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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31933/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GUP del Tribunale di Milano del 24/03/2022 che aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p., ordinando la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il ricorso deduceva l'abnormità del provvedimento sostenendo che: a) l'istanza di interrogatorio, pur trasmessa telematicamente, non era ritualmente "depositata" ai sensi dell'art. 24 d.l. 137/2020 in mancanza della ricevuta di accettazione, per cui l'istanza non sussisterebbe; b) il blocco procedurale deriverebbe dall'erroneo inserimento dell'istanza da parte dei difensori nel Portale dei Depositi Penali, senza indicazione del magistrato inquirente; c) l'ordinanza avrebbe determinato una regressione anomala del procedimento e alterato la sequenza logico-cronologica processuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. Prima, il ricorso è privo di interesse perché, dopo il deposito del ricorso, il pubblico ministero ha nuovamente invitato gli indagati e ha reso gli interrogatori dovuti, fissando la successiva udienza preliminare: in base all'art. 568, comma quarto, c.p.p. l'interesse all'impugnazione deve persistere fino alla decisione. Seconda, anche a voler esaminare il merito, il Collegio ha ritenuto che l'ordinanza del GUP non possa qualificarsi come "atto abnorme" suscettibile di autonoma impugnazione in Cassazione: la giurisprudenza di legittimità limita la categoria dell'abnormità ai provvedimenti che determinano la stasi del processo o impongono al PM l'adempimento di atti che produrrebbero nullità irrimediabili; nel caso di specie la restituzione degli atti al PM non ha impedito la prosecuzione del procedimento e poteva essere rimediata con la rinnovazione della notificazione (come effettivamente avvenuto). Conseguenza: ricorso respinto/inammissibile e prosecuzione del procedimento con nuova fissazione dell'udienza preliminare.

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    Norma che disciplina l'avviso di conclusione delle indagini e l'eventuale interrogatorio; il GUP ha ritenuto che, per omesso interrogatorio richiesto tempestivamente, potesse dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio

  • art. 24 d.l. 137/2020

    Stabilisce che il deposito telematico si considera eseguito con il rilascio della ricevuta di accettazione del portale; il Procuratore aveva dedotto che l'istanza non fosse rituale in assenza di tale ricevuta

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    Impone che l'interesse all'impugnazione sia concreto e attuale e debba persistere fino alla decisione: la Corte ha ritenuto che tale interesse fosse venuto meno per effetto della rinnovazione dell'azione da parte del PM

  • art. 552, comma 2, c.p.p.

    Norma citata in relazione alla restituzione degli atti al pubblico ministero; la giurisprudenza richiamata chiarisce che la mera restituzione non costituisce di per sé abnormità salvo che imponga al PM adempimenti che produrrebbero nullità insanabili

  • Giurisprudenza di Sezioni Unite (es. Toni, Di Battista, Battistella e altri)

    La categoria dell'"abnormità" è limitata: non è abnorme la mera violazione processuale; è abnorme l'atto strutturalmente avulso dal sistema o, funzionalmente, quello che causa stasi processuale o regressione anomala quando imponga atti che genererebbero nullità insanabili

Massime di principio

  • Per proporre ricorso per cassazione il ricorrente deve avere un interesse concreto e attuale che persista fino alla decisione; se il vizio viene sanato nel frattempo (es. rinnovazione della notifica o espletamento dell'interrogatorio) il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 568 c.p.p.
  • La nozione di "atto abnorme" è restrittiva: non comprende ogni mera violazione di norme processuali, ma solo provvedimenti singolari che risultano avulsi dall'ordinamento o che determinano la stasi o l'impossibilità di proseguire il processo imponendo adempimenti che produrrebbero nullità insanabili.
  • La restituzione degli atti al pubblico ministero per vizi formali (es. presunta omessa notificazione dell'avviso ex art. 415-bis) non determina automaticamente un atto abnorme; sovente la via corretta è la rinnovazione della notificazione e la prosecuzione del procedimento.
  • Nelle controversie riguardanti il deposito telematico, va verificato il momento in cui il deposito si considera perfezionato (es. rilascio della ricevuta di accettazione secondo le norme sul Processo Civile/Decreto-legge specifico): eventuali errori di inserimento da parte dei difensori possono essere rilevanti ma non sempre giustificano un ricorso per abnormità.
  • Prima di proporre impugnazioni in Cassazione per vizi procedurali è opportuno accertare se il vizio sia ancora in grado di produrre effetti concreti e se esistano rimedi processuali più rapidi e adeguati (es. rinnovazione dell'atto da parte del PM).

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