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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04012/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della condanna di primo grado anche agli effetti civili, aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati sub B), F) e G), aveva assolto l'imputato dal reato sub H) perché il fatto non sussiste, e aveva confermato la responsabilità per i reati sub C) e D), rideterminando la pena. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite il difensore, conteneva un unico motivo articolato in quattro censure formalmente ricondotte al vizio di motivazione e diretto a contestare l'affermazione di responsabilità per tutti i capi ancora rilevanti. Le doglianze erano ritenute dal ricorrente tali da evidenziare travisamenti e contraddizioni, in particolare con riguardo al capo C) e al tempus commissi delicti, ma la Corte ha rilevato che le censure erano generiche, reiterative di quelle già svolte in appello, prive di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata e, in sostanza, miranti a ottenere una rivalutazione delle prove non consentita in cassazione. Quanto al capo C), la Corte ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva già spiegato in modo approfondito, anche alla luce delle produzioni documentali della difesa, perché la collocazione temporale della privazione della libertà personale riferita dalla parte offesa fosse attendibile.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre disposto che nulla fosse dovuto per le spese della parte civile Michele Di Giovanna, perché la memoria depositata non aveva apportato un effettivo contributo alla dialettica processuale; ha parimenti escluso la rifusione delle spese delle altre parti civili, poiché le loro memorie con nota spese erano state depositate tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 611, comma 1, seconda parte, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 605 c.p.

    Richiamato come uno dei reati oggetto della condanna di merito, poi in parte dichiarato estinto per prescrizione in appello.

  • art. 61 n. 9 c.p.

    Indicata come aggravante contestata in relazione ai capi B), C) e D).

  • art. 479 c.p.

    Richiamato come reato contestato al capo F), poi dichiarato estinto per prescrizione in appello.

  • art. 368 c.p.

    Richiamato come reato contestato al capo G), poi dichiarato estinto per prescrizione in appello.

  • art. 490 c.p.

    Richiamato in relazione all'art. 476 c.p. come reato contestato al capo H), per il quale l'imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste.

  • art. 476 c.p.

    Richiamato in relazione al capo H) quale norma presupposta per la contestazione di falso.

  • art. 611, comma 1, seconda parte, c.p.p.

    «Fino a quindici giorni prima dell'udienza [....] le parti possono presentare motivi nuovi e memorie»

    Stabilisce il termine per il deposito di motivi nuovi e memorie; le memorie delle parti civili sono state ritenute tardive perché depositate oltre tale termine.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure meramente reiterative delle doglianze di appello, prive di confronto critico con la motivazione della decisione impugnata e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La deduzione di travisamenti della prova richiede allegazioni specifiche, decisive e autosufficienti; in difetto, il ricorso è inammissibile se mira solo a proporre una lettura alternativa degli elementi probatori.
  • La motivazione della sentenza impugnata non è censurabile in cassazione quando non presenti carenze o illogicità manifeste e macroscopiche.
  • Il termine per il deposito di memorie e motivi nuovi in cassazione è perentorio; il deposito oltre il termine comporta l'impossibilità di ottenere la liquidazione delle spese correlate all'attività difensiva tardiva.
  • La parte civile ottiene la rifusione delle spese solo se la sua attività processuale apporta un effettivo contributo alla dialettica del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblicoFalsità in scrittura privataUso di atto falsoSequestro di persona
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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