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Risoluzione

Risoluzione n. 171 del 23/04/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per gli anni 2006 e 2007, i soggetti che non sono tenuti a registrare le fatture ai fini IVA non devono presentare gli elenchi clienti e fornitori. Rientrano in tale esonero anche gli enti che hanno optato per il regime agevolato della legge n. 398/1991, inclusa la comunicazione relativa all’anno 2007 da effettuarsi entro il 29 aprile 2008.

Elenco clienti e fornitori: esonero per i soggetti in legge 398/1991 per il 2007

Elenco clienti e fornitori e regime legge 398/1991

La risoluzione affronta il quesito relativo all’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori per i soggetti disciplinati dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, con riferimento all’anno d’imposta 2007. In particolare, viene chiarito se tali soggetti, tra cui associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni/enti richiamati da norme speciali, siano tenuti alla comunicazione prevista dall’articolo 8-bis, comma 4-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Soggetti interessati

Il documento richiama, oltre alle associazioni sportive dilettantistiche, anche altre categorie che beneficiano dei medesimi richiami normativi:

  • associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco, ai sensi dell’articolo 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;
  • società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  • associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Regime IVA dei soggetti ex legge n. 398 del 1991

La risoluzione ricorda che i soggetti che hanno esercitato l’opzione prevista dall’articolo 1 della legge n. 398 del 1991 applicano, ai sensi dell’articolo 2 della medesima legge, il regime IVA mediante forfetizzazione della detrazione. Inoltre, essi sono esonerati dagli obblighi contabili previsti dal titolo II del d.P.R. n. 633 del 1972, tra i quali rientra la registrazione delle fatture.

Principio generale sull’obbligo di comunicazione

In via generale, sono obbligati alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori tutti i soggetti passivi IVA che abbiano emesso o ricevuto fatture nell’anno cui la comunicazione si riferisce. La norma richiamata dispone infatti che, entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale, il contribuente presenti:

  • l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno di riferimento;
  • l’elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA.

Chiarimento interpretativo sulla registrazione delle fatture

La risoluzione richiama la circolare n. 53/E del 3 ottobre 2007, precisando che l’obbligo di compilazione e trasmissione degli elenchi è collegato all’emissione o ricezione delle fatture e non alla loro registrazione. La registrazione viene qualificata come adempimento successivo e distinto rispetto all’emissione delle fatture.

Esonero limitato agli anni 2006 e 2007

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 maggio 2007 ha previsto, al paragrafo 3.3, alcune ipotesi di esonero soggettivo e oggettivo, stabilendo che, limitatamente agli anni 2006 e 2007, è possibile non comunicare i dati relativi alle operazioni documentate da fatture emesse e ricevute per le quali non è prevista la registrazione ai fini IVA.

Da ciò la risoluzione conclude che, per gli anni 2006 e 2007, non sono obbligati a presentare gli elenchi clienti e fornitori i soggetti non tenuti a registrare le fatture attive e passive.

Applicazione concreta ai soggetti in regime 398/1991

Tra i soggetti esonerati rientrano anche quelli che, avendo esercitato l’opzione di cui alla legge n. 398 del 1991, non hanno registrato le fatture emesse e ricevute. Pertanto, tali soggetti possono non comunicare, entro il 29 aprile 2008, i dati relativi alle fatture emesse e ricevute nell’anno 2007.

Indicazione finale

La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni Regionali a vigilare affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme sul territorio.

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