Cassazione Civile, Ordinanza n. 01933/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per le annualità 2012, 2013 e 2014, con relative sanzioni, emessi da un comune e confermati nei gradi di merito. La contribuente ha sostenuto, in sintesi: (1) che il bene fosse in realtà destinato esclusivamente ad attività agricola e quindi esente da IMU, lamentando che la CTR avesse fatto discendere l’assoggettamento all’imposta dal classamento catastale in categoria D/8, asseritamente erroneo, e non dalla concreta ruralità del fabbricato; (2) che il comune avesse illegittimamente acquisito dati sui redditi da fonti pubbliche; (3) che gli atti fossero viziati da difetto di motivazione e da motivazione per relationem; (4) che, quanto alle sanzioni per omesso versamento nei diversi anni, dovesse applicarsi il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997. La Cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, inammissibile il terzo, e fondato il quarto. In particolare, ha ribadito che, ai fini dell’esenzione IMU per ruralità, è निर्णinante il classamento catastale conforme (A/6 o D/10, secondo i casi) e che, se il bene è accatastato in categoria diversa, incombe sul contribuente impugnare il classamento per far valere la ruralità; la domanda di variazione catastale presentata nel 2016 non poteva esplicare effetti retroattivi sulle annualità anteriori. Quanto alle sanzioni, invece, la Corte ha affermato che per più violazioni identiche relative a omesso o insufficiente versamento IMU sul medesimo immobile e riferite a annualità diverse si applica il regime della continuazione attenuata, con necessaria rideterminazione di un’unica sanzione.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, rigettando gli altri tre. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo sanzionatorio e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per la rideterminazione delle sanzioni secondo il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Restano ferme le statuizioni di merito sull’assoggettamento ad IMU del bene e sulla legittimità degli accertamenti per quanto attiene ai motivi respinti.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamati per il quadro normativo dell’IMU/ICI e per il presupposto dell’imposta sui fabbricati, con rilevanza del classamento catastale ai fini dell’esenzione per ruralità.
art. 23, comma 1-bis, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207
Interpretato nel senso che l’esenzione per fabbricati rurali presuppone l’iscrizione catastale conforme ai requisiti di ruralità.
art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011, n. 70
Prevede una facoltà di domanda di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità, esercitabile entro i termini stabiliti, con effetti collegati alla procedura catastale.
art. 13, comma 14-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Le domande di variazione catastale producono gli effetti del riconoscimento della ruralità, restando fermo il classamento originario degli immobili ad uso abitativo.
art. 1 D.M. 26 luglio 2012
Conferma che i fabbricati rurali sono classati secondo le regole ordinarie e che la ruralità è annotata catastalmente, secondo le disposizioni richiamate dall’art. 9 d.l. 557/1993.
art. 2, comma 5-ter, d.l. 31 agosto 2013, n. 102
Le domande di variazione catastale e l’annotazione negli atti catastali producono gli effetti del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla domanda.
art. 9 d.l. 30 dicembre 1993, n. 557
Costituisce il parametro normativo dei requisiti di ruralità dei fabbricati; la Corte lo richiama come base per la classificazione catastale rilevante ai fini dell’esenzione.
art. 11, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Autorizza i comuni, nell’attività di liquidazione e accertamento, a richiedere dati e notizie agli uffici pubblici competenti, incluso l’accesso a dati fiscali rilevanti.
art. 9, comma 7, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Richiamato per l’applicazione in materia IMU della disciplina sulle attività di accertamento e richiesta dati da parte del comune.
art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel motivo di ricorso sul difetto di motivazione; la Corte non ne ravvisa la violazione decisiva nel caso concreto.
art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione degli atti amministrativi e tributari.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo relativo al processo tributario e al vizio motivazionale/decisorio.
art. 12, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Applicazione del cumulo giuridico/continuazione attenuata alle violazioni identiche riferite ad annualità diverse; il giudice deve rideterminare un’unica sanzione base aumentata nei limiti di legge.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norme sul ricorso per cassazione invocate per violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte dichiara inammissibile la censura che mira a far valere un’omessa pronuncia come vizio ex n. 5.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per chiarire che l’omessa pronuncia integra un vizio diverso dall’omesso esame di un fatto decisivo.
Massime di principio
- Ai fini dell’esenzione IMU per fabbricati rurali, la ruralità deve risultare dal classamento catastale o dalla procedura legale di variazione/annotazione: la mera destinazione di fatto all’attività agricola non basta, se il bene è iscritto in una categoria catastale incompatibile.
- Quando il contribuente contesta il mancato riconoscimento della ruralità, l’onere di attivarsi grava su di lui mediante impugnazione dell’atto di classamento; in difetto, l’immobile resta assoggettato all’imposta.
- Le domande di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità producono effetti nei limiti temporali previsti dalla disciplina speciale e non possono estendersi automaticamente alle annualità anteriori oltre i termini fissati dal legislatore.
- Nei rapporti IMU/ICI, per più violazioni identiche di omesso o insufficiente versamento relative al medesimo immobile e a annualità diverse, si applica il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997, con rideterminazione di un’unica sanzione.
- L’omessa pronuncia non può essere fatta valere come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., poiché il motivo di appello o di ricorso non è un fatto ma una domanda o censura processuale; il vizio va inquadrato, se del caso, nell’art. 112 c.p.c.
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