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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30437/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente, titolare di attività di tassista, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008 con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF e maggiori ricavi ai fini IRAP. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, riducendo il maggior reddito accertato di circa il 24%. La CTR Lombardia aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendola fondata su criteri di logica, buon senso ed equità. In cassazione il contribuente deduceva, con un unico motivo, vizio di motivazione della sentenza d’appello per asserita illogicità e contraddittorietà: sosteneva che, avendo la CTR assunto 190 giorni lavorativi e 7 ore giornaliere, il reddito attribuitogli sarebbe dovuto essere molto più basso; contestava inoltre la riduzione del reddito solo del 24%, ritenendola apodittica e incompatibile con l’orario massimo di lavoro dei tassisti milanesi e con le proprie condizioni di salute.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo si fondava su un presupposto fattuale non corrispondente al contenuto della sentenza impugnata: la CTR non aveva affatto indicato 190 giorni lavorativi, ma 261, individuati come mediana tra le allegazioni dell’Ufficio e quelle del contribuente. Parimenti, la Corte ha osservato che la sentenza di appello non conteneva l’affermazione, attribuitale dal ricorrente, relativa a 7 ore di lavoro al giorno. Di conseguenza, la censura non si confrontava realmente con la ratio decidendi della sentenza d’appello e si risolveva in una critica inconferente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando muove da un presupposto di fatto diverso da quello effettivamente posto a base della decisione impugnata.
  • La censura per vizio di motivazione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza di merito; se attribuisce al giudice affermazioni non contenute nella decisione, non è scrutinabile nel merito.
  • La mera contestazione del risultato del giudizio di merito, senza una critica pertinente alla motivazione effettiva, non integra un valido motivo di ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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