Sentenza del 23/09/2016 n. 18688 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEF e IRAP, contestando il recupero a tassazione di costi e la negata detrazione IVA riferiti a fatture emesse da società ritenute inesistenti o cartiere. La ricorrente ha dedotto l'omessa motivazione degli avvisi e della sentenza d'appello, la violazione delle regole sull'onere della prova e dell'art. 2729 c.c., nonché l'insufficiente valutazione delle fatture, dei documenti di trasporto, dei bonifici e degli ulteriori elementi addotti a sostegno dell'effettività delle operazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili tutti i motivi. Ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale avesse correttamente valorizzato gli elementi indiziari forniti dall'Amministrazione, tra cui l'assenza di personale, struttura, sede e contabilità delle società emittenti, il loro inserimento in una rete di società cartiere e la radicale incompatibilità dei loro oggetti sociali con le semilavorazioni metalliche fatturate. La documentazione formalmente regolare prodotta dalla contribuente non è stata considerata sufficiente a dimostrare l'effettività delle operazioni e la sua buona fede. La Corte ha inoltre escluso la violazione del divieto di doppia presunzione e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 11.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che alcune censure fossero formalmente inammissibili perché prospettavano un'omessa pronuncia ai sensi del n. 4 anziché un vizio motivazionale e perché miravano sostanzialmente a ottenere un nuovo esame del merito.
Art. 2697 c.c.
Regola l'onere della prova. In caso di contestazione di operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi, anche presuntivi, dell'inesistenza o della fittizietà dell'operazione e della conoscibilità della frode; il contribuente deve poi dimostrare la legittimità della detrazione o del costo e la propria inconsapevolezza, quando gli indizi rendano sospetta l'operazione.
Art. 2729 c.c.
Consente il ricorso a presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. La Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo coordinato di più elementi oggettivi relativi all'inesistenza e all'inidoneità commerciale delle società emittenti.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Consente, ai fini IVA, l'accertamento anche mediante presunzioni ed elementi indiziari.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 39, comma 1, lett. d)
Prevede, per le imposte dirette, la possibilità di fondare l'accertamento anche su presunzioni qualificate.
Sesta direttiva 77/388/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE
Il diritto alla detrazione non può essere negato se non è dimostrato, sulla base di elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'IVA.
La regolarità fiscale del fornitore non deve essere verificata integralmente dal cliente, ma il diritto alla detrazione viene meno quando l'Amministrazione dimostra che il cliente conosceva o avrebbe dovuto conoscere, sulla base di indizi concreti, l'inesistenza o la natura fraudolenta dell'operazione.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 22 ottobre 2015, causa C-277/14
La mera inesistenza del fornitore o l'impossibilità di identificare il reale cedente non bastano automaticamente a negare la detrazione IVA; occorre provare, senza imporre verifiche sproporzionate, la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del destinatario.
Massime di principio
- La presenza di fatture, documenti di trasporto e pagamenti bancari dimostra soltanto la regolarità formale dell'operazione e non prova da sola che la prestazione sia stata effettivamente eseguita dal soggetto indicato.
- Quando il fornitore è privo di personale, mezzi, sede, contabilità o attività coerente con quanto fatturato, tali circostanze possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti di operazione inesistente o di frode.
- Il contribuente non è tenuto a svolgere controlli illimitati sulla posizione fiscale del fornitore, ma deve adottare verifiche ragionevoli quando esistono anomalie oggettive che rendono sospetta l'operazione.
- Una volta fornito dall'Amministrazione un quadro indiziario concreto, spetta al contribuente dimostrare sia l'effettività e la legittimità dell'operazione sia la propria assenza di consapevolezza o colpa nella frode.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito: occorre indicare specifici vizi giuridici o motivazionali e rispettare gli oneri di chiarezza, tempestività e autosufficienza.
- Il divieto di doppia presunzione non costituisce un principio generale dell'ordinamento: un fatto accertato tramite presunzioni può essere utilizzato come base per ulteriori inferenze, purché il ragionamento complessivo sia logico e fondato su elementi adeguati.
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