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Risoluzione

Risoluzione n. 172 del 24/04/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la disciplina dell’art. 1, commi 9, 10 e 11, del D.L. n. 262/2006 non si applica ai veicoli acquistati e rivenduti in regime Iva del margine, poiché tali acquisti non sono considerati intracomunitari. Precisa inoltre che la procedura speciale introdotta dal 3 dicembre 2007 non opera per i veicoli già oggetto di comunicazione telematica di acquisto intracomunitario effettuata prima di tale data, per i quali restano applicabili le ordinarie modalità previgenti.

Adempimenti Iva per l’immatricolazione di autoveicoli da acquisto intracomunitario

Adempimenti Iva per l’immatricolazione di autoveicoli da acquisto intracomunitario

La risoluzione affronta due profili relativi all’immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi acquistati da altri Paesi UE: l’applicabilità delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 262/2006 ai veicoli in regime del margine e la decorrenza temporale della nuova procedura di versamento e controllo dell’Iva.

Quesito posto dal contribuente

La società istante chiede se gli obblighi previsti dall’art. 1, commi 9, 10 e 11, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge n. 286/2006, si applichino:

  • agli autoveicoli di provenienza comunitaria assoggettati al regime speciale Iva del margine di cui agli articoli 36 e seguenti del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41;
  • alle cessioni di autoveicoli effettuate tra operatori italiani prima del 3 dicembre 2007, quindi prima dell’entrata in vigore del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2007.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’istante sostiene che la disciplina del D.L. n. 262/2006 si applichi anche ai veicoli assoggettati al regime del margine nello Stato membro di provenienza. Ritiene quindi che, al momento della prima immatricolazione o della prima cessione interna, debba essere versata l’Iva calcolata sul costo di acquisto del veicolo, anche se il bene è stato acquistato in regime del margine.

Con riferimento al profilo temporale, ritiene che per i veicoli ceduti prima del 3 dicembre 2007 non si applichino le nuove regole e che l’immatricolazione possa seguire le procedure ordinarie già vigenti.

Inquadramento normativo della disciplina introdotta dal D.L. n. 262/2006

L’Agenzia ricorda che i commi 9, 10 e 11 dell’art. 1 del D.L. n. 262/2006 sono stati introdotti per contrastare frodi nel commercio di mezzi di trasporto acquistati in ambito comunitario e rivenduti in Italia.

In particolare, il comma 9 prevede che, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la richiesta debba essere corredata da copia del modello F24.

La disposizione, secondo la ricostruzione dell’Agenzia, condiziona l’immatricolazione o la voltura dei veicoli nuovi e usati acquistati intracomunitariamente, ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 331/1993, alla presentazione del modello F24 dal quale risultino, per ciascun veicolo, il numero di telaio e l’Iva assolta dal cedente in occasione della prima cessione nel territorio dello Stato.

Attuazione operativa dal 3 dicembre 2007

Con i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 ottobre 2007, pubblicati in G.U. n. 266 del 15 novembre 2007, è stata data attuazione alle disposizioni del D.L. n. 262/2006 a decorrere dal 3 dicembre 2007.

L’Agenzia evidenzia che tali provvedimenti hanno introdotto una particolare modalità di versamento dell’Iva a carico dell’acquirente nazionale di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario. A tal fine è stato approvato il modello “F24 IVA immatricolazione auto UE”, nel quale devono essere indicati per ciascun mezzo:

  • il tipo di veicolo;
  • il numero di telaio;
  • l’ammontare dell’Iva versata relativa alla prima cessione interna.

Regime del margine e esclusione dall’ambito applicativo

Sul primo quesito, l’Agenzia richiama l’art. 37, comma 2, del D.L. n. 41/1995, secondo cui gli acquisti di beni assoggettati al regime Iva del margine nello Stato membro di provenienza “non sono considerati acquisti intracomunitari”.

Da ciò deriva che le disposizioni dell’art. 1, commi 9, 10 e 11, del D.L. n. 262/2006 non si applicano all’immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi rientranti nel regime speciale Iva del margine.

Controlli sulla legittima applicazione del regime del margine

Pur escludendo l’applicabilità della disciplina del D.L. n. 262/2006, la risoluzione richiama la circolare n. 14/E del 26 febbraio 2008, emanata per evitare un uso abusivo del regime del margine.

Secondo tale circolare, l’operatore nazionale che acquista questi beni da soggetti residenti in altri Stati membri deve, prima di richiedere l’immatricolazione, esibire o trasmettere agli Uffici locali dell’Agenzia delle entrate una documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per la legittima applicazione del regime Iva del margine.

Se i controlli hanno esito positivo, l’Ufficio trasmette, tramite un canale informatico dedicato, gli elementi identificativi del veicolo, compreso il numero di telaio, al CED del Dipartimento dei trasporti terrestri, consentendo così l’immatricolazione.

Decorrenza temporale della nuova procedura

Quanto al secondo quesito, l’Agenzia richiama la circolare n. 64/E del 30 novembre 2007, che ha chiarito come la nuova procedura si applichi ai veicoli per i quali la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario agli Uffici del Dipartimento dei Trasporti terrestri, prevista dall’art. 1, comma 378, della legge n. 311/2004 e disciplinata dal decreto ministeriale 30 ottobre 2007, sia effettuata a decorrere dal 3 dicembre 2007.

La norma del comma 378 stabilisce che i soggetti d’imposta trasmettano al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro 15 giorni dall’acquisto e comunque prima dell’immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario e il numero di telaio dei veicoli acquistati; per i successivi passaggi interni precedenti l’immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore. In mancanza di tali informazioni, gli uffici preposti non procedono all’immatricolazione.

Effetti per i veicoli comunicati prima del 3 dicembre 2007

Per tutti i veicoli oggetto della comunicazione telematica di acquisto intracomunitario prima del 3 dicembre 2007, anche se la richiesta di immatricolazione è presentata successivamente, non si applica la particolare modalità di versamento dell’Iva introdotta dal D.L. n. 262/2006.

In tali casi, ai fini dell’immatricolazione, è sufficiente per i soggetti che operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni effettuare la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario prevista dal comma 378 della legge n. 311/2004, secondo le modalità del decreto ministeriale 30 ottobre 2007.

Conclusioni operative

La risoluzione conclude che:

  • i veicoli acquistati in regime Iva del margine nello Stato membro di provenienza non rientrano tra gli acquisti intracomunitari ai fini dell’art. 1, commi 9, 10 e 11, del D.L. n. 262/2006;
  • la procedura speciale di versamento e controllo dell’Iva introdotta da tale decreto si applica solo ai veicoli per i quali la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario sia effettuata dal 3 dicembre 2007 in poi;
  • per i veicoli già comunicati prima di tale data resta applicabile la disciplina ordinaria previgente.

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