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Risoluzione

Risoluzione n. 165 del 21/04/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione afferma che, nel conferimento di rami d’azienda, il plafond IVA può trasferirsi alle società conferitarie se l’attività di esportazione prosegue senza soluzione di continuità e se, pur non essendo trasferiti alcuni debiti verso dipendenti, erario e enti previdenziali, risultano trasferite le posizioni attive e passive necessarie alla continuità aziendale. È richiamata la possibilità di ricostruire in modo oggettivo il plafond riferibile ai singoli rami tramite il codice SeCo.

Trasferimento del plafond IVA in caso di conferimento di ramo d’azienda

Trasferimento del plafond IVA nel conferimento di ramo d’azienda

La risoluzione esamina la possibilità che il plafond IVA maturato da una società conferente sia trasferito alle società conferitarie nell’ambito di un conferimento di due rami d’azienda. Il chiarimento riguarda l’articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a una riorganizzazione aziendale effettuata in neutralità fiscale.

Quesito prospettato

La società ALFA S.p.A., quotata e operante nella progettazione, produzione e vendita di macchinari e impianti per i settori farmaceutico, cosmetico e del tè in bustine, intende conferire due distinti rami d’azienda a due società neo-costituite:

  • un ramo relativo alla produzione di macchine per l’industria del tè, conferito ad ALFA A S.r.l.;
  • un ramo relativo alla produzione di macchine per l’industria farmaceutica e cosmetica, conferito ad ALFA B S.r.l.

I conferimenti sono indicati come effettuati in neutralità fiscale ai sensi dell’articolo 176, comma 1, del T.U.I.R. La società chiede se possa trasferire alle conferitarie il beneficio della non imponibilità IVA, cioè il plafond maturato quale esportatore abituale.

Situazione del plafond e modalità di individuazione

La conferente dichiara di essere esportatore abituale ai sensi dell’articolo 8, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e di aver maturato, nel corso del 2007 fino al 31 ottobre 2007, un plafond determinato con il metodo solare.

La società afferma inoltre che, pur non avendo contabilità separata per le singole divisioni, le operazioni rilevanti ai fini IVA sono comunque individuabili in modo oggettivo tramite un codice specifico “SeCo” (Settore Contabile). Tale sistema consentirebbe di attribuire con precisione ciascuna operazione attiva alla singola divisione e, quindi, al relativo ramo aziendale, rendendo possibile la quantificazione del plafond riferibile a ciascun ramo conferito.

Argomentazioni del contribuente

La società ritiene che l’esclusione dal conferimento di alcuni debiti verso dipendenti, enti previdenziali ed erario non impedisca il trasferimento del plafond alle conferitarie. In particolare, sostiene che:

  • non esiste un fondamento normativo che subordini il trasferimento del plafond al trasferimento di tutti i crediti e debiti dell’azienda, neppure richiamando l’affitto d’azienda;
  • le poste contabili non trasferite non hanno attinenza con l’attività di esportazione che ha generato il plafond;
  • la giurisprudenza avrebbe già riconosciuto che il trasferimento integrale di crediti e debiti non è condizione necessaria per il passaggio del plafond.

La società richiama anche la sentenza n. 8 del 5 marzo 2007 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate afferma che il conferimento di un’azienda o di un ramo aziendale comporta il subentro del conferitario nella posizione di esportatore abituale e nella possibilità di utilizzare il plafond maturato dalla conferente, purché ricorrano due condizioni:

  • il conferitario continui senza soluzione di continuità l’attività svolta dal conferente nel complesso aziendale conferito;
  • vi sia il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai complessi aziendali conferiti.

Nel caso esaminato, le divisioni oggetto di conferimento continuano la medesima attività presso le società beneficiarie, soddisfacendo la prima condizione.

Quanto alla seconda, la risoluzione rileva che restano esclusi dal trasferimento alcuni debiti di natura retributiva, previdenziale e fiscale relativi al mese di dicembre e alla tredicesima mensilità, ma tali posizioni non incidono sull’attività di esportazione e non pregiudicano il trasferimento del plafond.

Elementi documentali e conferma della continuità

La risoluzione valorizza anche la documentazione richiamata nell’istanza, in particolare i verbali di conferimento del 19 dicembre 2007. In base agli articoli 2 e 6 di tali verbali:

  • il complesso aziendale viene conferito nella sua unità industriale, economica e finanziaria;
  • la conferitaria subentra nella totalità degli obblighi, diritti, interessi legittimi e aspettative dell’azienda conferita;
  • la conferitaria assume anche gli oneri, debiti, responsabilità e passività che maturino o emergano successivamente ma relativi alla gestione precedente.

L’Agenzia evidenzia inoltre che il sistema SeCo consente di attribuire in modo univoco e oggettivo le operazioni attive a ciascun ramo e di verificare il loro trasferimento.

Rilievo della giurisprudenza

La risoluzione richiama la giurisprudenza tributaria di primo e secondo grado, in particolare la CTR Piemonte n. 8 del 9 marzo 2007, secondo cui nelle trasformazioni sostanziali soggettive, diverso dall’affitto d’azienda, il trasferimento del plafond non richiede il passaggio di tutti i debiti e crediti dell’azienda, ma solo delle posizioni necessarie a garantire la prosecuzione dell’attività verso clienti non residenti.

Conclusione

L’Agenzia conclude che, nel caso concreto, sussistono le condizioni per il trasferimento del plafond IVA dalla società istante alle società beneficiarie del conferimento.

Resta comunque fermo, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, il potere dell’amministrazione finanziaria di verificare se l’operazione, eventualmente insieme ad altri atti o negozi collegati, si inserisca in un disegno elusivo. Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme dei principi espressi nella risoluzione.

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