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Sentenza

Sentenza n. 85/2026 - Campobasso, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della determinazione n. 2569 del 5.11.2025, pubblicata in data 6.11.2025, del Comune di Termoli, Settore IIII - Gestione e Governo del Territorio, Lavori Pubblici, Ambiente e Attività Produttive, Servizio 4 - Servizio Tecnico Manutentivo, Viabilità, con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata aggiudicata la gara per l'affidamento dei servizi tecnici di Direzione lavori e Sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento "Percorso ciclabile litoraneo molisano ricompreso nel più ampio progetto finalizzato alla realizzazione turistica Adriatica" (PNRR - Misura M2C2 - 23 - 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica") CUP: D11B22001770001, CIG: B2C9035B4E, e tanto prevedendo l'affidamento del servizio "all'operatore economico Mandatario: 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. Mandanti: FIL.OS Ingegneria S.r.l. - P.IVA: 01689100707"; - della Determinazione n. 2522 del 30.10.2025, notificata alla ricorrente in data 31.10.2025, del Comune di Termoli, Settore IIII - Gestione e Governo del Territorio, Lavori Pubblici, Ambiente e Attività Produttive, Ufficio PNRR, con cui è stata disposta l'esclusione dell'operatore economico mandatario: Engineering Integrated Bim Project s.r.l. - mandante: STRAFER INGEGNERIA s.r.l. per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale; - di tutti gli atti presupposti, correlati e successivi, se e per quanto di pregiudizio per l'odierna ricorrente, e in particolare: 1) della nota prot. 52784 del 29.8.2025 avente ad oggetto "Comunicazione avvio del procedimento di esclusione per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 8.3 del Disciplinare", notificata alla ricorrente in data 29.8.2025, con la quale la C.U.C. del Comune di Termoli ha affermato che "dalla documentazione a comprova dei requisiti trasmessa con nota prot. 23011/2025 emerge che i servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti CATEGORIA di cui al D.M. 17/06/2016 - S.04 non supera la soglia del requisito minimo richiesto"; 2) della nota prot. 57319 del 19.9.2025, avente ad oggetto "Comunicazione avvio del procedimento di esclusione per carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 8.3 del Disciplinare. Integrazione della nota prot. n. 52784/2025 del 29-08-2025", notificata alla ricorrente in data 19.9.2025, con la quale la C.U.C. del Comune di Termoli, in relazione ad altro requisito per la categoria V.02, ha ritenuto che "…avendo codesto operatore economico documentato il requisito relativo ad un intervento di affidamento congiunto in appalto integrato caratterizzato da CUP J39J21003910001 che rimanda univocamente ad un intervento pubblico, ai sensi del disciplinare di gara dovrà rendere la comprova come previsto da lex specialis (punto 8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale del disciplinare) relativamente alla fattispecie ivi prevista per intervento pubblico: La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: - certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse"; 3) dei verbali delle sedute di gara nonché ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o successivo agli atti stessi se e per quanto di pregiudizio degli interessi dell'odierna ricorrente; nonché per la declaratoria - del diritto della ricorrente, n.q. di mandataria del costituendo R.T.P., di ottenere l'aggiudicazione della gara in luogo della società controinteressata, e di vedersi immediatamente affidato il servizio, in uno alla stipula del contratto nei termini di legge; - dell'inefficacia dell'eventuale contratto di appalto stipulato dall'Amministrazione con l'operatore economico terzo classificato a seguito dell'illegittima aggiudicazione della gara, e del conseguente subentro nel contratto medesimo del costituendo RTP del quale la società ricorrente è mandataria; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente, nella qualità, qualora venga stabilito di mantenere in vita il contratto eventualmente stipulato con l'operatore economico terzo classificato, e negato il subentro a favore del costituendo RTP del quale è mandataria, all'integrale risarcimento dei danni subiti e subendi, come del danno emergente e del lucro cessante, da determinarsi in separato giudizio con riguardo anche al mancato utile e al danno curriculare. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 9.1.2026: per l’annullamento - della nota prot. 76964/2025 dell’11.12.2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER L'INTERVENTO "PERCORSO CICLABILE LITORANEO MOLISANO RICOMPRESO NEL PIÙ AMPIO PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CD. CICLOVIA TURISTICA ADRIATICA (PNRR - MISURA M2C2 - 23 - 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA") CUP: D11822001770001 CIG: B2C9035B4E - Rigetto istanza di annullamento in autotutela acquisita al prot. n. 72739 del 24.11.2025”, con cui il comune di Termoli ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela proposta dall’odierna ricorrente in data 21.11.2025, prima della proposizione del ricorso principale; - ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o successivo se e per quanto di pregiudizio degli interessi dell’odierna ricorrente e rispetto ai quali si fa espressa riserva di eventuali motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202500382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per carenza del requisito di capacità tecnica e professionale relativo alla categoria V.02, aggiudicazione al concorrente classificato al terzo posto e successivo rigetto dell’istanza di autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, mandataria di un costituendo RTP, aveva partecipato a una procedura aperta indetta dal Comune di Termoli per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza relativi a un intervento PNRR, classificandosi al secondo posto. Dopo l’esclusione del primo classificato, è stata esclusa a sua volta per asserita carenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale, con particolare riferimento alla categoria V.02. L’amministrazione ha ritenuto non comprovato il requisito perché la documentazione prodotta rinviava a un intervento pubblico e non era accompagnata dai documenti richiesti per i servizi svolti in favore di amministrazioni pubbliche. La ricorrente ha dedotto, con tre motivi, la violazione degli artt. 99 e 100 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 7 e 10 della l. 241/1990 e dell’art. 8.3 del disciplinare, nonché travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta e violazione del principio di leale collaborazione. Ha sostenuto che il certificato di regolare esecuzione prodotto era stato rilasciato dal committente privato GIA Costruzioni s.r.l. per un servizio di progettazione svolto in favore della stessa società, sebbene funzionale alla partecipazione di quest’ultima a una gara pubblica, e che tale attestazione era espressamente idonea, secondo la lex specialis, a comprovare il requisito. Con un terzo motivo ha censurato anche l’aggiudicazione al concorrente terzo classificato, deducendo la violazione dei principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato e dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Con motivi aggiunti ha impugnato il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela, deducendone l’illegittimità derivata. Ha inoltre chiesto l’inefficacia dell’eventuale contratto, il subentro e, in via subordinata, il risarcimento del danno.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di estromissione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritenendolo parte necessaria in relazione all’intervento finanziato dal PNRR. Nel merito ha accolto il secondo motivo, assorbendo gli altri. Ha ritenuto che il certificato di regolare esecuzione prodotto dalla ricorrente documentasse un servizio svolto per conto di un committente privato, GIA Costruzioni s.r.l., e non per il Comune coinvolto nella gara pubblica alla quale il committente privato intendeva partecipare. Il collegamento del servizio a una procedura a evidenza pubblica non mutava la natura privata del committente. Poiché l’art. 8.3 del disciplinare ammetteva, per la comprova dei requisiti, attestazioni rilasciate dal committente privato recanti oggetto, importo e periodo di esecuzione, il certificato era idoneo e sufficiente a comprovare il requisito V.02. L’amministrazione aveva quindi erroneamente interpretato il documento e illegittimamente richiesto ulteriore documentazione, ponendo anche il mancato riscontro a tale richiesta a fondamento dell’esclusione. Il TAR ha escluso che le ulteriori criticità prospettate in giudizio dal Comune e dalla controinteressata potessero integrare la motivazione dell’esclusione, in quanto non espresse nel provvedimento impugnato e quindi riconducibili a una motivazione postuma. Per effetto dell’illegittimità dell’esclusione, sono stati annullati anche l’aggiudicazione al concorrente terzo classificato e gli ulteriori atti impugnati, compreso il rigetto dell’istanza di autotutela. Il Collegio ha tuttavia respinto la domanda di inefficacia del contratto e di subentro. Trattandosi di procedura relativa a un intervento finanziato con fondi PNRR, trovava applicazione l’art. 125 c.p.a., richiamato dall’art. 48, comma 4, d.l. 77/2021, che esclude la caducazione del contratto e limita la tutela al risarcimento per equivalente, salvo le ipotesi eccezionali dell’art. 121 c.p.a.; tali ipotesi non ricorrevano e, peraltro, il contratto non era stato stipulato, essendo stata avviata l’esecuzione anticipata. L’illegittimità degli atti è stata pertanto dichiarata ai soli fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023

    le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati

    La capacità tecnica e professionale può essere comprovata anche mediante servizi analoghi svolti in favore di soggetti privati.

  • art. 8.3 del disciplinare di gara

    attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione

    La lex specialis ammette espressamente le attestazioni del committente privato, purché rechino oggetto, importo e periodo di esecuzione; non può essere richiesta ulteriore documentazione non prevista dalla legge di gara.

  • art. 48, comma 4, d.l. 77/2021

    si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo

    Per le controversie relative a procedure e interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR si applica il regime speciale dell’art. 125 c.p.a.

  • art. 125, comma 3, c.p.a.

    al di fuori dei casi [di cui agli artt. 121 e 123] la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente

    Nelle procedure PNRR, fuori dalle ipotesi eccezionali previste dall’art. 121 c.p.a., l’annullamento dell’affidamento non consente la caducazione del contratto né il subentro, residuando la tutela risarcitoria per equivalente.

  • art. 121 c.p.a.

    dichiarazione di inefficacia del contratto per le seguenti gravi ipotesi

    La caducazione del contratto è possibile soltanto nelle tassative ipotesi di gravi violazioni indicate dalla disposizione, non ricorrenti nel caso esaminato.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori

    L’illegittimità degli atti può essere accertata ai soli fini risarcitori quando l’annullamento non consente più una tutela utile in forma specifica.

  • art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023

    È richiamato dalla ricorrente in relazione al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma il motivo è stato assorbito dal giudice.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale base normativa della procedura aperta, senza autonoma statuizione decisoria.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis ammette, per la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, attestazioni rilasciate dal committente privato recanti oggetto, importo e periodo di esecuzione, un’attestazione conforme a tali elementi è idonea a comprovare il requisito e la stazione appaltante non può esigere documenti ulteriori non previsti dalla legge di gara.
  • La circostanza che il servizio reso a un committente privato sia funzionale alla partecipazione di quest’ultimo a una procedura di gara pubblica non trasforma il committente privato in un’amministrazione pubblica: ai fini della comprova del requisito rileva il soggetto per conto del quale il servizio è stato effettivamente svolto.
  • La stazione appaltante non può fondare l’esclusione su una motivazione diversa o più ampia rispetto a quella contenuta nel provvedimento impugnato, introducendo in giudizio elementi ostativi non previamente esplicitati; ciò integra una motivazione postuma non utilizzabile per sostenere la legittimità dell’esclusione.
  • Per le procedure di affidamento relative a interventi finanziati, anche parzialmente, con risorse PNRR, l’annullamento dell’affidamento non comporta di regola la caducazione del contratto né il subentro, poiché l’art. 125 c.p.a. limita la tutela al risarcimento per equivalente, salvo le tassative ipotesi dell’art. 121 c.p.a.
  • Quando le ipotesi di cui all’art. 121 c.p.a. non ricorrono, l’illegittimità degli atti di gara può essere accertata ai soli fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., anche se il contratto non è ancora stato stipulato ma l’esecuzione è stata avviata in via anticipata.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblica

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