Risoluzione n. 169 del 22/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo da usare in F24 per recuperare, tramite compensazione, i crediti d’imposta relativi ai contributi previsti dall’art. 29 del D.L. 248/2007 per la rottamazione e sostituzione di autovetture, motocicli e altri veicoli. Sono indicati importi, condizioni, periodi di applicazione, modalità di compilazione dell’F24 e decorrenza operativa dei codici.
Istituzione dei codici tributo 6800, 6801, 6802 e 6803 per crediti d’imposta su incentivi rottamazione e sostituzione veicoli
Istituzione dei codici tributo per i crediti d’imposta sui contributi per rottamazione e sostituzione veicoli
La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta riconosciuti per gli incentivi ambientali previsti dall’art. 29 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Vengono istituiti specifici codici tributo per consentire ai soggetti interessati di recuperare i contributi anticipati nell’ambito degli interventi di rottamazione e sostituzione di veicoli.
Quadro normativo e finalità
Il provvedimento si inserisce nella proroga degli interventi di salvaguardia ambientale già previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 224 a 236. L’obiettivo è rendere operative, ai fini fiscali, le agevolazioni previste per la sostituzione di autoveicoli, autocarri, autocaravan e motoveicoli più inquinanti con veicoli nuovi di categoria più evoluta sotto il profilo ambientale.
Codici tributo istituiti e relative fattispecie
La risoluzione istituisce quattro codici tributo, ciascuno collegato a una specifica ipotesi di incentivo:
- 6800: credito d’imposta per il contributo alla rottamazione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.L. 248/2007.
- 6801: credito d’imposta per il contributo alla sostituzione, tramite rottamazione di motocicli e ciclomotori euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 cm³ di cilindrata di categoria euro 3, ai sensi dell’art. 29, comma 2.
- 6802: credito d’imposta per il contributo alla sostituzione, tramite rottamazione, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove euro 4 o euro 5 che rispettano i limiti di emissione di CO2 previsti dal comma 3 dell’art. 29.
- 6803: credito d’imposta per il contributo alla sostituzione, tramite rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere c), d), f), g) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4, ai sensi dell’art. 29, comma 4.
Dettaglio delle agevolazioni richiamate
Rottamazione di autoveicoli e autovetture: comma 1
Per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo e le autovetture immatricolati prima del 1° gennaio 1999 come euro 0, euro 1 o euro 2, consegnati al demolitore entro il 31 dicembre 2008, è previsto un contributo pari al costo di demolizione e comunque entro il limite di 150 euro per ciascun veicolo. Il contributo è anticipato dal centro autorizzato che effettua la rottamazione, il quale recupera l’importo come credito d’imposta.
Sostituzione di motocicli e ciclomotori: comma 2
Dal giorno di entrata in vigore della legge 31/2008 e fino al 31 dicembre 2008, acquistando un motociclo nuovo fino a 400 cm³ di categoria euro 3 con contestuale sostituzione, mediante demolizione, di un motociclo o ciclomotore euro 0, è riconosciuto un contributo di 300 euro. Inoltre, il costo della rottamazione è posto a carico del bilancio dello Stato nei limiti di:
- 80 euro per ciascun motociclo;
- 30 euro per ciascun ciclomotore.
Il venditore recupera gli importi anticipati al compratore mediante credito d’imposta utilizzabile solo in compensazione.
Sostituzione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo: comma 3
Per la sostituzione, mediante demolizione, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati prima del 1° gennaio 1997 come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove di categoria euro 4 o euro 5, è riconosciuto un contributo di 700 euro se il veicolo nuovo emette:
- non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro;
- non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentato a diesel.
Il contributo è aumentato di 100 euro se l’autovettura nuova euro 4 o euro 5 emette non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro. È inoltre aumentato di 500 euro nel caso di demolizione di due autoveicoli appartenenti a persone dello stesso nucleo familiare, purché conviventi, come attestato dallo stato di famiglia.
Il recupero del contributo come credito d’imposta spetta ai centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione oppure alle imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo che rimborsano il venditore.
Sostituzione di altri veicoli fino a 3.500 kg: comma 4
Per la sostituzione, tramite demolizione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere c), d), f), g) ed m), del D.Lgs. 285/1992, di massa massima fino a 3.500 kg, di categoria euro 0 o euro 1 immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi della stessa tipologia e dello stesso limite di massa, di categoria euro 4, è previsto un contributo pari a:
- 1.500 euro, se il veicolo ha massa massima inferiore a 3.000 kg;
- 2.500 euro, se il veicolo ha massa massima da 3.000 kg fino a 3.500 kg.
Anche in questo caso il credito d’imposta è recuperabile dai centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione o dalle imprese costruttrici/importatrici che rimborsano il venditore.
Condizioni temporali per la fruizione dei crediti
Per i codici tributo 6801, 6802 e 6803, il comma 5 dell’art. 29 stabilisce che i veicoli nuovi devono essere acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 e devono essere immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.
Modalità di utilizzo nel modello F24
I codici tributo devono essere indicati nella sezione Erario del modello F24:
- nella colonna importi a credito compensati, in caso di fruizione del credito d’imposta;
- nella colonna importi a debito versati, nei casi di ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Nel campo anno di riferimento deve essere indicato l’anno solare di fruizione del credito nel formato AAAA.
Limiti e decorrenza operativa
I crediti d’imposta disciplinati dalla risoluzione non sono soggetti al limite di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
I codici tributo istituiti sono operativamente efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.
Rinvio ad altra disciplina
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla risoluzione, viene effettuato rinvio alla Risoluzione 7 febbraio 2007, n. 22.
Testo integrale
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