Regolamento (UE) 2025/470
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/470 della Commissione, del 5 marzo 2025, recante iscrizione dell'indicazione geografica Aydın Memecik Zeytini (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone l'iscrizione dell'indicazione geografica "Aydın Memecik Zeytini" quale DOP nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione. L'iscrizione segue la domanda presentata prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale, senza che siano state presentate opposizioni nei termini previsti. L'atto è immediatamente rilevante per la tutela e l'utilizzo della denominazione all'interno dell'Unione.
Iscrizione dell'indicazione geografica "Aydın Memecik Zeytini" nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione come DOP.
Ambito di applicazione
Si applica all'indicazione geografica "Aydın Memecik Zeytini", presentata da AYDIN TİCARET BORSASI (Turchia), e riguarda la sua iscrizione nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti nell'ordinamento dell'Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non contiene esclusioni settoriali ulteriori, trattandosi di un atto di esecuzione limitato a una singola registrazione DOP.
Iscrizione di "Aydın Memecik Zeytini" come DOP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/470 della Commissione realizza la registrazione dell'indicazione geografica "Aydın Memecik Zeytini" nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione, con la qualifica di denominazione di origine protetta (DOP). L'intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina il nuovo sistema europeo delle indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e regimi di qualità connessi.
Contesto procedurale
La Commissione richiama che la domanda di registrazione era stata presentata da AYDIN TİCARET BORSASI (Turchia) ed era già stata ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Tale domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del previgente regolamento (UE) n. 1151/2012.
Assenza di opposizioni
La Commissione precisa che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in virtù dell'articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento. In mancanza di opposizioni, la registrazione può essere disposta.
Effetti giuridici dell'iscrizione
Con l'articolo 1, l'indicazione geografica è iscritta nel registro di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L'iscrizione comporta l'inquadramento della denominazione nel sistema di tutela europeo delle IG/DOP, con effetti di protezione e riconoscimento nell'Unione secondo la disciplina generale del regolamento quadro.
Entrata in vigore
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Iscrizione nel registro UE
L'articolo 1 iscrive "Aydın Memecik Zeytini" come DOP nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Presupposti procedurali e assenza di opposizioni
Dai considerando emerge che la domanda, presentata da AYDIN TİCARET BORSASI e ricevuta prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era già stata pubblicata; inoltre, non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile in forza dell'articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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