Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00367/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva riqualificato il fatto in bancarotta semplice e rideterminato la pena, è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Monza, ha riqualificato il fatto come bancarotta semplice e ha rideterminato la pena. Con l'unico motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento di una causa di forza maggiore ex art. 45 c.p. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente costituito da censure di merito non consentite in sede di legittimità, generiche ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e meramente reiterative delle doglianze già respinte in appello, senza una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere la sussistenza di una causa di forza maggiore, ma la censura è stata ritenuta non ammissibile e non specifica.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso è stato ritenuto generico e indeterminato perché privo dei requisiti di specificità richiesti per il motivo di impugnazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, non potendo estendersi alla rivalutazione del merito o delle acquisizioni processuali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, si traducano in mere doglianze di fatto o nella richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente riprodurre le argomentazioni già svolte in appello se non si confrontano puntualmente le ragioni della decisione impugnata.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione riguarda solo la tenuta logica del discorso giustificativo della sentenza, non la sua rispondenza alle risultanze processuali secondo una nuova valutazione del merito.
  • La mera reiterazione di motivi già respinti dal giudice di merito, senza confutazione argomentata delle ragioni decisive della decisione, integra aspecificità e determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.