Cassazione Penale, Sentenza n. 27677/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (per il periodo febbraio-dicembre 2016, in qualità di datore di lavoro e titolare della AGUF Service S.r.l.s.). I motivi di gravame erano: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta prescrizione della maggior parte delle condotte; 2) mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) censura sull'entità della pena; 4) diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e lo ha respinto in toto. Sulla prescrizione ha ritenuto infondato il rilievo: la nuova disciplina (entrata in vigore il 6/2/2016) stabilisce la soglia di punibilità di €10.000, ampiamente superata (omissione pari a €192.158,92), e il reato è stato qualificato come fattispecie a consumazione prolungata il cui termine di cessazione coincide con la scadenza per il versamento dell'ultima mensilità (16 gennaio dell'anno successivo); inoltre sono stati computati 200 giorni di sospensione dei termini maturati in primo grado, per cui la prescrizione sarebbe maturata il 1° febbraio 2025, oltre la data della sentenza d'appello. Sul 131-bis ha confermato il rigetto per la prolungata durata della condotta e l'entità dell'omissione. Sulla pena ha ritenuto che l'ammontare (8 mesi di reclusione) sia motivato con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. e non richieda ulteriore motivazione essendo inferiore al medio edittale. Ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e disposto il versamento di una somma a titolo equitativo (in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000) per la consistenza della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 2, comma 1 e 1-bis, d.l. n. 463 del 1983
Norma incriminatrice relativa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali; nel caso valutata come reato progrediente consumato nel periodo febbraio-dicembre 2016.
art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
soglia di punibilità di euro 10.000
Ha modificato la disciplina elevando la soglia di punibilità a €10.000; la modifica è entrata in vigore il 6/2/2016, per cui le condotte del 2016 sono state valutate alla luce della nuova soglia, superata nel caso concreto.
art. 131-bis cod. pen.
Regola la particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso l'applicazione perché la condotta è stata prolungata nel tempo e l'entità dell'omissione era rilevante (€192.158,92).
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato questi criteri per motivare la pena inflitta (8 mesi), ritenendola inferiore al medio edittale e congrua.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese a carico del ricorrente per ricorso dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte per addebitare le spese processuali.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte per motivare la misura equitativa del versamento disposto a carico del ricorrente, valutando l'assenza di colpevolezza esegetica nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 9196 del 09/01/2024, Puleri)
Principio secondo cui l'omesso versamento delle ritenute si configura come reato a consumazione prolungata: superato il limite di legge le omissioni successive sono momenti esecutivi di un reato unitario, la cui cessazione coincide con la scadenza per il versamento dell'ultima mensilità (16 gennaio dell'anno successivo).
Massime di principio
- Se le omissioni contributive si verificano dopo l'entrata in vigore della disciplina che fissa una soglia di punibilità (es. €10.000), va verificato l'ammontare complessivo per stabilire se ricorra il reato o solo l'illecito amministrativo.
- L'omesso versamento delle ritenute può essere qualificato come reato a consumazione prolungata: una volta superata la soglia normativa, le omissioni successive nell'anno si considerano fasi di un unico reato fino alla scadenza dell'ultimo termine di versamento (tipicamente il 16 gennaio dell'anno successivo).
- Il calcolo della prescrizione tiene conto delle sospensioni dei termini (es. legittimo impedimento, astensioni), che possono spostare la data di estinzione oltre la pronuncia impugnata; chi contesta la prescrizione deve affrontare puntualmente anche il computo delle sospensioni.
- Il beneficio della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. non si applica a condotte prolungate nel tempo o di rilevante entità economica; la valutazione deve essere motivata in relazione a durata e gravità.
- Una pena inferiore al minimo o al medio edittale può essere motivata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; non sempre è necessaria una motivazione aggiuntiva quando la pena resta sotto il livello medio previsto.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e, in base all'entità e alla natura dell'inammissibilità, l'obbligo di versamenti equitativi; valutare con attenzione la fondatezza della specie processuale prima di proporre impugnazioni.
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