Cassazione Penale, Sentenza n. 14727/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione di legge per aver la Corte territoriale computato, ai fini del superamento della soglia di punibilità su base annua (pari a € 10.000,00), anche mensilità del 2017 che non erano state effettivamente contestate e nei cui confronti non era stata esercitata l'azione penale (marzo, aprile, maggio e giugno 2017). La Corte di appello aveva applicato il criterio di verifica su base annua richiamato dalla sentenza delle Sezioni unite n. 10424/2018, ma aveva errato includendo somme non oggetto di contestazione, violando così il principio di correlazione tra accusa e decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte di appello di Salerno per un nuovo giudizio. Il rinvio è finalizzato a consentire la corretta individuazione, sulla base delle contestazioni effettive e dell'esercizio dell'azione penale, dei periodi temporali da considerare e il conseguente calcolo annuale dell'ammontare degli omessi versamenti al fine di verificare se per l'anno 2017 sia stata superata la soglia di punibilità di € 10.000,00.
Norme richiamate
Sentenza Sezioni unite Corte di Cassazione n. 10424 del 2018
sentenza n. 10424 del 2018
Stabilisce che la verifica della soglia di punibilità per l'omesso versamento dei contributi va effettuata su base annua; la sua applicazione richiede però che il calcolo tenga conto solo dei periodi effettivamente contestati e perseguiti
Soglia di punibilità (ammontare annuo)
Il legislatore ha fissato una soglia annua di evasione contributiva sotto la quale non sussiste il reato; il calcolo deve essere annuale e coerente con i mesi effettivamente oggetto di contestazione
Principio di correlazione tra contestazione e decisione
La sentenza riafferma che il giudice non può includere nel calcolo o nella condanna mesi o fatti che non siano stati oggetto di formale contestazione e di esercizio dell'azione penale
Massime di principio
- La verifica del superamento della soglia di punibilità per omissione di versamenti contributivi va sempre fatta su base annua, come indicato dalla giurisprudenza delle Sezioni unite
- Nel computo degli importi annuali devono essere considerati solo i periodi e gli importi effettivamente contestati e per i quali è stata esercitata l'azione penale; non è consentito sommare somme relative a mensilità non contestate
- Se il giudice di merito include fatti o periodi non contestati nella determinazione della responsabilità penale, ciò viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza e legittima annullamento e rinvio in Cassazione
- In casi di pluralità di procedimenti o capi di imputazione, il calcolo aggregato deve rispettare i confini temporali e oggettivi delle singole contestazioni, salvo che vi sia stata preventiva e formale riunione o rinnovata contestazione
- L'errore nel calcolo della soglia di punibilità comporta normalmente la necessità di un nuovo esame di merito da parte del giudice d'appello per verificarne l'effettivo superamento
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