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Sentenza

Sentenza n. 8394/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza n. 11758/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Antonio Tizzano, con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire dei benefici riconosciuti ai docenti ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per garantire la loro formazione continua;

Giustizia amministrativa202510514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciuta da una sentenza del giudice ordinario

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023 e aveva condannato il Ministero ad attivarla. Il ricorso riguardava esclusivamente l'attivazione della carta, non il pagamento delle spese di lite liquidate dal giudice ordinario. Il TAR ha rilevato d'ufficio un dubbio di ammissibilità, poiché la sentenza ottemperanda era stata notificata soltanto presso l'Avvocatura Generale dello Stato e non presso la sede reale del Ministero. La ricorrente ha ammesso tale circostanza, sostenendo che la notifica all'Avvocatura, quale domiciliataria ex lege, fosse equipollente alla notifica presso la sede dell'Amministrazione, oppure che fosse sufficiente una PEC inviata direttamente al Ministero con la richiesta di esecuzione. Ha inoltre richiamato le numerose inottemperanze del Ministero in vicende analoghe.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto necessaria, ai fini della proponibilità del giudizio di ottemperanza in una fattispecie soggetta all'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, la previa notifica del titolo esecutivo all'Amministrazione debitrice presso la sua sede reale e il successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni. La notifica presso l'Avvocatura dello Stato non è equipollente, perché l'Avvocatura è l'organo legale incaricato del patrocinio nel successivo giudizio esecutivo, mentre lo spatium deliberandi deve decorrere dalla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'Amministrazione. La mera comunicazione PEC inviata al Ministero non può sostituire la rituale notificazione del titolo esecutivo né può sanare l'omissione per raggiungimento dello scopo: la notificazione assolve anche alla funzione di consentire al debitore di verificare l'esistenza e la correttezza del titolo e di adempiere o contestarlo. È stata ritenuta irrilevante sia l'ipotetica condotta che il Ministero avrebbe tenuto in presenza di una notifica rituale, sia la sua eventuale generale inottemperanza in controversie analoghe. Il TAR ha precisato che la pronuncia di inammissibilità definisce il giudizio solo in senso processuale e non produce giudicato sostanziale, sicché non impedisce la proposizione di un nuovo giudizio dopo l'osservanza delle formalità richieste. Le spese sono state eccezionalmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto della docente ai benefici formativi riconosciuti dalla Carta elettronica, già accertato dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso dalla ricorrente per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza quando viene in rilievo un'obbligazione pecuniaria e decorre soltanto dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 11 r.d. 1611/1933

    Tutti gli atti giudiziali, tra cui le sentenze, debbono essere notificati all'Amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato.

    La regola sulla notifica presso l'Avvocatura dello Stato riguarda gli atti giudiziali e non si applica alla notifica del titolo finalizzata a far decorrere lo spatium deliberandi previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

  • art. 479 c.p.c.

    La mancata notifica del titolo in forma esecutiva costituisce un vulnus al diritto di difesa del debitore.

    La notificazione del titolo esecutivo è un adempimento autonomo e necessario, non sostituibile da una mera comunicazione e non sanabile per raggiungimento dello scopo quando sia stata omessa.

  • artt. 38 e 73, comma 3, c.p.a.

    Sono stati richiamati per la rilevazione d'ufficio della questione di ammissibilità e per consentire alle parti di presentare osservazioni.

Massime di principio

  • Quando l'esecuzione di una sentenza nei confronti di un'amministrazione statale è soggetta all'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, il giudizio di ottemperanza presuppone la previa notificazione rituale del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice presso la sua sede reale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
  • La notificazione del titolo esecutivo presso l'Avvocatura dello Stato, anche se quest'ultima è domiciliataria ex lege dell'amministrazione nel giudizio, non è equipollente alla notificazione presso la sede reale dell'amministrazione ai fini della decorrenza dello spatium deliberandi previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Una mera comunicazione o PEC con la richiesta di esecuzione non sostituisce la notificazione rituale del titolo esecutivo e l'omissione di tale notificazione non è sanata dal raggiungimento dello scopo, poiché la notificazione tutela anche il diritto del debitore di verificare il titolo e di adempiere o contestarlo.
  • La pronuncia di inammissibilità del giudizio di ottemperanza per omessa notificazione rituale del titolo esecutivo definisce il giudizio soltanto sul piano processuale, non forma giudicato sostanziale e non impedisce la riproposizione della domanda dopo l'osservanza dell'incombente mancante.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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