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Sentenza

Sentenza n. 887/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento di irricevibilità della domanda di rilascio permesso di soggiorno per motivi di studio emesso dalla Questura della Provincia di Milano il 30/10/2025 e notificato il 10/11/2025, nonché di ogni atto comunque preordinato e/o connesso e/o conseguenziale;

Giustizia amministrativa202504320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il provvedimento impugnato era già stato annullato dal TAR Lazio e che, pertanto, era venuto meno l'oggetto del giudizio. La questione è stata sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di irricevibilità della domanda di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di studio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano del 30 ottobre 2025, notificato il 10 novembre 2025, con il quale era stata dichiarata irricevibile la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio. Nel corso del giudizio è emerso che il medesimo provvedimento era stato già annullato dal TAR Lazio, con sentenza del 12 febbraio 2026, su ricorso proposto dalla stessa ricorrente. La ricorrente non ha quindi dedotto ulteriori motivi di merito esaminati dal TAR Lombardia, poiché la sopravvenuta pronuncia ha eliminato l'oggetto della controversia.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, all'esito della camera di consiglio e previa audizione delle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La sopravvenuta ragione di improcedibilità è stata sottoposta al contraddittorio delle parti nel corso dell'udienza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale fondamento ulteriore della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il provvedimento impugnato viene già annullato da un altro giudice con efficacia satisfattiva per il ricorrente, viene meno l'oggetto della controversia e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità per una ragione sopravvenuta rilevata dal giudice, la questione deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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