Sentenza n. 1266/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 265/2024, pubblicata in data 4.7.2024, R.G. n. 748/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, n. 265/2024, relativa al beneficio della carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Grosseto, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, limitatamente all'anno scolastico 2022/2023. Ha chiesto inoltre il pagamento di complessivi 1.500 euro, riferiti anche agli anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito senza contestazioni sostanziali. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché il titolo era passato in giudicato, era stato notificato presso la sede reale dell'amministrazione ed era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Il giudicato non risultava eseguito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso solo parzialmente. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Grosseto, mettendo a disposizione del ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, la carta del docente e il relativo importo di 500 euro per il solo anno scolastico 2022/2023. Non ha riconosciuto le somme richieste per gli anni scolastici 2018/2019 e 2020/2021, poiché la sentenza ottemperanda aveva respinto la relativa domanda, né interessi e rivalutazione, perché non previsti dal titolo giudiziale. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 87, comma 3, c.p.a., per il rispetto dei termini processuali dimidiati nel giudizio camerale.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 73, comma 1, c.p.a., ai fini della verifica del deposito tempestivo del ricorso per ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto inutilmente decorso tale termine, reputando ammissibile il ricorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione istitutiva del beneficio economico annuale tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato per l'anno scolastico 2022/2023.
l. n. 724/1994
Richiamata dal ricorrente con riguardo al limite del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione; il TAR non ha comunque riconosciuto tali accessori perché non previsti dalla sentenza ottemperanda.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve conformare l'ordine esecutivo al contenuto effettivo del giudicato, senza poter estendere il beneficio a periodi o pretese che il titolo giudiziale abbia espressamente escluso.
- L'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato può essere contrastata mediante un ordine all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine assegnato e mediante la contestuale nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riconosciuti interessi o rivalutazione monetaria non contemplati dal titolo giudiziale da eseguire.
- Il ricorso per ottemperanza nei confronti di un'amministrazione pubblica è ammissibile quando il titolo esecutivo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
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