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Sentenza

Sentenza n. 2221/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che aveva ordinato il pagamento di 500 euro a titolo di bonus "Carta del Docente" per l’anno scolastico 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 406/2023 del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, pubblicata il 24 maggio 2023. La pronuncia aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il pagamento di 500 euro, oltre agli accessori individuati e computati secondo legge, quale bonus "Carta del Docente" previsto dall’art. 1 della l. n. 107/2015, in relazione al lavoro svolto nell’anno scolastico 2021/2022. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore mancata esecuzione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato il 18 settembre 2025, la notificazione della sentenza all’Amministrazione il 3 febbraio 2024 e la notificazione del ricorso in ottemperanza il 13 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute nella sentenza del Tribunale di Marsala, compresi gli accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di intervenire, su istanza della ricorrente, qualora il Ministero non adempia nel termine assegnato. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza compenso ulteriore, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È indicato quale fondamento normativo del beneficio economico della "Carta del Docente" riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale è stato applicato analogicamente per escludere un compenso ulteriore al commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari previsti per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato, comprendendo nel comando anche il pagamento degli accessori dovuti secondo il titolo e la legge.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, prevedendo che questi si attivi su istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione competente, con facoltà di delega, e può operare senza compenso ulteriore quando trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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