Cassazione Civile, Sentenza n. 8027/2024 del 25/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le cooperative impugnavano quattro avvisi di accertamento per IVA e imposte dirette relativi al 2008 e due avvisi per recupero di credito d'imposta (2008-2009), emessi a seguito di un PVC dell'Ufficio Antifrode che aveva ritenuto l'uso indebito di crediti IVA in compensazione per complessivi €455.745,77. I ricorrenti censuravano, fra l'altro, l'incompetenza della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate a svolgere le attività di verifica, l'insufficiente e contraddittoria motivazione degli avvisi, la violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e dei principi di buona fede e collaborazione, nonché vizî formali e sostanziali relativi alla motivazione e alla ricostruzione presuntiva dei redditi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per inesistenza della procura speciale: la procura era stata sottoscritta dopo la cancellazione delle società dal registro delle imprese, perciò mancava il soggetto mandante e la procura era inesistente. Per tale motivo la Corte non ha esaminato i motivi di merito. Sono state compensate le spese del giudizio di legittimità e rimandata l'annotazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del difensore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la pronuncia richiama precedenti che attribuiscono al difensore responsabilità personale per l'attività svolta in assenza di valido mandato.
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamata dai ricorrenti per lamentare omessa pronuncia su punto prospettato; la Corte non ha comunque esaminato il merito in ragione dell'inammissibilità del ricorso per assenza di procura.
art. 27, comma 13, d.l. n. 185/2008
art. 27, comma 13, d.l. n. 185 del 2008
Citato in relazione alla competenza delle Direzioni regionali; la CTR ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza di potere della DRE, poiché gli statuti e i regolamenti dell'Agenzia avevano già attribuito poteri di accertamento alle Direzioni regionali anche prima della norma.
art. 2697 cod. civ.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova; i ricorrenti contestavano la ricostruzione probatoria dell'Ufficio, ma la Cassazione non ha esaminato il merito per l'inammissibilità procedurale.
l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
I ricorrenti invocavano i principi di buona fede e leale collaborazione; la CTR aveva però ritenuto le osservazioni difensive generiche e inadeguate. Tale censura non è stata valutata in Cassazione per ragioni processuali.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione al difetto di motivazione degli avvisi di accertamento; la questione era fra i motivi di merito non esaminati dalla Corte per inammissibilità.
art. 2495, comma 2, cod. civ.
art. 2495, comma 2, cod. civ.
Invocato dai ricorrenti relativamente alla qualità soggettiva e all'estinzione delle società (cancellazione dal registro); la Corte ha accertato la cancellazione e ne ha dedotto l'inesistenza della procura.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del difensore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in considerazione dell'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità (S.U. 10 maggio 2006 n. 10706; Cass. 19.05.2022 n. 16225)
S.U. 10 maggio 2006 n. 10706; Cass. 19.05.2022 n. 16225
La Corte richiama precedenti che stabiliscono la responsabilità del difensore per l'attività svolta in assenza di valido mandato e la conseguente possibile condanna alle spese personali.
Massime di principio
- Verificare sempre la validità formale del mandato/procura prima di proporre ricorso: se il mandante è stato cancellato dal registro delle imprese la procura è inesistente e il ricorso può essere dichiarato inammissibile, con responsabilità personale del difensore.
- La mancata validità soggettiva del ricorrente (es. società cancellata) è motivo procedurale decisivo che può impedire l'esame del merito; sollevare tempestivamente questioni di legittimazione e rappresentanza.
- Anche se un giudice di merito non abbia esaminato o accolto l'eccezione di incompetenza di una struttura dell'Agenzia, la questione della competenza delle Direzioni regionali può essere risolta sulla base degli statuti e regolamenti dell'Agenzia e della normativa di settore.
- Quando si contestano avvisi da ispezioni antifrode è essenziale documentare compiutamente la regolarità delle operazioni e fornire elementi specifici, non generiche contestazioni, rispetto alle ricostruzioni presuntive e all'onere della prova.
- In contesti di presunte frodi di gruppo (consorzi/coop facenti capo a un consorzio), l'Amministrazione può ricostruire l'inesistenza di operazioni attraverso elementi indiziari; occorre presidiare la prova documentale continua e le dichiarazioni fiscali.
- Impugnazioni in Cassazione richiedono attenzione anche agli aspetti formali e processuali: l'inammissibilità per vizi formali impedisce qualsiasi pronuncia sui profili sostanziali vantati dal contribuente.
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