Cassazione Penale, Sentenza n. 31933/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GUP del Tribunale di Milano del 24/03/2022 che aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p., ordinando la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il ricorso deduceva l'abnormità del provvedimento sostenendo che: a) l'istanza di interrogatorio, pur trasmessa telematicamente, non era ritualmente "depositata" ai sensi dell'art. 24 d.l. 137/2020 in mancanza della ricevuta di accettazione, per cui l'istanza non sussisterebbe; b) il blocco procedurale deriverebbe dall'erroneo inserimento dell'istanza da parte dei difensori nel Portale dei Depositi Penali, senza indicazione del magistrato inquirente; c) l'ordinanza avrebbe determinato una regressione anomala del procedimento e alterato la sequenza logico-cronologica processuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. Prima, il ricorso è privo di interesse perché, dopo il deposito del ricorso, il pubblico ministero ha nuovamente invitato gli indagati e ha reso gli interrogatori dovuti, fissando la successiva udienza preliminare: in base all'art. 568, comma quarto, c.p.p. l'interesse all'impugnazione deve persistere fino alla decisione. Seconda, anche a voler esaminare il merito, il Collegio ha ritenuto che l'ordinanza del GUP non possa qualificarsi come "atto abnorme" suscettibile di autonoma impugnazione in Cassazione: la giurisprudenza di legittimità limita la categoria dell'abnormità ai provvedimenti che determinano la stasi del processo o impongono al PM l'adempimento di atti che produrrebbero nullità irrimediabili; nel caso di specie la restituzione degli atti al PM non ha impedito la prosecuzione del procedimento e poteva essere rimediata con la rinnovazione della notificazione (come effettivamente avvenuto). Conseguenza: ricorso respinto/inammissibile e prosecuzione del procedimento con nuova fissazione dell'udienza preliminare.
Norme richiamate
art. 415-bis c.p.p.
Norma che disciplina l'avviso di conclusione delle indagini e l'eventuale interrogatorio; il GUP ha ritenuto che, per omesso interrogatorio richiesto tempestivamente, potesse dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio
art. 24 d.l. 137/2020
Stabilisce che il deposito telematico si considera eseguito con il rilascio della ricevuta di accettazione del portale; il Procuratore aveva dedotto che l'istanza non fosse rituale in assenza di tale ricevuta
art. 568, comma 4, c.p.p.
Impone che l'interesse all'impugnazione sia concreto e attuale e debba persistere fino alla decisione: la Corte ha ritenuto che tale interesse fosse venuto meno per effetto della rinnovazione dell'azione da parte del PM
art. 552, comma 2, c.p.p.
Norma citata in relazione alla restituzione degli atti al pubblico ministero; la giurisprudenza richiamata chiarisce che la mera restituzione non costituisce di per sé abnormità salvo che imponga al PM adempimenti che produrrebbero nullità insanabili
Giurisprudenza di Sezioni Unite (es. Toni, Di Battista, Battistella e altri)
La categoria dell'"abnormità" è limitata: non è abnorme la mera violazione processuale; è abnorme l'atto strutturalmente avulso dal sistema o, funzionalmente, quello che causa stasi processuale o regressione anomala quando imponga atti che genererebbero nullità insanabili
Massime di principio
- Per proporre ricorso per cassazione il ricorrente deve avere un interesse concreto e attuale che persista fino alla decisione; se il vizio viene sanato nel frattempo (es. rinnovazione della notifica o espletamento dell'interrogatorio) il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 568 c.p.p.
- La nozione di "atto abnorme" è restrittiva: non comprende ogni mera violazione di norme processuali, ma solo provvedimenti singolari che risultano avulsi dall'ordinamento o che determinano la stasi o l'impossibilità di proseguire il processo imponendo adempimenti che produrrebbero nullità insanabili.
- La restituzione degli atti al pubblico ministero per vizi formali (es. presunta omessa notificazione dell'avviso ex art. 415-bis) non determina automaticamente un atto abnorme; sovente la via corretta è la rinnovazione della notificazione e la prosecuzione del procedimento.
- Nelle controversie riguardanti il deposito telematico, va verificato il momento in cui il deposito si considera perfezionato (es. rilascio della ricevuta di accettazione secondo le norme sul Processo Civile/Decreto-legge specifico): eventuali errori di inserimento da parte dei difensori possono essere rilevanti ma non sempre giustificano un ricorso per abnormità.
- Prima di proporre impugnazioni in Cassazione per vizi procedurali è opportuno accertare se il vizio sia ancora in grado di produrre effetti concreti e se esistano rimedi processuali più rapidi e adeguati (es. rinnovazione dell'atto da parte del PM).
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