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Risoluzione

Risoluzione n. 174 del 24/04/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate conferma l’applicazione del reverse-charge alle prestazioni rese dalla ALFA S.p.A. a favore di ETA S.p.A. perché entrambe operano nel settore edile e le opere oggetto del subappalto rientrano nella sezione F ATECOFIN 2004. Viene quindi accolto l’orientamento del contribuente sulla corretta fatturazione con inversione contabile.

Reverse-charge nel settore edilizio per prestazioni in subappalto

Reverse-charge nel settore edilizio per opere civili in subappalto

La risoluzione esamina l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile ex art. 17, comma 6, DPR 633/1972 alle prestazioni rese nell’ambito di un appalto/subappalto relativo alla realizzazione di una centrale elettrica a turbogas. Il documento chiarisce quando il reverse-charge è applicabile nel settore edilizio e richiama i criteri desumibili dalla normativa e dai precedenti di prassi.

Contesto e soggetti coinvolti

La società ALFA S.p.A. svolge prevalentemente attività di costruzione, installazione e manutenzione di impianti per la produzione e distribuzione di energia, oltre a lavori generali di costruzione. Le attività sono indicate con i codici ATECOFIN 2004:

  • 29.11.2, per l’attività principale, in sezione D;
  • 45.21.1, per l’attività secondaria comunicata dal gennaio 2007, in sezione F.

ALFA S.p.A., quale mandataria di una BETA, ha stipulato un contratto di appalto con ETA S.p.A. per la realizzazione delle opere civili relative alla costruzione di una centrale elettrica a turbogas da due moduli da 400 MW. Le società mandanti della BETA operano nel settore edile con codici attività rientranti nella sezione F.

Il documento richiama inoltre un ulteriore rapporto contrattuale, di cui la società istante non dispone integralmente, tra ETA S.p.A. e una diversa BETA per la realizzazione "chiavi in mano" del medesimo impianto.

Quesiti posti dall’istante

ALFA S.p.A. chiede:

  • se alle prestazioni rese in qualità di mandataria di BETA nei confronti di ETA S.p.A. si applichi il reverse-charge;
  • in caso di risposta negativa, come correggere l’eventuale errore di applicazione del reverse-charge e se l’incertezza interpretativa possa escludere la punibilità dell’errore.

Posizione del contribuente

Secondo la società istante, il reverse-charge sarebbe applicabile perché rilevano le prestazioni rese nel comparto edilizio riconducibili alla sezione F ATECOFIN 2004, indipendentemente dal codice attività dei soggetti coinvolti, richiamando la risoluzione n. 154/2007.

Inoltre, la società osserva che il codice 45.21.1 comprende anche la costruzione di opere del genio civile, tra cui impianti industriali, e che la costruzione di una centrale termoelettrica rientrerebbe nel settore edile, anche alla luce della circolare n. 37/2006 e della sentenza della Corte di Cassazione n. 24.064 del 10 novembre 2006.

In via subordinata, qualora fosse stata emessa fattura con imposta errata, ritiene possibile emettere una nota di addebito/fattura integrativa ai sensi dell’art. 21 e seguenti del DPR 633/1972, senza limiti temporali specifici per le variazioni in aumento. Sostiene inoltre che l’obiettiva incertezza normativa escluderebbe l’applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 472/1997 e dell’art. 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente.

Quadro normativo e prassi richiamati dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che l’art. 1, comma 44, lettera a), della legge 296/2006 ha esteso il reverse-charge alle prestazioni di servizi rese nel settore dell’edilizia. La circolare n. 37 del 29 dicembre 2006 ha precisato che i soggetti interessati vanno individuati in relazione alle prestazioni dipendenti da subappalti.

La circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, punto 5.2, ha ulteriormente chiarito che il reverse-charge in edilizia si applica solo se sia l’appaltatore sia il subappaltatore operano nell’ambito di attività riconducibili alla sezione F della tabella ATECOFIN 2004, oggi sostituita dalla tabella ATECO 2007.

Distinzione rispetto alla risoluzione n. 347/2007

La risoluzione n. 347 del 28 novembre 2007, richiamata dall’istante, riguardava una società classificata con codice 29.12.0 ATECOFIN 2004, corrispondente alla fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici, che aveva stipulato un appalto per la fornitura e posa di aerogeneratori. In quel caso l’Agenzia aveva escluso il reverse-charge perché mancava la condizione della riconducibilità di entrambi i soggetti alla sezione F.

Valutazione del caso concreto

Nel caso esaminato, dai documenti allegati emerge che il contratto di subappalto ha ad oggetto opere civili come vasche, basamenti, sottopassi, serbatoi e portineria, connesse alla costruzione della centrale elettrica a turbogas. Tali attività sono classificate con codice 45.21.2 della sezione F ATECOFIN 2004, corrispondente al codice 42.99.09 della tabella ATECO 2007.

L’Agenzia evidenzia inoltre che:

  • l’attività della società istante rientra nel settore edile, circostanza rafforzata dall’adozione anche del codice attività tipico di tale settore;
  • dalla consultazione dell’Anagrafe tributaria ETA S.p.A. risulta svolgere l’attività 45.25.0, cioè altri lavori speciali di costruzione, anch’essa compresa nella sezione F ATECOFIN 2004, corrispondente al codice 43.99.09 ATECO 2007.

Poiché le prestazioni sono rese nell’ambito di un contratto di subappalto e entrambe le società operano nel settore edile, l’Agenzia conclude che le prestazioni fatturate a ETA S.p.A. debbano essere assoggettate al regime del reverse-charge.

Esito e indicazioni finali

La risoluzione esprime parere favorevole all’applicazione dell’inversione contabile nel caso concreto. Di conseguenza, le prestazioni rese dalla ALFA S.p.A. nei confronti di ETA S.p.A. devono essere fatturate con reverse-charge.

Il documento si chiude con l’indicazione che le Direzioni Regionali dovranno vigilare affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme.

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