenzionale di transito comune; di conseguenza, gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 devono essere aggiornati per rifletterne la partecipazione.

Ambito oggettivo degli interventi

Le modifiche incidono su documentazione e formulari utilizzati in materia di transito e garanzia doganale:

  • allegato 32-01, parte I, punto 1 (impegno del garante);
  • allegato 32-02, parte I, punto 1 (impegno del garante);
  • allegato 32-03, parte I, punto 1 (impegno del garante);
  • allegato 72-04, parte II, capo VI, punto 7 (certificato di garanzia globale, TC 31);
  • allegato 72-04, parte II, capo VII, punto 6 (certificato di esonero dalla garanzia, TC 33).

In tutte queste sedi, la Georgia viene aggiunta tra i paesi già menzionati, prima dell’Islanda.

Regime transitorio per la modulistica

Per evitare sprechi di formulari già stampati, il regolamento consente che i modelli basati sulle versioni precedenti degli allegati 32-01, 32-02, 32-03 e 72-04 continuino a essere utilizzati fino al 30 giugno 2026. Tale deroga temporale è però condizionata all’adeguamento geografico dei formulari e all’inserimento del nome e del domicilio eletto del mandatario autorizzato in Georgia, come richiesto nei pertinenti punti degli allegati.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma produce effetti dal 1º febbraio 2025. Questa decorrenza anticipata è coerente con la data di adesione della Georgia alle convenzioni richiamate nei considerando.

Rilievo pratico per operatori e professionisti

Per avvocati, doganalisti e commercialisti che assistono operatori coinvolti in traffici con regime di transito comune, il punto centrale è l’aggiornamento delle garanzie e dei relativi formulari. Occorre verificare che la modulistica utilizzata sia coerente con la nuova inclusione della Georgia e, in caso di uso di formulari della versione precedente, che siano rispettati i requisiti transitori fino al 30 giugno 2026.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati del regolamento 2015/2447

L’articolo 1 modifica gli allegati 32-01, 32-02 e 32-03, parte I (Impegno del garante), inserendo il termine "della Georgia" prima di "della Repubblica d’Islanda". Modifica inoltre l’allegato 72-04, parte II, capo VI (Certificato di garanzia globale, TC 31) e capo VII (Certificato di esonero dalla garanzia, TC 33), inserendo "Georgia" prima di "Islanda" nei punti pertinenti.

Decorrenza e applicazione retroattiva

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º febbraio 2025, in coerenza con la data di adesione della Georgia alle convenzioni richiamate.

Regime transitorio per i formulari esistenti

I formulari basati sui modelli di cui agli allegati 32-01, 32-02, 32-03 e all’allegato 72-04, parte II, capo VI e capo VII, nella versione applicabile il giorno prima dell’entrata in vigore, possono continuare a essere utilizzati fino al 30 giugno 2026. Tale utilizzo è subordinato ai necessari adattamenti geografici e all’indicazione del nome e del domicilio eletto del mandatario autorizzato.

Come è indicizzato

Materiedazio e doganetransito doganalecommercio internazionalecooperazione doganale

Testo integrale

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