Cassazione Civile, Ordinanza n. 31633/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione di un ramo d’azienda da una società ad un’altra e dalla successiva declaratoria giudiziale di nullità/inefficacia della cessione, con ordine di ripristino del rapporto di lavoro in capo alla cedente. Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per le retribuzioni maturate dopo il 31.12.2016, assumendo che il rapporto dovesse considerarsi ancora in essere con la cedente. La società ha opposto il decreto, ottenendo in primo grado la revoca del decreto ma il riconoscimento di una somma inferiore; in appello la decisione è stata confermata. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, che: (i) l’obbligo del cedente, in caso di mancato ripristino del rapporto dopo la sentenza, avrebbe natura risarcitoria e non retributiva; (ii) l’offerta della prestazione e la costituzione in mora sarebbero state invalide o inefficaci, anche perché il lavoratore prestava attività presso il cessionario; (iii) il pagamento o la prestazione resa dal terzo/cessionario dovrebbe avere effetti liberatori per il cedente ai sensi dell’adempimento del terzo; (iv) non sarebbero dovute le somme riferite ai periodi di sospensione del rapporto per malattia, infortunio o cassa integrazione, né avrebbero dovuto essere escluse le indennità sostitutive percepite dal lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto consolidato l’orientamento secondo cui, nell’ipotesi di illegittimità/nullità della cessione di ramo d’azienda e mancato ripristino del rapporto da parte del cedente dopo la pronuncia giudiziale, l’obbligazione gravante sul datore di lavoro cedente ha natura retributiva e sorge dalla costituzione in mora del creditore-lavoratore. Da tale qualificazione discende che non operano l’aliunde perceptum né la compensatio lucri cum damno, che la prestazione resa al cessionario non esclude la validità dell’offerta al cedente e che non è configurabile, nel caso di specie, un adempimento del terzo con effetti liberatori invocando la disciplina dell’appalto illecito o della somministrazione. Quanto ai periodi di sospensione del rapporto e alle indennità percepite, la Corte ha affermato che gli eventi sopravvenuti in un contesto di perdurante inadempimento della cedente non escludono l’obbligo retributivo; ha quindi confermato la condanna della società al pagamento delle spese e dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 1206, 1207, 1208, 1217 c.c.
La mora del creditore e le regole sull’offerta della prestazione vengono applicate al rapporto di lavoro per qualificare come retributivo il credito del lavoratore e per imputare al creditore in mora il rischio della sopravvenuta impossibilità non imputabile al debitore.
art. 1180 c.c.
È esclusa, nella fattispecie, la configurabilità di un adempimento del terzo con effetti liberatori per la cedente rispetto all’obbligo retributivo verso il lavoratore.
art. 1256 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a escludere l’obbligazione retributiva nella situazione di perdurante inadempimento del cedente.
artt. 2094 e 2099 c.c.
Sono richiamati per qualificare il rapporto e la natura retributiva delle somme dovute al lavoratore.
art. 2112 c.c.
La disciplina del trasferimento d’azienda è il contesto normativo della vicenda; l’illegittimità/nullità della cessione non impedisce il ripristino del rapporto con la cedente e il sorgere del relativo credito retributivo.
art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
La Corte esclude l’applicabilità della norma alla fattispecie, poiché riferita a un ambito diverso da quello della nullità/inefficacia della cessione di ramo d’azienda.
art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003
La disciplina dell’appalto illecito non viene estesa alla diversa ipotesi di cessione di ramo d’azienda dichiarata inefficace o nulla.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 81/2015
Anche questa disposizione è ritenuta non applicabile alla fattispecie concreta, per difetto di pertinenza del suo ambito operativo.
art. 3 Cost.
Richiamato nei motivi e nella motivazione sull’orientamento consolidato; la Corte ribadisce la tenuta costituzionale della qualificazione retributiva del credito.
art. 36 Cost.
Richiamato per sostenere e confermare la tutela effettiva della retribuzione in caso di mancato ripristino del rapporto.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi e nella discussione sulla rimessione alle Sezioni Unite e sulla coerenza del sistema interpretativo.
art. 374 c.p.c.
La Corte esclude la rimessione alle Sezioni Unite perché la questione non presenta più il carattere di massima di particolare importanza, essendosi formato un orientamento consolidato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato per dare continuità ai precedenti recenti della stessa Sezione.
art. 614-bis c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel giudizio di legittimità sul credito retributivo.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Base formale dei motivi di ricorso per cassazione, articolati in violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 2697 c.c.
Non espressamente citato nel testo fornito come norma applicata; non incluso.
Massime di principio
- Quando la cessione di ramo d’azienda è dichiarata nulla o inefficace e il datore cedente non ripristina il rapporto di lavoro dopo il dictum giudiziale, il credito del lavoratore verso il cedente ha natura retributiva e non meramente risarcitoria.
- La costituzione in mora del datore cedente fa gravare su di lui il rischio delle sopravvenienze non imputabili; gli eventi successivi che colpiscano il rapporto di fatto con il cessionario non incidono sul rapporto giuridico ripristinato nei confronti del cedente.
- La prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore del cessionario non vale, di per sé, a escludere la validità dell’offerta della prestazione al cedente né a liberare quest’ultimo dall’obbligo retributivo conseguente alla sua mora.
- In tale fattispecie non operano, in via automatica, i meccanismi dell’aliunde perceptum o della compensatio lucri cum damno per ridurre il credito retributivo dovuto dal cedente.
- Le norme speciali in tema di appalto illecito, somministrazione e adempimento del terzo non sono estensibili alla diversa ipotesi della cessione di ramo d’azienda dichiarata illegittima, se il loro ambito applicativo non coincide con la fattispecie dedotta.
- La rimessione alle Sezioni Unite richiede una vera questione di massima ancora aperta; quando la giurisprudenza di legittimità si è stabilizzata, la questione non integra più quel presupposto.
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