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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/431

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/431 della Commissione, del 5 marzo 2025, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/120 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32025R0431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge un errore materiale contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/120, relativo al dazio antidumping definitivo sulle biciclette elettriche cinesi. In particolare, sostituisce gli allegati I e II con nuovi elenchi delle società cooperanti nell’inchiesta antidumping iniziale, mentre lascia invariato l’allegato III. La rettifica si applica dal 25 gennaio 2025 per garantire la corretta attuazione del dazio nei confronti di tutti i produttori esportatori interessati.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/120, limitatamente alla sostituzione degli allegati I e II relativi agli esportatori cooperanti soggetti al dazio antidumping sulle biciclette elettriche originarie della Cina.

Ambito di applicazione

Si applica ai produttori esportatori di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese soggetti al dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/120. La rettifica riguarda esclusivamente gli allegati I e II di tale regolamento, che contengono gli elenchi delle società cooperanti e i rispettivi codici addizionali TARIC; resta invariato l’allegato III. Il regolamento si applica a decorrere dal 25 gennaio 2025, con efficacia retrodatata rispetto alla sua pubblicazione, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/120 sui dazi antidumping per biciclette elettriche cinesi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/431 interviene in via correttiva sul regolamento di esecuzione (UE) 2025/120, adottato a seguito di un riesame in previsione della scadenza e relativo all’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese. La Commissione constata un errore materiale negli allegati I e II del regolamento originario, che riportavano gli elenchi delle società cooperanti nell’inchiesta antidumping iniziale.

Finalità della rettifica

Secondo i considerando, gli allegati I e II del regolamento 2025/120 erano stati ripresi in modo erroneo dal parallelo regolamento di esecuzione (UE) 2025/114, relativo all’inchiesta antisovvenzioni. La rettifica serve quindi a sostituire tali allegati con quelli corretti, così da assicurare la corretta attuazione del dazio antidumping definitivo.

Ambito oggettivo e soggettivo

La misura riguarda i produttori esportatori cinesi di biciclette elettriche che sono soggetti al dazio antidumping definitivo. La rettifica non modifica la sostanza della misura antidumping già istituita, ma incide sulla platea delle società elencate negli allegati e sui corrispondenti codici addizionali TARIC da utilizzare ai fini doganali.

Contenuto normativo essenziale

L’articolo 1 dispone la sostituzione, nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/120, degli allegati I e II con gli allegati I e II del regolamento di rettifica. Il regolamento precisa inoltre che l’allegato III del regolamento originario è già corretto e resta invariato.

Entrata in vigore e decorrenza

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi retroattivamente dal 25 gennaio 2025. Tale decorrenza anticipata è giustificata dall’esigenza di garantire la corretta applicazione della misura antidumping sin dall’entrata in vigore del regolamento 2025/120.

Quadro procedurale

La Commissione fonda l’adozione del regolamento sul regolamento (UE) 2016/1036, in particolare sull’articolo 11, paragrafo 2, e richiama il parere del comitato di cui all’articolo 15, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica degli allegati I e II

L’articolo 1 dispone che, nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/120, gli allegati I e II siano sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento. La correzione riguarda gli elenchi delle altre società che hanno collaborato nell’inchiesta antidumping iniziale e i relativi codici addizionali TARIC.

Invarianza dell’allegato III

Dai considerando emerge che l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2025/120 è corretto e deve rimanere invariato; la rettifica non incide su tale allegato.

Decorrenza e applicazione retroattiva

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 25 gennaio 2025. Il considerando chiarisce che tale effetto retroattivo è finalizzato a garantire la corretta applicazione del dazio antidumping nei confronti di tutti i produttori esportatori soggetti alla misura.

Base giuridica e contesto della misura

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dell’articolo 11, paragrafo 2, relativo ai riesami in previsione della scadenza. La Commissione richiama inoltre il parere favorevole del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialedifesa commercialeimportazionitaric

Testo integrale

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