Sentenza del 26/09/2018 n. 22952 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Richiesta di rimborso di crediti di imposta - Provvedimento di sospensione dell'esecuzione del rimborso - Impugnabilità dinanzi al giudice - Ammissibilità - Ragioni - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La D. S.r.l. aveva impugnato il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva sospeso il rimborso del credito IVA relativo al 2006, richiesto dalla società, a causa della pendenza di verifiche e accertamenti fiscali. La società chiedeva il rimborso dell'IVA e il riconoscimento della regolarità della propria posizione fiscale. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima la sospensione solo entro il limite dell'IVA collegata a fatture e documenti illecitamente emessi o utilizzati, ordinando comunque all'Ufficio di procedere al rimborso dell'importo residuo, detratto anche un debito per imposta di registro. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione sostenendo, tra l'altro, che il rimborso fosse stato ordinato senza i presupposti di legge, che fosse venuto meno l'interesse della società a ricorrere e che la motivazione della sentenza regionale fosse insufficiente e contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che il provvedimento di sospensione del rimborso IVA è autonomamente impugnabile per i propri vizi, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 546 del 1992. Il contribuente, tuttavia, deve allegare anche i fatti costitutivi del proprio credito IVA, mentre l'Amministrazione deve provare le ragioni che impediscono il rimborso. Il giudice deve esaminare prima la legittimità della sospensione e, se ne accerta i vizi, può procedere alla verifica del credito e ordinare il rimborso. Nel caso concreto, le censure dell'Agenzia sono state ritenute in parte infondate e in parte inammissibili, anche perché basate su difese nuove o non adeguatamente specificate. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società non si è costituita in Cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
Norma richiamata per la sospensione e il rimborso del credito IVA.
La disposizione disciplina le condizioni, le garanzie e i casi in cui l'Amministrazione può sospendere o non eseguire il rimborso IVA, inclusi i casi collegati ad accertamenti o violazioni fiscali.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. i)
Ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
La norma consente di ricondurre il provvedimento di sospensione del rimborso IVA alla categoria degli atti autonomamente impugnabili per vizi propri.
Art. 100 c.p.c.
Richiede l'interesse ad agire; la Corte ha escluso che l'eventuale futura restituzione del rimborso faccia venir meno l'interesse del contribuente a contestare la sospensione.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione; le censure dell'Agenzia sono state ritenute inammissibili perché non riportavano adeguatamente il contenuto degli atti rilevanti.
Massime di principio
- Un provvedimento che sospende un rimborso IVA può essere impugnato autonomamente, anche se non definisce definitivamente il credito del contribuente.
- Il ricorso non può limitarsi a denunciare l'illegittimità formale della sospensione: il contribuente deve dimostrare o allegare l'esistenza concreta del credito e l'incidenza della sospensione sulla propria posizione.
- L'Amministrazione deve indicare e provare le specifiche ragioni ostative al rimborso; non è sufficiente richiamare genericamente la pendenza di controlli o accertamenti.
- Il giudice tributario deve esaminare prima i vizi del provvedimento di sospensione e solo dopo, se tali vizi risultano fondati, verificare l'esistenza e l'ammontare del credito IVA.
- L'eventuale successivo obbligo di restituire somme indebitamente rimborsate non elimina automaticamente l'interesse del contribuente a ottenere una decisione sulla legittimità della sospensione.
- In Cassazione non sono ammesse, di regola, difese nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio; inoltre, le censure devono indicare con precisione gli atti e i passaggi rilevanti.
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